Patto sul compenso dell’avvocato e frazionamento del credito: i recenti chiarimenti della Cassazione
Con
l’ordinanza n. 19125 dell’11 giugno 2026, la Corte di Cassazione
ha affrontato alcuni rilevanti profili in tema di compensi professionali
dell’avvocato, soffermandosi, in particolare: (i) sulla configurabilità di un
abusivo frazionamento del credito; (ii) sulla validità ed efficacia degli
accordi relativi al compenso; (iii) sui criteri che il giudice deve seguire nel
determinarlo.
Nel
caso specifico, la vicenda traeva origine dalla richiesta di pagamento avanzata
da un avvocato nei confronti di un istituto di credito per attività
professionali prestate nell’ambito di arbitrati, giudizi ordinari e attività
esecutive.
L’abusivo
frazionamento del credito ricorre quando il creditore, pur potendo far
valere le proprie pretese nell’ambito di un unico giudizio, senza giustificato
motivo ha promosso una pluralità di azioni. Nel caso di specie, la Corte ha
escluso vi fosse stato abuso, ritenendo che non sia ravvisabile qualora i
diversi crediti, anche se riconducibili ad un rapporto unitario, siano relativi
ad attività svolte avanti a diversi giudici competenti.
Sul
patto sul compenso, la banca sosteneva che la convenzione tariffaria
sottoscritta con un altro avvocato dovesse estendersi anche alla professionista
che aveva prestato attività professionale per la banca, sul rilievo che entrambi gli avvocati
fossero colleghi del medesimo studio legale. A tal riguardo, la Corte ha
ribadito il principio di diritto per il quale «ai sensi dell’art. 2233,
comma 3 (…) c.c., l’accordo di determinazione del compenso professionale tra
avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam
a pena di nullità».
La
Corte ha quindi affermato che:
a) deve escludersi l’abrogazione dell’art.
2233 c.c. a seguito della riforma dell’ordinamento forense: i compensi devono
essere pattuiti per iscritto a pena di nullità;
b) una convenzione relativamente ai
compensi sottoscritta da un altro professionista non può vincolare anche un
diverso avvocato che non l’abbia sottoscritta; e ciò anche qualora i due
difensori svolgano attività nello stesso Studio legale.
Sulla
quantificazione dei compensi, la Corte, pur riconoscendo in capo al
giudice un certo margine di valutazione nella liquidazione dei compensi
professionali, ha precisato che tale potere deve essere esercitato nel rispetto
delle domande formulate dalle parti e delle maggiorazioni
effettivamente richieste.
Inoltre,
il giudice deve altresì tenere conto nelle conclusioni, in particolare, della
formula con cui viene richiesta la condanna al pagamento della somma “maggiore
o minore ritenuta di giustizia”, la quale non costituisce semplice formula di
stile, potendo invece assumere una concreta funzione processuale quando
sussista un’oggettiva incertezza sull’esatto ammontare del credito.
In conclusione, tale pronuncia ribadisce e consolida taluni aspetti rilevanti:
Ø
la
necessità della forma scritta del patto sul compenso tra avvocato e cliente a
pena di nullità;
Ø l’autonomia del rapporto professionale
dell’avvocato rispetto a convenzioni sottoscritte con altri difensori, anche se
colleghi di studio;
Ø l’esclusione del frazionamento abusivo quando
la pluralità delle azioni sia giustificata da ragioni di competenza;
Ø il giudice deve esercitare il potere di
liquidazione delle spese nel rispetto delle domande e maggiorazioni
effettivamente richieste dalle parti, tenendo conto altresì dell’eventuale
richiesta di condanna alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Dott.ssa
Martina Baraldo
Giugno
2026




