Il trasferimento di azienda
07 ottobre, 2019

Il trasferimento di azienda

9. La conservazione dei diritti

10. Il contratto collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti

 

9.       La conservazione dei diritti

Altro principio cardine su cui si regge l’art. 2112 cod. civ. è costituito dalla conservazione dei diritti.

Nel momento in cui, infatti, il legislatore aveva previsto la continuazione del rapporto di lavoro non poteva non stabilire la conservazione dei diritti.

Si tratta, ovviamente, di tutte quelle situazioni giuridiche divenute diritti soggettivi (Cass. Sez. Lav. n. 12492 del 1999).

Un accenno merita la questione relativa al TFR: la sua corresponsione grava integralmente sul cessionario, postochè il diritto al TFR viene ad esistere solo con la cessazione del rapporto.

Normalmente, quindi, il ‘monte’ complessivo del TFR maturato al momento della cessione viene calcolato ed accantonato per esser poi, in sede di contratto, scomputato dal prezzo della cessione.

                                                           §

10           Il Contratto Collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti

La norma, al comma 3, disciplina gli effetti del trasferimento d’azienda sulla contrattazione collettiva stabilendo che “.. .il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti di contratti collettivi nazionali, territoriali aziendali vigenti all’atto del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.

L’effetto di sostituzione si produce solo fra contratti collettivi del medesimo livello.

Rispetto a tale norma si sono prodotte tre tesi interpretative:

-                 secondo una prima opinione il termine “applicabili” va interpretato come “effettivamente applicati”;

la Corte di Cassazione, aderendo a tale opinione, ha affermato che, laddove il cessionario applichi un contratto collettivo, quest’ultimo sostituisce immediatamente e completamente la disciplina vigente presso il cedente, anche laddove contenga una disciplina peggiorativa (Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 2015). 

-                 Altra opinione ritiene, invece, che il cessionario sia tenuto al mantenimento delle condizioni di lavoro, fino alla loro scadenza.

-                 Infine, ad avviso di altra corrente interpretativa si dovrebbe escludere la sostituzione automatica, risultando sempre necessaria una contrattazione collettiva di armonizzazione.

 

Paolo Ferraresi