Procura alle liti rilasciata all’estero al difensore italiano
Nel caso in cui un cliente residente
all’estero intenda promuovere o resistere in un giudizio in Italia, si pone il
problema di comprendere se la procura alle liti possa essere validamente
sottoscritta al di fuori del territorio nazionale ed eventualmente quali
formalità debbano essere rispettate affinché il difensore italiano possa
rappresentare il cliente straniero nel processo.
In
primo luogo, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini
della validità della procura, ciò che rileva non è la cittadinanza o la
residenza del cliente in sé considerata, bensì il luogo in cui viene
effettivamente apposta la sottoscrizione della procura.
Infatti,
il potere attribuito dall’art. 83 c.p.c. all’avvocato di autenticare la
firma del proprio assistito è circoscritto al territorio italiano e non trova
estensione all’estero.
Ne
consegue che il cliente residente in un altro Stato può conferire procura a un
difensore italiano purché si trovi in Italia al momento della sottoscrizione.
Qualora,
invece, nella procura manchi del tutto l’indicazione del luogo di
sottoscrizione, opera una presunzione relativa secondo cui la
sottoscrizione è avvenuta in Italia. Di conseguenza, sotto il profilo
probatorio, è onere della parte che abbia interesse a contestare la validità
della procura dimostrare che essa è stata in realtà firmata all’estero, anche mediante
elementi presuntivi.
Diversamente,
se la firma viene apposta all’estero, l’autentica del solo avvocato italiano
non è sufficiente; di talché, la procura risulta invalida. In tal caso, infatti,
la presunzione relativa di cui sopra viene meno e l’autentica del difensore
italiano non è idonea a renderla valida.
È
quindi opportuno che la procura contenga l’indicazione di un luogo di
sottoscrizione italiano, poiché tale attestazione è assistita da particolare
efficacia probatoria e fa prova fino a querela di falso.
Qualora
il cliente non possa recarsi in Italia, la soluzione consiste nel conferire la
procura avanti a un notaio o altro pubblico ufficiale competente nello Stato
estero, abilitato dalla legge locale ad autenticare la sottoscrizione e ad
attribuirle pubblica fede. In questo caso, viene in rilievo la disciplina
relativa alla circolazione internazionale degli atti pubblici, oggetto di
diverse convenzioni.
In
particolare, la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sostituisce la
legalizzazione di atti pubblici con l’apostille e trova applicazione nei
rapporti tra gli Stati aderenti.
Occorre
altresì considerare che, in presenza di specifiche convenzioni internazionali,
possono trovare applicazione regimi di semplificazione ulteriori. Così, nei
rapporti tra Italia e Francia, la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio
1987 esonera gli atti notarili e gli altri atti pubblici scambiati tra gli
Stati firmatari dall’obbligo di legalizzazione e di apostille.
È
opportuno inoltre verificare l’eventuale esistenza di convenzioni bilaterali
in essere tra l’Italia e lo Stato in cui la procura viene formata, che prevedano
ulteriori semplificazioni delle formalità richieste per la circolazione di atti
notarili.
Si
segnala, inoltre, che il Regolamento (UE) 2016/1191, pur avendo
semplificato la circolazione di numerosi documenti pubblici tra gli Stati
membri, non comprende in tale elenco le procure alle liti e pertanto deve farsi
riferimento alle convenzioni anzidette.
Per
quanto concerne la validità della procura si evidenzia che la sottoscrizione
avvenuta all’estero in presenza di autentica del difensore italiano è,
secondo la giurisprudenza maggioritaria, causa di nullità e non di
inesistenza dell’atto. Ne consegue che:
- nei giudizi di merito, trova
applicazione il meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c. in forza del
quale il giudice assegna alla parte un termine per il rilascio di una nuova
procura validamente conferita, con effetti retroattivi;
- con riferimento al ricorso per
Cassazione, l’art. 365 c.p.c. richiede che la procura speciale sia valida fin
dal momento della proposizione dell’impugnazione e pertanto tale vizio della procura
determina l’inammissibilità del ricorso che non può essere quindi sanato
ai sensi dell’art. 182 c.p.c..
Da
ultimo, con riferimento alla lingua della procura, la giurisprudenza di
legittimità ha di recente affermato che la procura può essere validamente
redatta nella lingua dello Stato in cui viene formata e che la traduzione in
italiano non costituisce un requisito di validità: infatti, gli artt. 122 e 123
c.p.c. distinguono tra gli atti processuali - per i quali vige il principio
dell’uso della lingua italiana - e gli atti prodromici al processo - quale la
procura alle liti -, per i quali il giudice ha la facoltà (non l’obbligo) di
nominare un traduttore. In ogni caso, è consigliabile predisporre una
traduzione in italiano al fine di agevolare l’attività del giudice.
Luglio
2026
Dott.ssa
Martina Baraldo




