
Il trasferimento di azienda
3. Il titolo del trasferimento
Un pur breve accenno merita lo strumento giuridico attraverso il quale
si realizza un trasferimento di azienda (titolo).
L’ampia dizione di cui alla sopra riportata formulazione dell’art. 2112
(nella versione modificata dall’art. 32 del D. Lgs. n. 276/2003) consente di
superare ogni questione relativa all’ambito di applicazione dell’art. 2112 con
riguardo al titolo di trasferimento.
Così oggi:
si ritiene integrare trasferimento
d’azienda, sia la cessione a titolo volontario (cessione
o fusione) sia quella effettuata a titolo coattivo, a seguito di un provvedimento amministrativo o
giudiziale (Cass. Sez. lav. n. 7449 del 2002);
secondo la Corte di Cassazione assume
esclusivo rilievo non il mezzo giuridico
in concreto impiegato, ma solo il fatto che il nuovo imprenditore diventi titolare del
complesso organizzato e funzionale di beni
(Cass. Sez. Lav. n. 10400 del 2009);
anche in caso di retrocessione
dell’azienda affittata si applica l’art. 2112 c.c. quando il cedente retrocessionario prosegua l’attività già
esercitata in precedenza mediante
la immutata organizzazione aziendale (Cass. Sez. Lav. n. 16255 del 2011).
“L’art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, trova applicazione anche nel caso di retrocessione dell’azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell’occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone che l’impresa retrocessionaria (originariamente cedente) prosegua, mediante l’immutata organizzazione dei beni aziendali, ’attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l’intento perseguito dal legislatore”. (Cass. Sez. Lav. 11 dicembre 2018, n. 31981).
§
4.
Casistica
Non configura trasferimento di azienda
la cessione del pacchetto azionario di
una società, non ravvisandosi gli estremi
di un fenomeno traslativo (Cass.
Sez. Lav. n. 9251 del 2007).
Anche la cessione di organizzazione non
a scopo di lucro integra un trasferimento
d’azienda:
per la cessione di uno studio
professionale si ammette l’applicabilità dell’art.
2112, quando l’esercizio della
professione intellettuale rappresenti
elemento di una attività
organizzata, in forma di impresa (Cass.
Sez. Lav. n. 11896 del 2002);
Pacifica l’inapplicabilità dell’art.
2112 ai casi:
- di lavoro domestico (Cass. Sez. Lav. n. 4980 del 1980);
- di cessione di proprietà immobiliare, con riguardo al rapporto di portierato;
- di trasformazione societaria, anche ove la trasformazione comporti l’acquisizione di personalità giuridica (Cass. Sez. Lav. n. 16500 del 2004);
- di trasformazione di un ente pubblico in società per azioni (Cass. Sez. Lav. n. 17318 del 2008).
Si è ritenuto invece configurare
ipotesi di trasferimento di azienda:
- il conferimento di una azienda in società, ravvisandosi gli estremi di un fenomeno traslativo, assimilabile alla compravendita (Cass. Sez. Lav. n. 1963 del 1990);
- la trasformazione di una impresa individuale in società, simile appunto al conferimento societario (Cass. Sez. Lav. n. 26953 del 2016).