
Il trasferimento di azienda
9. La conservazione dei diritti
10. Il contratto collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti
9. La conservazione dei diritti
Altro principio cardine su cui si regge l’art. 2112 cod. civ. è
costituito dalla conservazione dei diritti.
Nel momento in cui, infatti, il legislatore aveva previsto la
continuazione del rapporto di lavoro non poteva non stabilire la conservazione
dei diritti.
Si tratta, ovviamente, di tutte quelle situazioni giuridiche divenute
diritti soggettivi (Cass. Sez. Lav. n. 12492 del 1999).
Un accenno merita la questione relativa al TFR: la sua corresponsione
grava integralmente sul cessionario, postochè il diritto al TFR viene ad
esistere solo con la cessazione del rapporto.
Normalmente, quindi, il ‘monte’ complessivo del TFR maturato al momento
della cessione viene calcolato ed accantonato per esser poi, in sede di
contratto, scomputato dal prezzo della cessione.
§
10
Il Contratto Collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti
La norma, al comma 3, disciplina gli effetti del trasferimento d’azienda
sulla contrattazione collettiva stabilendo che “.. .il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti di contratti collettivi nazionali, territoriali aziendali
vigenti all’atto del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa
dell’acquirente”.
L’effetto di sostituzione si produce solo fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Rispetto a tale norma si sono prodotte tre tesi interpretative:
-
secondo una prima opinione il termine
“applicabili” va interpretato come “effettivamente applicati”;
la Corte di Cassazione, aderendo a tale opinione, ha affermato che,
laddove il cessionario applichi un contratto collettivo, quest’ultimo
sostituisce immediatamente e completamente la disciplina vigente presso il
cedente, anche laddove contenga una disciplina peggiorativa (Cass. Sez. Lav. n.
19303 del 2015).
-
Altra opinione ritiene, invece, che il
cessionario sia tenuto al mantenimento delle condizioni di lavoro, fino alla
loro scadenza.
-
Infine, ad avviso di altra corrente
interpretativa si dovrebbe escludere la sostituzione automatica, risultando
sempre necessaria una contrattazione collettiva di armonizzazione.