Procura alle liti rilasciata all’estero al difensore italiano
29 luglio, 2026

Procura alle liti rilasciata all’estero al difensore italiano

Nel caso in cui un cliente residente all’estero intenda promuovere o resistere in un giudizio in Italia, si pone il problema di comprendere se la procura alle liti possa essere validamente sottoscritta al di fuori del territorio nazionale ed eventualmente quali formalità debbano essere rispettate affinché il difensore italiano possa rappresentare il cliente straniero nel processo.

In primo luogo, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della validità della procura, ciò che rileva non è la cittadinanza o la residenza del cliente in sé considerata, bensì il luogo in cui viene effettivamente apposta la sottoscrizione della procura.

Infatti, il potere attribuito dall’art. 83 c.p.c. all’avvocato di autenticare la firma del proprio assistito è circoscritto al territorio italiano e non trova estensione all’estero.

Ne consegue che il cliente residente in un altro Stato può conferire procura a un difensore italiano purché si trovi in Italia al momento della sottoscrizione.

Qualora, invece, nella procura manchi del tutto l’indicazione del luogo di sottoscrizione, opera una presunzione relativa secondo cui la sottoscrizione è avvenuta in Italia. Di conseguenza, sotto il profilo probatorio, è onere della parte che abbia interesse a contestare la validità della procura dimostrare che essa è stata in realtà firmata all’estero, anche mediante elementi presuntivi.

Diversamente, se la firma viene apposta all’estero, l’autentica del solo avvocato italiano non è sufficiente; di talché, la procura risulta invalida. In tal caso, infatti, la presunzione relativa di cui sopra viene meno e l’autentica del difensore italiano non è idonea a renderla valida.

È quindi opportuno che la procura contenga l’indicazione di un luogo di sottoscrizione italiano, poiché tale attestazione è assistita da particolare efficacia probatoria e fa prova fino a querela di falso.

Qualora il cliente non possa recarsi in Italia, la soluzione consiste nel conferire la procura avanti a un notaio o altro pubblico ufficiale competente nello Stato estero, abilitato dalla legge locale ad autenticare la sottoscrizione e ad attribuirle pubblica fede. In questo caso, viene in rilievo la disciplina relativa alla circolazione internazionale degli atti pubblici, oggetto di diverse convenzioni.

In particolare, la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sostituisce la legalizzazione di atti pubblici con l’apostille e trova applicazione nei rapporti tra gli Stati aderenti.

Occorre altresì considerare che, in presenza di specifiche convenzioni internazionali, possono trovare applicazione regimi di semplificazione ulteriori. Così, nei rapporti tra Italia e Francia, la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 esonera gli atti notarili e gli altri atti pubblici scambiati tra gli Stati firmatari dall’obbligo di legalizzazione e di apostille.

È opportuno inoltre verificare l’eventuale esistenza di convenzioni bilaterali in essere tra l’Italia e lo Stato in cui la procura viene formata, che prevedano ulteriori semplificazioni delle formalità richieste per la circolazione di atti notarili.

Si segnala, inoltre, che il Regolamento (UE) 2016/1191, pur avendo semplificato la circolazione di numerosi documenti pubblici tra gli Stati membri, non comprende in tale elenco le procure alle liti e pertanto deve farsi riferimento alle convenzioni anzidette.

Per quanto concerne la validità della procura si evidenzia che la sottoscrizione avvenuta all’estero in presenza di autentica del difensore italiano è, secondo la giurisprudenza maggioritaria, causa di nullità e non di inesistenza dell’atto. Ne consegue che:

-     nei giudizi di merito, trova applicazione il meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c. in forza del quale il giudice assegna alla parte un termine per il rilascio di una nuova procura validamente conferita, con effetti retroattivi;

-     con riferimento al ricorso per Cassazione, l’art. 365 c.p.c. richiede che la procura speciale sia valida fin dal momento della proposizione dell’impugnazione e pertanto tale vizio della procura determina l’inammissibilità del ricorso che non può essere quindi sanato ai sensi dell’art. 182 c.p.c..

Da ultimo, con riferimento alla lingua della procura, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che la procura può essere validamente redatta nella lingua dello Stato in cui viene formata e che la traduzione in italiano non costituisce un requisito di validità: infatti, gli artt. 122 e 123 c.p.c. distinguono tra gli atti processuali - per i quali vige il principio dell’uso della lingua italiana - e gli atti prodromici al processo - quale la procura alle liti -, per i quali il giudice ha la facoltà (non l’obbligo) di nominare un traduttore. In ogni caso, è consigliabile predisporre una traduzione in italiano al fine di agevolare l’attività del giudice.

Luglio 2026

Dott.ssa Martina Baraldo