Riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima: ancora sulla tutela dei legittimari dopo la L. 182/2025
Dopo
la news dedicata agli effetti della L. 182/2025 sugli acquisti dal donatario
avente causa dal de cuius donante, riteniamo utile illustrare la sorte
dell’acquisto del terzo a titolo oneroso dall’erede o dal legatario che
subiscono la riduzione delle disposizioni testamentarie a loro favore, in
quanto lesive della quota di legittima.
In
tale casistica, la tutela dei terzi acquirenti a titolo oneroso risulta
condizionata alla tempistica della trascrizione della domanda di riduzione
rispetto all’apertura della successione.
Nello
specifico, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c., come sostituito dalla riforma,
se la trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni
testamentarie avviene dopo tre anni dall’apertura della successione, la
sentenza che la accoglie non pregiudica i terzi che abbiano
acquistato a titolo oneroso dall’erede o dal legatario a condizione che
questi ultimi abbiano, a loro volta, trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda di riduzione. In tale ipotesi, la tutela del legittimario nei
confronti dell’erede o del legatario avverrà per equivalente.
Diversamente,
se la trascrizione della domanda di riduzione avviene entro tre anni
dall’apertura della successione, la sentenza potrà incidere sui diritti dei
terzi acquirenti, anche a titolo oneroso. Vi sarà quindi il rischio che il
terzo sia condannato alla restituzione del bene in favore del soggetto che ha
agito in riduzione.
Ne
deriva che – a differenza che per gli acquisti dal donatario (rispetto al dante
causa-donante de cuius), ove il terzo acquirente a titolo oneroso non
può mai essere condannato alla restituzione del bene acquistato – negli
acquisti dall’erede o dal legatario, tutto dipende dalla tempistica sopra
illustrata della trascrizione della domanda di riduzione.
In
conclusione, il legislatore ha mantenuto in tutti i casi la tutela dei
legittimari, adottando soluzioni diverse tra i terzi acquirenti di beni di
provenienza donativa (più tutelati) ed i terzi acquirenti di beni ereditari
dall’erede o dal legatario (più esposti al rischio di restituzione).
Maggio 2026
Avv.
Alessandra Buzzavo
Dott.ssa
Martina Baraldo




