Patto sul compenso dell’avvocato e frazionamento del credito: i recenti chiarimenti della Cassazione
24 giugno, 2026

Patto sul compenso dell’avvocato e frazionamento del credito: i recenti chiarimenti della Cassazione

Con l’ordinanza n. 19125 dell’11 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato alcuni rilevanti profili in tema di compensi professionali dell’avvocato, soffermandosi, in particolare: (i) sulla configurabilità di un abusivo frazionamento del credito; (ii) sulla validità ed efficacia degli accordi relativi al compenso; (iii) sui criteri che il giudice deve seguire nel determinarlo.

Nel caso specifico, la vicenda traeva origine dalla richiesta di pagamento avanzata da un avvocato nei confronti di un istituto di credito per attività professionali prestate nell’ambito di arbitrati, giudizi ordinari e attività esecutive.

L’abusivo frazionamento del credito ricorre quando il creditore, pur potendo far valere le proprie pretese nell’ambito di un unico giudizio, senza giustificato motivo ha promosso una pluralità di azioni. Nel caso di specie, la Corte ha escluso vi fosse stato abuso, ritenendo che non sia ravvisabile qualora i diversi crediti, anche se riconducibili ad un rapporto unitario, siano relativi ad attività svolte avanti a diversi giudici competenti.

Sul patto sul compenso, la banca sosteneva che la convenzione tariffaria sottoscritta con un altro avvocato dovesse estendersi anche alla professionista che aveva prestato attività professionale per la banca, sul rilievo che entrambi gli avvocati fossero colleghi del medesimo studio legale. A tal riguardo, la Corte ha ribadito il principio di diritto per il quale «ai sensi dell’art. 2233, comma 3 (…) c.c., l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità».

La Corte ha quindi affermato che:

a)    deve escludersi l’abrogazione dell’art. 2233 c.c. a seguito della riforma dell’ordinamento forense: i compensi devono essere pattuiti per iscritto a pena di nullità;

b)  una convenzione relativamente ai compensi sottoscritta da un altro professionista non può vincolare anche un diverso avvocato che non l’abbia sottoscritta; e ciò anche qualora i due difensori svolgano attività nello stesso Studio legale.

Sulla quantificazione dei compensi, la Corte, pur riconoscendo in capo al giudice un certo margine di valutazione nella liquidazione dei compensi professionali, ha precisato che tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle domande formulate dalle parti e delle maggiorazioni effettivamente richieste.

Inoltre, il giudice deve altresì tenere conto nelle conclusioni, in particolare, della formula con cui viene richiesta la condanna al pagamento della somma “maggiore o minore ritenuta di giustizia”, la quale non costituisce semplice formula di stile, potendo invece assumere una concreta funzione processuale quando sussista un’oggettiva incertezza sull’esatto ammontare del credito.

In conclusione, tale pronuncia ribadisce e consolida taluni aspetti rilevanti:

Ø   la necessità della forma scritta del patto sul compenso tra avvocato e cliente a pena di nullità;

Ø   l’autonomia del rapporto professionale dell’avvocato rispetto a convenzioni sottoscritte con altri difensori, anche se colleghi di studio;

Ø   l’esclusione del frazionamento abusivo quando la pluralità delle azioni sia giustificata da ragioni di competenza;

Ø  il giudice deve esercitare il potere di liquidazione delle spese nel rispetto delle domande e maggiorazioni effettivamente richieste dalle parti, tenendo conto altresì dell’eventuale richiesta di condanna alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

 

Dott.ssa Martina Baraldo

Giugno 2026