Requisiti di accessibilità per i portatori di handicap ai prodotti e ai servizi su siti e-commerce
30 settembre, 2026

Requisiti di accessibilità per i portatori di handicap ai prodotti e ai servizi su siti e-commerce

L’accessibilità di un sito web per le persone cieche o ipovedenti, che utilizzano tecnologie assistive tra cui lo screen reader per consultare servizi e prodotti e procedere al loro acquisto online, costituisce un tema giuridicamente rilevante.

L’effettiva possibilità di consultare un sito web, infatti, non dipende esclusivamente dall’essere in possesso di screen reader o altri dispositivi da parte dell’utente, bensì anche dalle caratteristiche tecniche e informatiche del sito web.

Un sito dovrebbe quindi essere programmato adottando alcuni accorgimenti tecnici tali da consentire all’utente di visualizzare e interagire con la pagina web consultata e quindi, ad esempio, di comprendere le caratteristiche di un prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere al suo acquisto. In mancanza, il sito web potrebbe risultare non conforme ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa specifica di riferimento, volta a garantire, alle persone con disabilità, l’accesso a informazioni, servizi ed opportunità in condizioni di parità, nel mondo e-commerce.

Il d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82 ha recepito la direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA), sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, includendovi espressamente anche i servizi di commercio elettronico ex art. 1, c. 3, lett. f).

In particolare, l’art. 2 c. 1 lett. hh) definisce i servizi di commercio elettronico come “i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”.

Le disposizioni del decreto si applicano ai prodotti e ai servizi immessi sul mercato a decorrere dal 28 giugno 2025. Pertanto, per le imprese che gestiscono un e-commerce è importante verificare che l’intero percorso di acquisto - e non soltanto la pagina iniziale del sito - sia accessibile a una persona con disabilità - in particolare, visiva - secondo i criteri previsti dalle sezioni III e IV dell’Allegato I.

Sotto questo profilo, l’art. 12 dello stesso d.lgs. n. 82/2022 stabilisce, in generale, che il fornitore di servizi debba progettare e fornire il servizio nel rispetto dei requisiti di accessibilità e predisporre le informazioni necessarie a illustrare le modalità con cui tali requisiti sono soddisfatti. Inoltre, il fornitore deve adottare le misure necessarie a garantire nel tempo la conformità del servizio, tenendo conto anche delle modifiche dello stesso, dei requisiti applicabili e delle norme tecniche utilizzate.

È opportuno evidenziare altresì che il successivo articolo 13 stabilisce che i suddetti requisiti si applicano solo nel caso in cui il loro rispetto non richieda una modifica sostanziale del prodotto o del servizio oppure non comporti un onere sproporzionato in capo all’operatore economico. Trattasi di una valutazione che deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti dall’Allegato V al decreto.

Ulteriormente, si precisa che l’art. 14 prevede una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi che rispettano le norme armonizzate a livello europeo o le specifiche tecniche che siano conformi a quelle di cui al decreto.

Sotto il profilo dei controlli, l’art. 21 attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) funzioni di vigilanza sui servizi e prevede, in caso di non conformità, la possibilità di richiedere misure correttive e ulteriori quali, nei casi previsti, oscuramento dello specifico servizio o, per le applicazioni mobili, al ritiro dallo store.

Il decreto prevede anche specifiche sanzioni amministrative.

Il quadro normativo nazionale si inserisce in un contesto più ampio. Infatti, il mercato di riferimento, a partire da un sito web, può estendersi anche al di fuori dei confini italiani ed europei. Così, possono assumere particolare rilevo anche leggi straniere, quali, ad esempio – con riferimento agli Stati Uniti - il Title III dell’Americans with Disabilities Act (legge nota anche come “ADA”) del 1990, come successivamente modificata dall’ADA Amendments Act.

Da ultimo, nella medesima prospettiva di tutela dell’accessibilità, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce, all’art. 21, il diritto delle persone con disabilità ad accedere alle informazioni e alle comunicazioni su base di uguaglianza con gli altri individui richiamando la necessità di promuovere l’accessibilità dei servizi forniti al pubblico, anche attraverso internet.

Accanto alle fonti normative, assumono rilievo anche elaborazioni di regole tecniche quali le EN 301 549 – che costituiscono lo standard europeo di riferimento sui requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) - e le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), recanti standard internazionali per rendere i siti web e i contenuti digitali accessibili alle persone con disabilità.

Alla luce di quanto sopra, è consigliabile per le imprese che offrono prodotti e servizi online, procedere a una verifica dell’accessibilità dei rispettivi siti web non soltanto sotto il profilo grafico e informativo, ma dell’intero processo di interazione e acquisto, valutando anche la documentazione e le soluzioni tecniche adottate in conformità alla normativa di riferimento.

Settembre 2026

Martina Baraldo