Conformità catastale e validità del trasferimento immobiliare: la Cassazione sui fabbricati “fantasma”
22 dicembre, 2025

Conformità catastale e validità del trasferimento immobiliare: la Cassazione sui fabbricati “fantasma”

Fabbricati “fantasma”: sono stati così in gergo definiti quegli edifici mai dichiarati in catasto oppure, benché dichiarati, rappresentati con una destinazione d’uso o una consistenza diverse da quelle effettive.

Tema di particolare interesse riguarda la commerciabilità di tali immobili ossia se e a quali condizioni il loro trasferimento possa considerarsi giuridicamente valido.

Sul punto è intervenuto il legislatore con una disciplina volta non a inibire i trasferimenti immobiliari bensì a favorire l’emersione di irregolarità catastali a fini fiscali, prescrivendo specifiche menzioni e dichiarazioni negli atti di trasferimento ai fini della loro validità.

Il trasferimento della proprietà è nullo se l’atto manca delle dichiarazioni catastali richieste dalla legge. Tale nullità è tuttavia di natura formale e sanabile, anche mediante un c.d. atto di conferma unilaterale, a condizione che la nullità derivi:

1) dalla mancanza del riferimento nell’atto di trasferimento delle planimetrie depositate in catasto, oppure;

2) dalla mancanza della dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto, oppure;

3) dalla mancanza dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

Se invece l’atto di trasferimento contiene il riferimento alle planimetrie catastali ed è corredato dalla dichiarazione di conformità del venditore o, in alternativa, da un’attestazione tecnica, il trasferimento è valido ed efficace anche qualora tali dichiarazioni risultino in ipotesi non veritiere, purché la difformità non sia conclamata e risulti perciò evidente anche agli occhi di un soggetto non esperto.

Tale apparente “paradosso” non deve indurre a ritenere che rendere dichiarazioni non veritiere integri una condotta priva di conseguenze. Il dichiarante infatti può subire sanzioni sia sotto il profilo civile e tributario nonché sotto il profilo penale qualora la condotta integri i presupposti del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.

Tali principi sono stati ben rappresentati dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 27531 depositata il 15.10.2025, che ha chiarito come la nullità prevista dalla normativa catastale abbia natura formale e non incida automaticamente sulla trasferibilità dell’immobile.

Il caso specifico esaminato dalla Corte, per quanto qui interessa, riguardava l’ottenimento di una sentenza ex art. 2932 c.c., in esecuzione di un contratto preliminare di vendita.

Con il primo principio di diritto la Corte ha affermato che, nel contratto di trasferimento di immobile, è sufficiente sia presente la dichiarazione di conformità resa dal venditore oppure, in alternativa, l’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato, a prescindere dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata, purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.

Con il secondo principio di diritto, è stato poi chiarito che il Giudice può accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza alcun onere di verifica dell’effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, tale da essere rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto. In tal caso la dichiarazione o l’attestazione rese sarebbero inesistenti con preclusione del trasferimento.

Dicembre 2025

Avv. Alessandra Buzzavo

Dott.ssa Martina Baraldo