Legge 2 dicembre 2025, n. 182: un bilanciamento tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici
30 marzo, 2026

Legge 2 dicembre 2025, n. 182: un bilanciamento tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici

La legge 2 dicembre 2025 n. 182 ha introdotto significative modifiche al Codice civile con la finalità di offrire maggiore certezza nei rapporti giuridici e conseguentemente maggiore tutela ai terzi acquirenti di beni di provenienza donativa.

Occorre premettere che, a fronte di donazioni o di disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima spettante a coniuge, figli, e nei casi previsti, agli ascendenti, i predetti quali legittimari possono esperire l’azione di riduzione ai sensi degli artt. 533 ss. c.c. al fine di reintegrare la quota loro riservata per legge.

In esito all’accoglimento dell’azione di riduzione, il legittimario poteva esercitare l’azione di restituzione, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati laddove avesse agito nell’arco temporale di venti anni dalla trascrizione della donazione. In tal modo il legittimario avrebbe ottenuto nei confronti del terzo acquirente (dal dante causa coerede donatario) la condanna alla materiale restituzione del bene oggetto di donazione.

Tale facoltà, se da un lato ha costituito una significativa tutela per i legittimari, per altro verso ha determinato nel tempo una situazione di incertezza nel mercato: chi acquistava un bene di provenienza donativa correva il rischio di vedersi esposto ad una azione di restituzione in un arco temporale assai esteso, oltre al fenomeno del mancato accesso al mutuo bancario in presenza di provenienza donativa del bene in assenza di evidenza trascritta di tacitazione degli eredi legittimari.

Il nuovo art. 563 c.c., come sostituito dall’art. 44 della legge sopra richiamata, stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica gli acquisti dei terzi ai quali il donatario abbia alienato i beni, purché il loro acquisto sia opponibile secondo le regole proprie del sistema di pubblicità e circolazione in base alla natura del bene (per i beni immobili e per i beni mobili registrati rileva la trascrizione dell’acquisto nei rispettivi pubblici registri, anteriore alla trascrizione della domanda di riduzione; per i beni mobili non registrati rileva invece l’acquisto in buona fede, anteriore alla trascrizione della domanda di riduzione).

È utile precisare che la tutela del legittimario non viene meno: da una forma di tutela reale si passa a una forma di tutela obbligatoria. Il donatario resta infatti obbligato a compensare in denaro il legittimario nei limiti necessari a reintegrare la quota di legittima.

Solo nel caso in cui il donatario sia in tutto o in parte insolvente, l’obbligo di compensazione nei confronti del legittimario può estendersi, in via sussidiaria, all’avente causa ma solo se a titolo gratuito e nei limiti del vantaggio da questi conseguito. Alcuna pretesa, né restitutoria né indennitaria, è invece configurabile nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso e in questo consiste la svolta della riforma.

Ovviamente, la tutela restitutoria continua a sussistere nei confronti del donatario che non abbia alienato il bene.

In tale contesto si inserisce la riformulazione anche dell’art. 561 c.c., che prevede ora, nel caso in cui i beni donati debbano essere restituiti ai legittimari a seguito della riduzione, la permanenza dei pesi e delle garanzie gravanti sui beni medesimi. Viene quindi superato il principio per cui il bene veniva restituito al legittimario libero da vincoli: i pesi sui beni restano efficaci e il legittimario avrà diritto ad una mera compensazione in denaro per la diminuzione di valore del bene.

La Riforma si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025, (data di entrata in vigore della L. 182/2025). Per le successioni aperte in data anteriore, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, a condizione che la domanda di riduzione e restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dai donatari:

-     sia già stata notificata e trascritta alla data di entrata in vigore della Legge;

-     sia notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge;

-   entro lo stesso termine di sei mesi, venga notificato o trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

 

Marzo 2026

Avv. Alessandra Buzzavo

Dott.ssa Martina Baraldo