Lo “Smart Working” – una interessante soluzione per le Azienda
11 dicembre, 2019

Lo “Smart Working” – una interessante soluzione per le Azienda

Lo “Smart Working” (o Lavoro Agile) è una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, entrata in vigore il 14 giugno 2017.

L’art. 18, comma 1, della citata Legge definisce appunto il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Tale particolare rapporto – pur sempre di lavoro subordinato – richiede per la sua costituzione un accordo scritto tra le parti, ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

Il suddetto accordo potrà disciplinare lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per la prestazione di lavoro.

In altri termini, la prestazione di lavoro viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliera e settimanale, previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.

Come detto, il ricorso al lavoro agile richiede un accordo scritto tra le parti che, in linea di massima deve contenere:

  • la disciplina dell’esecuzione esterna della prestazione, specificazione delle modalità di esercizio del potere direttivo;
  • la descrizione degli strumenti assegnati (ad es. p.c., tablet, smartphone);
  • la durata (a tempo determinato o a tempo indeterminato);
  • le modalità di recesso ad nutum o motivato, con indicazione, in ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, del preavviso (non inferiore a 30 giorni, o, in caso di lavoratori disabili, non inferiore a 90 giorni, ex L. n. 68/1999);
  • i tempi di riposo del lavoratore, con specificazione delle  misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

La stipula dell’accordo, nonché ogni sua modificazione, vanno comunicate al Servizio competente per l’impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il girono precedente la decorrenza dell’accordo.

Si potranno utilizzare gli ordinari canali di comunicazione già attivi per tutte le altre comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego.

Nell’accordo, infine, debbono essere specificate le regole relative all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, il cui mancato rispetto può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Per l’accertamento di eventuali violazioni si potrà far ricorso a controlli a distanza, purchè non rivolti all’attività lavorativa, ma volti unicamente a garantire la tutela del patrimonio aziendale (Cass. Sez. Lav. n. 22662 del 2016).

Per quanto concerne l’ “orario di lavoro”, i limiti e le disposizioni fissate dalla Legge e/o dalla contrattazione collettiva saranno applicabili anche al “lavoratore agile”, il quale sarà tenuto a mettere a disposizione le proprie energie lavorative non solo quando è fisicamente presente in azienda, ma anche quando la prestazione venga resa fuori dai locali aziendali.

Si potrà perciò rendere necessario organizzare la prestazione sulla base di fasce orarie di reperibilità (fermo restando, in ogni caso, i limiti massimi di orario di lavoro giornaliero/settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva).

La Legge 81/2017 non contiene riferimenti espliciti al lavoro straordinario (che, pertanto, non è neppure escluso).

Al lavoratore dovrà essere fornita dal datore di lavoro una adeguata informativa in merito al corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile”.

Il datore di lavoro avrà inoltre l’obbligo di assicurarsi che detti strumenti siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, con onere di manutenzione e costi di utilizzo a suo carico.

Con riguardo alle modalità per l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, l’Art. 21 della L. 22.5.2017 n. 81, prevede che:

1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L. 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni.

2. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari”.

L’art. 4, comma 1, della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) prevede, com’è noto, la facoltà di installare – previo accordo sindacale, o autorizzazione dell’ITL – strumenti di controllo a distanza, al fine di monitorare l’organizzazione dell’attività e di garantire la sicurezza.

Il Ministero del Lavoro ha, in proposito, specificato come lo scopo della norma in questione sia quello di adeguare le esigenze del datore di lavoro con la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore, evitando che l’attività lavorativa diventi impropriamente ed ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo ed anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Per quanto concerne il luogo di lavoro, nell’accordo potranno essere elencati i luoghi “autorizzati” (di norma, il domicilio del lavoratore); in altri accordi si escludono alcuni luoghi (ad es.: luoghi pubblici o aperti al pubblico), in altri ancora si prevede che il luogo dove svolgere la prestazione potrà essere autorizzato dal superiore gerarchico.

Per il recesso, tanto da un rapporto a termine, quanto a tempo indeterminato, si può affermare che valgono le regole generali in materia di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, anche in forza del principio di parità di trattamento tra il lavoratore agile ed il lavoratore che svolga le medesime mansioni esclusivamente in azienda (anche sotto il profilo retributivo).

Il lavoratore agile va assicurato all’INAIL secondo le tariffe applicate per chi lavora in azienda.

L’art. 23, comma 2, della L. 22.5.2017 n. 81, prevede la copertura assicurativa INAIL anche per il cd. “infortunio in itinere” (quello verificatosi durante il tragitto che il lavoratore deve compiere per recarsi sul luogo di lavoro) solo se è relativo a correlare esigenze lavorative con quelle di vita.

Per quanto concerne il trattamento fiscale dello “smart working”, va osservato come la legge (art. 18 L. n. 81/2017) sancisca una precisa duplice funzione finalistica all’introduzione del lavoro agile:

1.    la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

2.    l’incremento dei margini di competitività.

Sotto tale ultimo profilo, va segnalato come recenti interventi dottrinali abbiano rilevato che il ricorso al lavoro agile non comporta di per sé l’accesso alla tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10% sul salario variabile di produttività), essendo comunque necessario verificare l’incremento dei criteri, ad esempio, di produttività, reddittività o qualità, rispetto ad un periodo congruo.

Si dovranno allora individuare (nei contratti collettivi aziendali) criteri di misurazione con specifico riferimento ai lavoratori agili, attraverso i quali poter valutare gli incrementi di produttività o efficienza, che sono favoriti da questa modalità di lavoro.

Potrebbero, in tal senso, fare il caso indicatori quali, ad esempio:

  • n. commesse evase nei giorni di presenza in azienda /n. di commesse evase nei giorni di lavoro agili (ovviamente, sulla base dello stesso numero di giornate);
  • produttività dei lavoratori agili rispetto alla produttività degli altri lavoratori;
  • assenteismo (come media collettiva) dei lavoratori agili rispetto agli altri.

Per concludere, si può tentare, sia pure a grandi linee, un bilancio esaminando i vantaggi e gli svantaggi dello “smart working”.I lavoro agile richiede non solo la conoscenza, ma anche l’uso di tecnologie sempre in continuo perfezionamento.

Sarà necessario cercare un sistema dove gli autorizzati possano memorizzare, recuperare, trasmettere, manipolare o trasformare dati che costituiscano un progetto e quindi il lavoro.

Ciò comporta la riduzione del cartaceo, riduce gli spazi, aumenta la produttività, minimizza l’antagonismo, migliora la qualità della vita restituendo tempo libero e riducendo lo stress e genera maggior flessibilità in termini di luogo, orario e strumenti di lavoro.

Inoltre, può comportare una maggior fidelizzazione del lavoratore verso l’azienda perché l’accordo viene visto come una sorta di premio dovuto all’impegno e alla responsabilità sul lavoro.

Per quanto riguarda, invece, gli svantaggi:

a) si potrebbero verificare comportamenti non conformi alle intese, ma facilmente controllabili;

b) ci potrebbe essere un uso difforme degli strumenti o la conservazione errata delle informazioni ricevute;

c) lavorare da casa e non avere un confronto ed un rapporto diretto con i propri colleghi, può rendere difficile riuscire a porre un limite tra lavoro e vista privata.

 

 

Dicembre 2019

 

 

Paolo Ferraresi