Legge 2 dicembre 2025, n. 182: un bilanciamento tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici
La
legge 2 dicembre 2025 n. 182 ha introdotto significative modifiche al Codice
civile con la finalità di offrire maggiore certezza nei rapporti giuridici e conseguentemente
maggiore tutela ai terzi acquirenti di beni di provenienza donativa.
Occorre
premettere che, a fronte di donazioni o di disposizioni testamentarie lesive della
quota di legittima spettante a coniuge, figli, e nei casi previsti, agli ascendenti,
i predetti quali legittimari possono esperire l’azione di riduzione ai sensi
degli artt. 533 ss. c.c. al fine di reintegrare la quota loro riservata per
legge.
In
esito all’accoglimento dell’azione di riduzione, il legittimario poteva
esercitare l’azione di restituzione, ricorrendone i presupposti, anche
nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati laddove avesse agito
nell’arco temporale di venti anni dalla trascrizione della donazione. In tal
modo il legittimario avrebbe ottenuto nei confronti del terzo acquirente (dal
dante causa coerede donatario) la condanna alla materiale restituzione
del bene oggetto di donazione.
Tale
facoltà, se da un lato ha costituito una significativa tutela per i
legittimari, per altro verso ha determinato nel tempo una situazione di
incertezza nel mercato: chi acquistava un bene di provenienza donativa correva
il rischio di vedersi esposto ad una azione di restituzione in un arco
temporale assai esteso, oltre al fenomeno del mancato accesso al mutuo bancario
in presenza di provenienza donativa del bene in assenza di evidenza trascritta
di tacitazione degli eredi legittimari.
Il
nuovo art. 563 c.c., come sostituito dall’art. 44 della legge sopra
richiamata, stabilisce che la riduzione della donazione non
pregiudica gli acquisti dei terzi ai quali il donatario abbia
alienato i beni, purché il loro acquisto sia opponibile secondo le regole
proprie del sistema di pubblicità e circolazione in base alla natura del bene (per
i beni immobili e per i beni mobili registrati rileva la trascrizione
dell’acquisto nei rispettivi pubblici registri, anteriore alla trascrizione
della domanda di riduzione; per i beni mobili non registrati rileva invece
l’acquisto in buona fede, anteriore alla trascrizione della domanda di
riduzione).
È
utile precisare che la tutela del legittimario non viene meno: da una forma di tutela
reale si passa a una forma di tutela obbligatoria. Il donatario resta
infatti obbligato a compensare in denaro il legittimario nei limiti necessari a
reintegrare la quota di legittima.
Solo
nel caso in cui il donatario sia in tutto o in parte insolvente, l’obbligo di compensazione
nei confronti del legittimario può estendersi, in via sussidiaria, all’avente
causa ma solo se a titolo gratuito e nei limiti del vantaggio da questi
conseguito. Alcuna pretesa, né restitutoria né indennitaria, è invece
configurabile nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso e in
questo consiste la svolta della riforma.
Ovviamente,
la tutela restitutoria continua a sussistere nei confronti del
donatario che non abbia alienato il bene.
In
tale contesto si inserisce la riformulazione anche dell’art. 561 c.c.,
che prevede ora, nel caso in cui i beni donati debbano essere restituiti ai
legittimari a seguito della riduzione, la permanenza dei pesi e delle
garanzie gravanti sui beni medesimi. Viene quindi superato il principio per
cui il bene veniva restituito al legittimario libero da vincoli: i pesi sui
beni restano efficaci e il legittimario avrà diritto ad una mera compensazione
in denaro per la diminuzione di valore del bene.
La
Riforma si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025, (data di
entrata in vigore della L. 182/2025). Per le successioni aperte in data
anteriore, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, a condizione che
la domanda di riduzione e restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dai
donatari:
-
sia
già stata notificata e trascritta alla data di entrata in vigore della Legge;
-
sia
notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge;
- entro
lo stesso termine di sei mesi, venga notificato o trascritto nei confronti del
donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla
donazione.
Marzo 2026
Avv.
Alessandra Buzzavo
Dott.ssa
Martina Baraldo




