Emergenza Covid-19 e rapporti di lavoro
11 maggio, 2020

Emergenza Covid-19 e rapporti di lavoro

 

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto ripercussioni anche con riferimento alla vita “dei rapporti di lavoro”.

 

All’art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 è stata infatti stabilita una sospensione, a prescindere dal numero di dipendenti, dei licenziamenti operati dal Datore di Lavoro siano essi collettivi che individuali per cd. ragioni economiche (inerenti l’attività  produttiva, il funzionamento dell’impresa): si tratta dei c.d. licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Non solo, nel citato art. 46 si è altresì stabilita la sospensione delle procedure di consultazione, già avviate dai datori di lavoro dopo il 23 febbraio 2020, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 7 della Legge 604/66, come modificato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012

A fronte di queste sospensioni, per il periodo 23 febbraio-17 marzo i datori di lavoro che abbiano provveduto a recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo possono, anche in deroga alla disposizione vigente (art. 18 co. 10 L. 300/70), revocare il licenziamento facendo accedere, contestualmente, il lavoratore già licenziato alla Cassa Integrazione. Il rapporto di lavoro viene ripristinato, senza soluzione di continuità, senza oneri o sanzioni per il Datore di Lavoro.

 

Al di fuori dei limiti stabiliti dal Decreto Legge 18/2020, resta la facoltà per il datore di lavoro di cessare i rapporti di lavoro per:

- per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ivi compresi quelli di natura     disciplinare;

- raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di     vecchiaia;

- il superamento del periodo di comporto oppure per inidoneità;

- nel corso del /o al termine del periodo di prova.

 

Inoltre per alcune particolari categorie di lavoratori quali i dirigenti sarebbe possibile ancora la cessazione del rapporto per giustificatezza trattandosi di procedura diversa da quella prevista per gli altri lavoratori subordinati.

Sono poi possibili i licenziamenti per i lavoratori domestici in quanto ad nutum e per i lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato, nonché nei rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo, in quanto non ravvisabile un giustificato motivo oggettivo.

 

La disposizione contenuta nell’art. 46 del Decreto Legge 18/2020 ha efficacia per sessanta giorni a decorrere dal 17.3.2020, entrata in vigore del Decreto.

E’ però già oggetto di discussione nel prossimo Decreto ‘Maggio’ una estensione dei termini di sospensione dei licenziamenti, per ulteriori tre mesi, spostandosi pertanto la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro per il Datore di Lavoro per motivo oggettivo al 17 agosto 2020.

 

Maggio 2020

 

Silvia Zamperoni