Emergenza Covid-19 e divieto di licenziamenti
16 dicembre, 2020

Emergenza Covid-19 e divieto di licenziamenti

Continueranno almeno fino al mese di marzo 2021 le limitazioni al potere dei datori di lavoro di intimare ai propri dipendenti il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi della l. 604/1966, nonché di avviare procedure collettive di mobilità o di riduzione di personale regolate dalla l. 223/1991.  


Il decreto Cura Italia, il decreto Rilancio, il decreto Agosto

Le prime misure introdotte risalgono alla primavera 2020, quando il decreto legge 17.3.2020, n. 18 (c.d. ‘Cura Italia’), convertito con la legge 24.4.2020 n. 27, stabiliva la sospensione per sessanta giorni, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati dal datore di lavoro, così come delle procedure collettive di mobilità e di riduzione di personale.

Il periodo di sospensione subiva poi una prima proroga con il decreto legge 19.5.2020, n. 34 (c.d. ‘Decreto Rilancio’), convertito con la legge 17.7.2020, n. 77, che ne aveva sancito l’estensione fino al 17 Agosto 2020 .

Seguiva il decreto legge 14.8.2020, n. 146 (c.d. ‘decreto Agosto’), convertito in legge 13.10.2020, n. 126, recante ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’ che confermava le stesse preclusioni ma le circoscriveva ai “datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero del versamento da contributi previdenziali di cui all’art. 3 del presente decreto” .

Le novità introdotte dal d.l. di Agosto lasciavano aperti due interrogativi:

·      se il datore di lavoro che avesse esaurito la Cassa Integrazione Covid e che avesse usufruito dell’esonero contributivo potesse effettivamente intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

·      se il datore di lavoro intenzionato a licenziare per un giustificato motivo oggettivo estraneo all’epidemia da Covid-19 fosse ugualmente obbligato ad usufruire della cassa integrazione Covid e degli sgravi contributivi prima di poter interrompere il rapporto di lavoro.

 

Il ‘decreto Ristori’

Questa potenziale incertezza interpretativa è stata superata dal più recente d.l. 28.10.2020, n. 137 (c.d. ‘decreto Ristori’), che ha confermato all’art. 12 il divieto di licenziamento e lo ha esteso fino al 31 gennaio 2021, senza più riferimenti alla fruizione da parte del datore di lavoro della cassa integrazione o all’utilizzo degli sgravi contributivi.

L’attuale normativa induce quindi a ritenere che il datore di lavoro non possa licenziare i propri dipendenti per ragioni tecniche, organizzative o produttive, anche quando tali ragioni prescindono dall’emergenza epidemiologica attualmente in corso, e anche se l’impresa sia di piccole o medie dimensioni.

L’art. 12 del Decreto Ristori prevede tuttavia alcune limitate eccezioni al divieto di licenziamento.

1.    licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività, anche parziale, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configurino ipotesi di cessione di ramo o di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

2.    ipotesi di accordo collettivo aziendale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con la previsione di un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, e con conseguente possibilità di accesso alla NASPI;

3.    licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non è previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

4.    lavoratori domestici e dirigenti apicali.


La legge di Bilancio 2021

Il disegno di legge di Bilancio 2021, presentato il 18.11.2020 e in corso di approvazione, prevede all’art. 54, la proroga fino al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento nonché un ulteriore rifinanziamento della Cassa Integrazione Covid.

Restano invece ammessi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ossia i recessi che dipendono da un fatto grave tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, o che siano conseguenti ad  un inadempimento del lavoratore. Resta però fermo in queste ipotesi l’obbligo del datore di lavoro di contestare preventivamente il fatto addebitato al dipendente, consentendo allo stesso di controdedurre a propria difesa, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300/1970. Inoltre in caso di contenzioso in sede giudiziale ricade sul datore di lavoro l’onere di provare la effettiva sussistenza e la gravità dei fatti contestati al lavoratore licenziato.

In conclusione, la situazione di emergenza che stiamo vivendo impone alle imprese che intendono riorganizzare la propria attività mediante riduzione di personale o interruzione di alcuni rapporti di lavoro, di rinviare tali operazioni alla fine dell’emergenza epidemiologica, oppure di valutare la ricerca di un accordo consensuale con il lavoratore e/o con le Organizzazioni Sindacali per la risoluzione del contratto di lavoro.


Dicembre 2020


Edoardo Piccione