Dichiarazione di assunzione del rischio di perdite: lettera di patronage o fideiussione?
23 giugno, 2025

Dichiarazione di assunzione del rischio di perdite: lettera di patronage o fideiussione?

Il patronage è una fattispecie giuridicamente atipica nel nostro ordinamento, ma ben conosciuta e diffusa nella prassi anche internazionale come strumento che assiste operazioni di finanziamento, tipicamente bancario. Ma quali le differenze rispetto ad altre forme di garanzia?

Una lettera di patronage, come strumento di garanzia, è generalmente composta da una prima parte a contenuto «informativo» – volta a trasmettere informazioni rilevanti al creditore circa il terzo garantito o l’oggetto della garanzia –, e da una seconda parte a carattere «impegnativo» – con cui il dichiarante-garante, c.d. patrocinante, assume degli impegni in favore di un creditore e a garanzia di un soggetto terzo-garantito-debitore, c.d. patrocinato.

Il contenuto delle lettere di patronage non è standardizzato, anzi alle parti è rimessa la libertà di ricorrere all’uso di varie formule dichiarative ben conosciute nella prassi internazionale, con la possibilità, peraltro, di combinarle variamente tra loro. Queste solitamente consistono nell’assunzione di impegni in proprio normalmente finalizzati a mantenere il soggetto garantito in condizioni idonee all’adempimento ovvero, più in generale, a garantirne la capacità solutoria.

La questione problematica è che talune formule dichiarative tendono ad essere ricondotte dal Giudice italiano entro schemi giuridico-negoziali tipizzati. Di qui, sono sorte tematiche di interpretazione e qualificazione oggetto di dibattito dottrinale e di pronunciamenti giurisprudenziali, a partire dagli anni Ottanta.

Per chiarire il concetto può essere utile concentrarsi su un esempio: laddove una lettera di patronage contenga, tra le altre, una dichiarazione con cui il patrocinante assume a beneficio di un creditore il rischio di perdite del soggetto patrocinato, ovvero sottoscrive l’impegno di adempiere in luogo del patrocinato in caso di suo inadempimento, si incorre verosimilmente, nella qualificazione della lettera in termini di fideiussione. Questo perché viene in rilievo il disposto dell’art. 1937 cod. civ., ai sensi del quale «la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa», ossia deve essere presente un inequivoco riferimento alla volontà del garante di assumere un impegno che abbia un oggetto qualitativamente identico rispetto a quello dell’obbligazione del debitore principale, indipendentemente dalla presenza o meno di espressioni quali «fideiussione» e/o simili.

Per altro verso, il fatto che i soggetti abbiano designato la convenzione come “lettera di patronage” non impedisce al Giudice di procedere, a seguito dell’attività interpretativa, ad una qualificazione (o riqualificazione in sede di giudizio di legittimità) in termini, per l’appunto, di vera e propria fideiussione.

In una recente Ordinanza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2024, n. 20548) si è statuito che dichiarazioni del tipo «il soggetto (Omissis) è responsabile di tutti i debiti della società (Omissis)», oppure «(Omissis) è l'unico responsabile degli obblighi della società (omissis) nel caso di insolvenza o messa in liquidazione di detta società» costituiscono formule espressione della volontà di garantire in modo esplicito i debiti della società terza (in ogni caso o in circostanze specifiche), in quanto tali idonee a traslare il rischio del mancato buon fine dell’operazione di finanziamento dal creditore in capo al garante: «si tratta, come è evidente, di dichiarazioni volte a garantire in modo esplicito i debiti della società e dunque non già soltanto a rafforzare il proposito di concederle credito, che è tipico delle lettere di patronage, ma piuttosto ad assumere direttamente l'obbligazione di garanzia in caso di inadempimento» (Cass., III, Ord. n. 20548/24.7.2024). Le lettere di patronage, pur avendo una causa di garanzia impropria, poiché si sostanzia nel rafforzamento di un diritto di credito tramite l’assunzione da parte del patrocinante di impegni in proprio (di fare variabile e infungibile), differiscono dalla causa fideiussoria che è di garanzia in senso proprio poiché con essa si garantisce l’adempimento altrui.

Al riguardo, sempre in tema di patronage, vi sono altre formule dichiarative, rispetto a quella sopra considerata, che sono suscettibili di essere ricondotte entro lo schema, ad esempio, della promessa del fatto del terzo (ciò in presenza di una dichiarazione con cui il patrocinante si limita a promettere il fatto del terzo anziché a promettere di fare il possibile affinché il terzo garantito adempia) o del mandato di credito (in presenza di una dichiarazione che lasci intendere o che attesti che la conclusione dell’operazione è stata previamente sollecitata o richiesta dal patrocinante).

Questo favor della giurisprudenza a ricondurre fattispecie giuridicamente atipiche, come il patronage, nell’alveo di schemi giuridico-negoziali tipizzati dall’ordinamento, con conseguente applicazione della relativa disciplina, incontra un limite. Infatti, lo schema contrattuale codificato cui si ritiene di ricondurre la convenzione di patronage, deve essere appropriato rispetto agli elementi presenti nella lettera di patronage della fattispecie in concreto considerata, nel contesto, oggettivo e soggettivo, in cui la lettera fu rilasciata.

Se questa tendenza alla «tipizzazione» non sempre onora la volontà delle parti di concludere un contratto atipico con lettera di patronage, per altro verso garantisce maggiore certezza quanto a disciplina applicabile al rapporto. Del resto, in attuazione del generale principio di cui all’art. 1366 cod. civ., rubricato «interpretazione di buona fede», merita di esser preservato l’altrui ragionevole affidamento che si genera sulla base di quanto viene fatto intendere da un soggetto, attraverso le proprie dichiarazioni, secondo un parametro di ordinaria diligenza. In altri termini ove le parti abbiano attribuito al contratto significato divergente, prevale quello normale inteso secondo ordinaria diligenza e sulla base delle concrete circostanze del caso.

Alla luce di queste considerazioni, è consigliabile – in attesa di un futuro intervento legislativo ad hoc - prestare particolare attenzione alle dichiarazioni con cui il patrocinante assicura contro le perdite e/o garantisce di adempiere in luogo del patrocinato. Invero, all’esito dell’attività interpretativa operata dal Giudice, verosimilmente tesa a ricondurre la lettera di patronage nell’ambito di un istituto negoziale tipizzato nel codice, potrebbe accadere che il patrocinante intenda rilasciare una garanzia di natura autonoma ed indennitaria ma il negozio venga invece qualificato in sede giudiziaria in termini di fideiussione o altresì di garanzia di natura accessoria e di rimborso, e ciò per un «cattivo» confezionamento del documento.

Giugno 2025

Dott.ssa Martina Baraldo