Redazione degli atti processuali con l’Intelligenza Artificiale: condanna ex art. 96, III e IV co., c.p.c.
16 ottobre, 2025

Redazione degli atti processuali con l’Intelligenza Artificiale: condanna ex art. 96, III e IV co., c.p.c.

Con la recentissima sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, è stato affrontato il tema della redazione degli atti processuali “con il supporto dell’Intelligenza Artificiale”.

Nel caso specifico Tizia aveva proposto opposizione avverso numerose ingiunzioni di pagamento, dichiarandosi non debitrice delle somme portate dai titoli notificati.

Il Giudice ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo – in sintesi - che le doglianze formulate dalla ricorrente relative al merito della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito, sottesi all’intimazione di pagamento, ed alla validità formale degli stessi, erano - da un lato - inammissibili in quanto proposti oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito (termine previsto a pena di decadenza dalla legge) e - dall’altro - infondati.

Il Tribunale ha rilevato più volte nella motivazione della sentenza che le doglianze della ricorrente erano “espresse, per altro, in termini del tutto astratti, privi di connessione con gli specifici titoli impugnati e che, pertanto, risultano in larga parte inconferenti”; ed ancora che “l’eccezione di incompetenza territoriale va rigettata in quanto formulata in via del tutto generica e senza alcuna connessione con gli atti oggetto del ricorso o con la situazione della ricorrente”.

In conclusione, il Giudice ha rigettato integralmente le domande della ricorrente e ha posto le spese di lite a carico della stessa secondo il criterio della soccombenza. Per quanto qui interessa, inoltre, il Giudice ha stabilito una condanna a carico della ricorrente Tizia ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. secondo cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il Giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della Controparte, di una somma equitativamente determinata”. Il quarto comma della stessa norma prevede che “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il Giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500 e non superiore ad Euro 5.000,00”.

Pertanto il Giudice, applicando il disposto del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., nel capo quinto della sentenza ha così disposto: “Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch’essi tutti regolarmente notificati e ha svolto – tramite un ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate. A tale statuizione consegue, ai sensi dell’art. 96, c. 4, c.p.c. la condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende che si determina equitativamente in € 500”.

Tale pronunzia conferma che l’operatore del diritto deve porre la massima attenzione nell’utilizzo del supporto dell’Intelligenza Artificiale, in particolare nella redazione degli atti processuali in quanto, come già evidenziato in altri casi, l’IA può citare pronunzie giurisprudenziali inesistenti o create ad hoc, così come citare norme non rientranti nel nostro ordinamento al fine di “sostenere la causa”, il tutto in pregiudizio del corretto regolare svolgimento del contraddittorio e del rigore scientifico che l’avvocato deve adoperare nella stesura delle difese.

 

Ottobre 2025

 

Alessandra Buzzavo