Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: funzione, disciplina e termini
L’accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario costituisce una peculiare tipologia
di acquisto dell’eredità che ha quale principale effetto la separazione tra il
patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ne consegue che, ai sensi dell’art.
490 c.c., la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari è
circoscritta a quanto il medesimo abbia effettivamente percepito dall’eredità.
Ulteriore corollario è costituito dalla preferenza, relativamente alla
soddisfazione sul patrimonio ereditario, dei creditori ereditari e dei legatari
rispetto ai creditori personali dell’erede.
Diversamente,
l’accettazione pura e semplice produce la confusione tra il patrimonio del
defunto e quello dell’erede: l’accettante sarà tenuto a pagare i debiti del de
cuius anche con il proprio patrimonio qualora i debiti ereditari superino
l’attivo ereditario.
L’accettazione
con beneficio di inventario costituisce una libera scelta del chiamato
all’eredità, fermo restando che il legislatore ha previsto, agli artt. 471 ss.
c.c., alcune categorie di soggetti che sono necessariamente soggette
all’accettazione con beneficio: trattasi dei minori, degli incapaci, dei minori
emancipati, degli inabilitati; ancora, delle persone giuridiche o associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti, con esclusione delle società.
Fermo
quanto sopra, qualora il chiamato sia pienamente capace di agire,
l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce una facoltà liberamente
esercitabile ai sensi dell’art. 470 c.c., con la precisazione che tale scelta
non può essere limitata o esclusa nemmeno da eventuali disposizioni
testamentarie che depongano in tal senso.
La
dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere espressa e deve
essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui
si è aperta la successione, ai sensi dell’art. 484 c.c., ed è soggetta a
pubblicità mediante trascrizione, così da renderla opponibile ai terzi.
La
suddetta dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione
dell’inventario nei termini previsti dall’ordinamento, che variano a
seconda che il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari o meno, come
si dirà nell’immediato prosieguo.
L’art.
485 c.c. attiene alla posizione del chiamato che si trovi nel possesso dei
beni (anche di un solo bene). La nozione di possesso è intesa in senso
ampio come «mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità,
e cioè (in) una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti
poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza
della loro appartenenza al compendio ereditario» (Cass. civ., sez. II, 14.5.1994,
n. 4707). In tale ipotesi:
- il chiamato deve compiere l’inventario entro
tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione
dell’eredità;
- se entro suddetto termine il chiamato
ha cominciato le operazioni di inventario ma non è stato in grado di
completarle, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i
tre mesi;
- compiuto l’inventario, il chiamato
dispone di quaranta giorni per rendere la dichiarazione di accettazione
con beneficio (o per rinunciare all’eredità) qualora non l’abbia ancora fatta;
in difetto, quale conseguenza dell’inerzia, è considerato erede puro
e semplice ai sensi dell’art. 485, comma 3, c.c.
Diversa
è la posizione del chiamato non in possesso dei beni, disciplinata
dall’art. 487 c.c. In tal caso:
- il chiamato può rendere la
dichiarazione di accettazione con beneficio fino a che non sia decorso il
termine ordinario di prescrizione del diritto di accettare, ex art. 480 c.c.
- una volta resa la dichiarazione di
accettazione, l’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla
dichiarazione stessa, salvo l’autorità giudiziaria accordi una proroga ai sensi
del già citato art. 485, comma 1, c.c.;
- se invece il chiamato dovesse compiere
l’inventario senza avere previamente reso la dichiarazione di accettazione,
dovrà dichiarare di accettare entro quaranta giorni dal compimento
dell’inventario; in difetto, quale conseguenza dell’inerzia, perderà
il diritto di accettare l’eredità ai sensi dell’art. 487, comma 3, c.c.
La
distinzione tra le due fattispecie – posizione del chiamato in possesso e
chiamato non in possesso dei beni –, sotto il profilo della mancanza di
dichiarazione di accettazione dopo il compimento dell’inventario, è evidente: nel
primo caso (chiamato in possesso) si verifica l’acquisto della qualità di erede
puro e semplice, mentre nel secondo caso (chiamato non in possesso) si verifica
la perdita del diritto di accettare. In entrambi i casi, l’effetto è senz’altro
pregiudizievole e pertanto è consigliabile prestare particolare attenzione alle
modalità e alle tempistiche già nella fase di accettazione dell’eredità.
Febbraio
2026
Dott.ssa
Martina Baraldo




