
Emergenza Covid-19 e rapporti di lavoro
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto ripercussioni
anche con riferimento alla vita “dei rapporti di lavoro”.
All’art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 è stata infatti stabilita
una sospensione, a prescindere dal numero di dipendenti, dei
licenziamenti operati dal Datore di Lavoro siano essi collettivi che
individuali per cd. ragioni economiche (inerenti l’attività produttiva, il funzionamento dell’impresa):
si tratta dei c.d. licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Non solo, nel citato art. 46 si è altresì stabilita la sospensione
delle procedure di consultazione, già avviate dai datori di lavoro dopo il 23
febbraio 2020, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’art. 7 della Legge 604/66, come modificato dall’art. 1, comma 40, L. n.
92/2012.
A fronte di queste sospensioni, per il periodo 23 febbraio-17
marzo i datori di lavoro che abbiano provveduto a recedere dal rapporto di
lavoro per giustificato motivo oggettivo possono, anche in deroga alla
disposizione vigente (art. 18 co. 10 L. 300/70), revocare il licenziamento
facendo accedere, contestualmente, il lavoratore già licenziato alla Cassa Integrazione.
Il rapporto di lavoro viene ripristinato, senza soluzione di continuità, senza
oneri o sanzioni per il Datore di Lavoro.
Al di fuori dei limiti stabiliti dal Decreto Legge 18/2020, resta
la facoltà per il datore di lavoro di cessare i rapporti di lavoro per:
- per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ivi compresi
quelli di natura disciplinare;
- raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della
pensione di vecchiaia;
- il superamento del periodo di comporto oppure per inidoneità;
- nel corso del /o al termine del periodo di prova.
Inoltre per alcune particolari categorie di lavoratori quali i
dirigenti sarebbe possibile ancora la cessazione del rapporto per giustificatezza
trattandosi di procedura diversa da quella prevista per gli altri lavoratori
subordinati.
Sono poi possibili i licenziamenti per i lavoratori domestici in
quanto ad nutum e per i lavoratori
dello spettacolo a tempo indeterminato, nonché nei rapporti di apprendistato al
termine del periodo formativo, in quanto non ravvisabile un giustificato motivo
oggettivo.
La disposizione contenuta nell’art. 46 del Decreto Legge 18/2020
ha efficacia per sessanta giorni a decorrere dal 17.3.2020, entrata in vigore
del Decreto.
E’ però già oggetto di discussione nel prossimo Decreto ‘Maggio’
una estensione dei termini di sospensione dei licenziamenti, per ulteriori tre
mesi, spostandosi pertanto la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro per il
Datore di Lavoro per motivo oggettivo al 17 agosto 2020.
Maggio 2020
Silvia Zamperoni