Dichiarazione di assunzione del rischio di perdite: lettera di patronage o fideiussione?
Il
patronage è una fattispecie
giuridicamente atipica nel nostro ordinamento, ma ben conosciuta e diffusa nella
prassi anche internazionale come strumento che assiste operazioni di
finanziamento, tipicamente bancario. Ma quali le differenze rispetto ad altre
forme di garanzia?
Una
lettera di patronage, come strumento
di garanzia, è generalmente composta da una prima parte a contenuto «informativo»
– volta a trasmettere informazioni rilevanti al creditore circa il terzo
garantito o l’oggetto della garanzia –, e da una seconda parte a carattere «impegnativo»
– con cui il dichiarante-garante, c.d. patrocinante, assume degli
impegni in favore di un creditore e a garanzia di un soggetto
terzo-garantito-debitore, c.d. patrocinato.
Il
contenuto delle lettere di patronage
non è standardizzato, anzi alle parti è rimessa la libertà di ricorrere all’uso
di varie formule dichiarative ben conosciute nella prassi internazionale, con
la possibilità, peraltro, di combinarle variamente tra loro. Queste solitamente
consistono nell’assunzione di impegni in proprio normalmente finalizzati a
mantenere il soggetto garantito in condizioni idonee all’adempimento ovvero,
più in generale, a garantirne la capacità solutoria.
La
questione problematica è che talune formule dichiarative tendono ad essere
ricondotte dal Giudice italiano entro schemi giuridico-negoziali tipizzati. Di
qui, sono sorte tematiche di interpretazione e qualificazione oggetto di
dibattito dottrinale e di pronunciamenti giurisprudenziali, a partire dagli
anni Ottanta.
Per
chiarire il concetto può essere utile concentrarsi su un esempio: laddove una
lettera di patronage contenga, tra le
altre, una dichiarazione con cui il patrocinante assume a beneficio di un
creditore il rischio di perdite del soggetto patrocinato, ovvero sottoscrive
l’impegno di adempiere in luogo del patrocinato in caso di suo inadempimento,
si incorre verosimilmente, nella qualificazione della lettera in termini di
fideiussione. Questo perché viene in rilievo il disposto dell’art. 1937 cod.
civ., ai sensi del quale «la volontà di prestare fideiussione deve essere
espressa», ossia deve essere presente un inequivoco riferimento alla
volontà del garante di assumere un impegno che abbia un oggetto
qualitativamente identico rispetto a quello dell’obbligazione del debitore
principale, indipendentemente dalla presenza o meno di espressioni quali «fideiussione»
e/o simili.
Per
altro verso, il fatto che i soggetti abbiano designato la convenzione come
“lettera di patronage” non impedisce al
Giudice di procedere, a seguito dell’attività interpretativa, ad una
qualificazione (o riqualificazione in sede di giudizio di legittimità) in
termini, per l’appunto, di vera e propria fideiussione.
In
una recente Ordinanza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2024,
n. 20548) si è statuito che dichiarazioni del tipo «il soggetto (Omissis) è
responsabile di tutti i debiti della società (Omissis)», oppure «(Omissis)
è l'unico responsabile degli obblighi della società (omissis) nel caso di
insolvenza o messa in liquidazione di detta società» costituiscono formule
espressione della volontà di garantire in modo esplicito i debiti della società
terza (in ogni caso o in circostanze specifiche), in quanto tali idonee a
traslare il rischio del mancato buon fine dell’operazione di finanziamento dal
creditore in capo al garante: «si tratta, come è evidente, di dichiarazioni
volte a garantire in modo esplicito i debiti della società e dunque non già
soltanto a rafforzare il proposito di concederle credito, che è tipico delle
lettere di patronage, ma piuttosto ad assumere direttamente l'obbligazione
di garanzia in caso di inadempimento» (Cass., III, Ord. n. 20548/24.7.2024).
Le lettere di patronage, pur avendo
una causa di garanzia impropria, poiché si sostanzia nel rafforzamento di un
diritto di credito tramite l’assunzione da parte del patrocinante di impegni in
proprio (di fare variabile e infungibile), differiscono dalla causa
fideiussoria che è di garanzia in senso proprio poiché con essa si garantisce
l’adempimento altrui.
Al
riguardo, sempre in tema di patronage,
vi sono altre formule dichiarative, rispetto a quella sopra considerata, che sono
suscettibili di essere ricondotte entro lo schema, ad esempio, della promessa
del fatto del terzo (ciò in presenza di una dichiarazione con cui il
patrocinante si limita a promettere il fatto del terzo anziché a promettere di
fare il possibile affinché il terzo garantito adempia) o del mandato di credito
(in presenza di una dichiarazione che lasci intendere o che attesti che la
conclusione dell’operazione è stata previamente sollecitata o richiesta dal
patrocinante).
Questo
favor della giurisprudenza a ricondurre fattispecie giuridicamente
atipiche, come il patronage,
nell’alveo di schemi giuridico-negoziali tipizzati dall’ordinamento, con
conseguente applicazione della relativa disciplina, incontra un limite.
Infatti, lo schema contrattuale codificato cui si ritiene di ricondurre la
convenzione di patronage, deve essere
appropriato rispetto agli elementi presenti nella lettera di patronage della fattispecie in concreto considerata,
nel contesto, oggettivo e soggettivo, in cui la lettera fu rilasciata.
Se
questa tendenza alla «tipizzazione» non sempre onora la volontà delle parti di
concludere un contratto atipico con lettera di patronage, per altro verso garantisce maggiore certezza quanto a
disciplina applicabile al rapporto. Del resto, in attuazione del generale principio
di cui all’art. 1366 cod. civ., rubricato «interpretazione di buona fede», merita
di esser preservato l’altrui ragionevole affidamento che si genera sulla base
di quanto viene fatto intendere da un soggetto, attraverso le proprie
dichiarazioni, secondo un parametro di ordinaria diligenza. In altri termini
ove le parti abbiano attribuito al contratto significato divergente, prevale
quello normale inteso secondo ordinaria diligenza e sulla base delle concrete
circostanze del caso.
Alla
luce di queste considerazioni, è consigliabile – in attesa di un futuro intervento
legislativo ad hoc - prestare particolare attenzione alle dichiarazioni
con cui il patrocinante assicura contro le perdite e/o garantisce di adempiere
in luogo del patrocinato. Invero, all’esito dell’attività interpretativa
operata dal Giudice, verosimilmente tesa a ricondurre la lettera di patronage nell’ambito di un istituto
negoziale tipizzato nel codice, potrebbe accadere che il patrocinante intenda rilasciare
una garanzia di natura autonoma ed indennitaria ma il negozio venga invece
qualificato in sede giudiziaria in termini di fideiussione o altresì di garanzia
di natura accessoria e di rimborso, e ciò per un
«cattivo» confezionamento del documento.
Giugno
2025
Dott.ssa
Martina Baraldo




