Sul limite della responsabilità dei sindaci di società di capitali sancito dal nuovo disposto di cui all’art. 2407, secondo comma, c.c. e sua retroattività
13 maggio, 2025

Sul limite della responsabilità dei sindaci di società di capitali sancito dal nuovo disposto di cui all’art. 2407, secondo comma, c.c. e sua retroattività

In seguito all’approvazione della L. n. 35/2025, è stato modificato il disposto di cui all’art. 2407 c.c. in tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali e, per quanto qui interessa, il secondo comma.

Come noto, prima della riforma della norma, i sindaci, al pari degli amministratori, ove ritenuti responsabili, erano chiamati (e… condannati) a rispondere per l’ammontare dell’intero danno quale accertato dall’autorità giurisdizionale, in via solidale con gli amministratori, senza alcun limite o, meglio, “tetto massimo”.

Il legislatore è intervenuto su tale fronte, prevedendo un limite ‘quantitativo’ del danno cui possono essere chiamati a rispondere i sindaci di società di capitali, prendendo a riferimento il loro compenso annuo e stabilendo dei multipli a scaglione.

Infatti, il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. prevede che, a fronte di una violazione colposa dei propri doveri, il sindaco sia responsabile nei confronti della società, dei creditori e dei terzi in proporzione al compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: (i) per i compensi fino a Euro 10.000 annui, i sindaci possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati fino a quindici volte il loro compenso; (ii) per i compensi compresi tra Euro 10.000 ed euro 50.000 annui, i sindaci possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati fino a dodici volte il loro compenso; (iii) per i compensi superiori a Euro 50.000 annui, i sindaci possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati fino a dieci volte il loro compenso.

La norma non si applica nei casi in cui i sindaci “hanno agito con dolo”.

Appena entrato in vigore l’art. 2407 c.c. nella nuova formulazione, si sono aperti i primi dibattiti in tema alla retroattività o meno del secondo comma rispetto a fatti e condotte commessi anteriormente alla entrata in vigore e parimenti rispetto a giudizi di responsabilità pendenti anteriormente (la legge è entrata in vigore il 12.4.2025).

Il Tribunale di Bari con ordinanza n. 1981/2025, in sede di concessione di sequestro conservativo cautelare in giudizio relativo alla responsabilità di amministratori e sindaci, ha ritenuto il disposto del secondo comma dell’art. 2407 c.c. di portata retroattiva.

Il Giudice, pur evidenziato che non vi è una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della legge in generale e di tale previsione normativa, ha ritenuto che il nuovo disposto normativo di cui al secondo comma dell’art. 2407 c.c. (e quindi il tetto massimo per la responsabilità dei sindaci) ha portata retroattiva e si applichi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore. Ciò in quanto si tratta di una previsione lato sensu procedimentale che si limita a fornire al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento (richiamando a supporto l’orientamento della Cassazione in materia di azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal curatore ex art. 146 L.F. ove il meccanismo di liquidazione del danno del “differenziale dei netti patrimoniali” di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. come modificato dall’art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 c.d. codice dell’impresa, è stato ritenuto applicabile anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della norma, proprio perché ‘latamente processuale’).

In tale contesto, nel caso che ha occupato il Tribunale di Bari, a fronte di un danno potenziale di circa 3 milioni di Euro (e di cui alla misura cautelare concessa nei confronti dell’organo gestorio), la misura cautelare nei confronti dei componenti del collegio sindacale è stata contenuta in un importo (di soli) Euro 120.000 in applicazione dei criteri offerti dal legislatore con il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c..

Si dovrà ora attendere l’evoluzione della giurisprudenza per capire se tale decisione rappresenti una chiara linea interpretativa che verrà fatta propria anche dagli altri Tribunali o se invece sia destinata ad aprire un fronte di diversi ed opposti orientamenti.

Maggio 2025

Alessandra Buzzavo