Società Benefit: tra perseguimento del profitto d’impresa e beneficio comune
Il
progressivo affermarsi dei principi di sostenibilità ha determinato, negli
ultimi anni, una significativa evoluzione del modo di concepire l’attività
d’impresa. Alla tradizionale finalità lucrativa si affianca, sempre più
frequentemente, il perseguimento di finalità di beneficio generale, espressione
di una concezione dell’impresa orientata maggiormente agli effetti della
propria attività nei confronti della collettività e dell’ambiente.
In
questo contesto si inserisce la disciplina delle Società Benefit, introdotta
nell’ordinamento italiano dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1,
commi 376-384.
Le
Società Benefit non costituiscono un nuovo tipo societario, bensì una nuova
qualifica societaria. La loro definizione si ricava dall’art. 1, co. 376 della
l. n. 208/2015, ai sensi del quale esse, “nell’esercizio di un’attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni
ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di
interesse”.
L’elemento
qualificante del modello ‘Società Benefit’ è la necessità di tradurre
tali finalità di beneficio comune in un impegno giuridicamente rilevante. Il
comma 377, art. 1 della l. n. 208/2015, stabilisce infatti che tali finalità debbano
essere specificamente indicate nell’oggetto sociale e di conseguenza le
società ora non benefit, che intendano assumere tale qualifica normativa,
devono modificare l’atto costitutivo e lo statuto, nel rispetto delle
disposizioni che regolano le modifiche degli statuti propri di ciascun tipo di
società di appartenenza.
Sotto
questo profilo assume particolare rilievo la definizione di beneficio
comune, contenuta nell’art. 1, co. 378, lett. a), l. n. 208/2015, per cui esso
viene definito come ‘il perseguimento, nell'esercizio dell'attività
economica delle società, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli
effetti negativi, su una o più categorie richiamate dal comma 376’. Ciò
significa che la società non deve necessariamente produrre un beneficio in
senso positivo, ma è sufficiente che diminuisca un impatto negativo che la
propria attività economica può generare (ad esempio riducendo le emissioni
inquinanti).
La
disciplina delle Società Benefit comporta anche delle peculiarità sotto il
profilo gestorio: l’art. 1, co. 380 della l. n. 208/2015 stabilisce infatti che
la società benefit sia amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei
soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle
categorie indicate al comma 376, conformemente a quanto previsto dallo
statuto. La norma richiede inoltre che la società individui il soggetto o i
soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti finalizzati al
perseguimento delle suddette finalità.
La
violazione degli obblighi previsti a carico degli amministratori è
disciplinata dal successivo comma 381, secondo cui l’inosservanza degli
obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti
agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In tal caso trova applicazione
la disciplina civilistica in materia di responsabilità degli amministratori
prevista per il singolo tipo societario.
La
legge n. 208/2015 prevede inoltre specifici obblighi di rendicontazione e
trasparenza: ai sensi dell’art. 1, co. 382, la società benefit è tenuta a
redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio
comune, da allegare al bilancio societario. Il successivo comma 383 stabilisce
che essa debba essere pubblicata sul sito internet della società, qualora
esistente.
Per
quanto riguarda le specifiche conseguenze derivanti dal mancato
perseguimento delle finalità di beneficio comune, ai sensi dell’art. 1, co.
384 della l. n. 208/2015 “la società benefit che non persegua le finalità di
beneficio comune, è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.
La norma attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i
relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi
o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
La
disciplina delle società benefit delinea dunque un modello nel quale il
perseguimento del profitto si affianca a specifiche finalità di beneficio
comune, espressamente previste nell’oggetto sociale. La previsione di tali
finalità assume particolare rilevanza nell’esercizio dell’attività societaria,
imponendo agli amministratori di tenerne conto nell’adozione delle decisioni
gestorie e prevedendo specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza.
La scelta di assumere la qualifica di società benefit non si esaurisce, pertanto, in una dichiarazione d’intenti, ma implica un vincolo giuridicamente rilevante, anche verso i terzi, al perseguimento del beneficio comune.
Ottobre 2026
Dott.ssa Martina
Carnelos




