Accettazione con beneficio d’inventario e minori: autorizzazione, validità e tutela dei terzi
L’art.
471 c.c. stabilisce che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non
possono essere accettate se non con beneficio d’inventario. La norma risponde
all’esigenza di evitare che soggetti privi della piena capacità di agire
possano essere esposti a una responsabilità illimitata per debiti ereditari,
con conseguente compromissione del loro patrimonio personale.
Per
quanto concerne il minore, l’accettazione dell’eredità
costituisce atto eccedente l’ordinaria amministrazione e richiede la
preventiva autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c.
L’autorizzazione non costituisce una mera formalità bensì implica una
valutazione di opportunità, in termini di convenienza e adeguatezza
dell’accettazione, tenuto conto dell’interesse del minore. Successivamente
all’ottenimento del decreto autorizzativo può essere resa la dichiarazione di
accettazione con beneficio nelle forme di cui all’art. 484 c.c., seguita dalla
redazione dell’inventario nei termini di cui agli artt. 485 ss. c.c..
In
materia di atti dispositivi aventi ad oggetto beni ereditari del minore,
la competenza varia a seconda dello stato del procedimento successorio. Nel
caso in cui i beni siano definitivamente acquisiti al patrimonio del minore,
l’autorizzazione alla loro alienazione compete al giudice tutelare ai sensi
dell’art. 320 c.c. Qualora, invece, il procedimento di acquisto iure
hereditario non sia ancora esaurito, come nel caso di pendenza
dell’accettazione con beneficio d’inventario e della fase di liquidazione dell’asse,
la competenza spetta al tribunale del luogo di apertura della successione ai
sensi dell’art. 747 c.p.c., sentito il giudice tutelare mediante acquisizione
di relativo parere. Quest’ultima procedura consente di bilanciare la tutela
dell’incapace con l’esigenza di protezione dei creditori ereditari.
Particolarmente
rilevanti sono le conseguenze dell’eventuale omissione dell’autorizzazione.
Qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale compiano
l’accettazione dell’eredità o un atto eccedente l’ordinaria amministrazione
senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, l’atto è
annullabile ai sensi degli artt. 320 e 322 c.c. L’annullabilità può essere
fatta valere dal minore, una volta divenuto maggiorenne, nonché dai suoi eredi
o aventi causa, entro il termine di cinque anni dal raggiungimento della
maggiore età, ai sensi dell’art. 1442, comma 2, c.c.
Quanto
alla posizione dei terzi, trova applicazione il principio generale – in una
prospettiva di bilanciamento di interessi – di cui all’art. 1445 c.c., secondo
cui l’annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai
terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
annullamento.
Si
segnala, infine, una rilevante innovazione procedimentale, prevista come
alternativa a quella giudiziale, è stata introdotta dall’art. 21 del d.lgs.
149/2022 – cd. riforma Cartabia –, che consente al notaio, su
richiesta delle parti, di rilasciare le autorizzazioni relative ad atti
pubblici o scritture private autenticate nei quali intervenga un minore (o un
interdetto o un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura
dell'amministrazione di sostegno) o aventi ad oggetto beni ereditari. Tale
previsione si pone come alternativa all’autorizzazione giudiziale e risponde a
esigenze di semplificazione e accelerazione.
L’accettazione
con beneficio d’inventario in caso di minori (nonché di interdetti ex art. 471
c.c.) non costituisce una mera formalità, bensì rappresenta uno strumento di
protezione patrimoniale di tali soggetti, che ha la finalità di evitare
l’esposizione del soggetto incapace a responsabilità illimitata, garantendo al
contempo un bilanciamento tra tutela dell’incapace e dei terzi.
Marzo
2026
Dott.ssa
Martina Baraldo




