Riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima: ancora sulla tutela dei legittimari dopo la L. 182/2025
07 maggio, 2026

Riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima: ancora sulla tutela dei legittimari dopo la L. 182/2025

Dopo la news dedicata agli effetti della L. 182/2025 sugli acquisti dal donatario avente causa dal de cuius donante, riteniamo utile illustrare la sorte dell’acquisto del terzo a titolo oneroso dall’erede o dal legatario che subiscono la riduzione delle disposizioni testamentarie a loro favore, in quanto lesive della quota di legittima.

In tale casistica, la tutela dei terzi acquirenti a titolo oneroso risulta condizionata alla tempistica della trascrizione della domanda di riduzione rispetto all’apertura della successione.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c., come sostituito dalla riforma, se la trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avviene dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che la accoglie non pregiudica i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso dall’erede o dal legatario a condizione che questi ultimi abbiano, a loro volta, trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In tale ipotesi, la tutela del legittimario nei confronti dell’erede o del legatario avverrà per equivalente.

Diversamente, se la trascrizione della domanda di riduzione avviene entro tre anni dall’apertura della successione, la sentenza potrà incidere sui diritti dei terzi acquirenti, anche a titolo oneroso. Vi sarà quindi il rischio che il terzo sia condannato alla restituzione del bene in favore del soggetto che ha agito in riduzione.

Ne deriva che – a differenza che per gli acquisti dal donatario (rispetto al dante causa-donante de cuius), ove il terzo acquirente a titolo oneroso non può mai essere condannato alla restituzione del bene acquistato – negli acquisti dall’erede o dal legatario, tutto dipende dalla tempistica sopra illustrata della trascrizione della domanda di riduzione.

In conclusione, il legislatore ha mantenuto in tutti i casi la tutela dei legittimari, adottando soluzioni diverse tra i terzi acquirenti di beni di provenienza donativa (più tutelati) ed i terzi acquirenti di beni ereditari dall’erede o dal legatario (più esposti al rischio di restituzione).

 

Maggio 2026

Avv. Alessandra Buzzavo

Dott.ssa Martina Baraldo