Requisiti di accessibilità per i portatori di handicap ai prodotti e ai servizi su siti e-commerce
L’accessibilità
di un sito web per le persone cieche o ipovedenti, che utilizzano tecnologie
assistive tra cui lo screen reader per consultare servizi e prodotti e
procedere al loro acquisto online, costituisce un tema giuridicamente
rilevante.
L’effettiva
possibilità di consultare un sito web, infatti, non dipende esclusivamente dall’essere
in possesso di screen reader o altri dispositivi da parte dell’utente, bensì
anche dalle caratteristiche tecniche e informatiche del sito web.
Un
sito dovrebbe quindi essere programmato adottando alcuni accorgimenti tecnici tali
da consentire all’utente di visualizzare e interagire con la pagina web
consultata e quindi, ad esempio, di comprendere le caratteristiche di un prodotto,
aggiungerlo al carrello, procedere al suo acquisto. In mancanza, il sito web
potrebbe risultare non conforme ai requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa specifica di riferimento, volta a garantire, alle persone con
disabilità, l’accesso a informazioni, servizi ed opportunità in condizioni di
parità, nel mondo e-commerce.
Il
d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82 ha recepito la direttiva (UE)
2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA), sui requisiti
di accessibilità dei prodotti e dei servizi, includendovi espressamente
anche i servizi di commercio elettronico ex art. 1, c. 3, lett. f).
In
particolare, l’art. 2 c. 1 lett. hh) definisce i servizi di commercio
elettronico come “i servizi forniti a distanza, tramite siti web e
servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale
di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”.
Le
disposizioni del decreto si applicano ai prodotti e ai servizi immessi sul
mercato a decorrere dal 28 giugno 2025.
Pertanto, per le imprese che gestiscono un e-commerce è importante verificare
che l’intero percorso di acquisto - e non soltanto la pagina iniziale del sito
- sia accessibile a una persona con disabilità - in particolare, visiva
- secondo i criteri previsti dalle sezioni III e IV dell’Allegato I.
Sotto
questo profilo, l’art. 12 dello stesso d.lgs. n. 82/2022 stabilisce, in
generale, che il fornitore di servizi debba progettare e fornire il servizio
nel rispetto dei requisiti di accessibilità e predisporre le informazioni
necessarie a illustrare le modalità con cui tali requisiti sono soddisfatti. Inoltre,
il fornitore deve adottare le misure necessarie a garantire nel tempo la
conformità del servizio, tenendo conto anche delle modifiche dello stesso, dei
requisiti applicabili e delle norme tecniche utilizzate.
È
opportuno evidenziare altresì che il successivo articolo 13 stabilisce che i
suddetti requisiti si applicano solo nel caso in cui il loro rispetto non
richieda una modifica sostanziale del prodotto o del servizio oppure non
comporti un onere sproporzionato in capo all’operatore economico. Trattasi
di una valutazione che deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti
dall’Allegato V al decreto.
Ulteriormente,
si precisa che l’art. 14 prevede una presunzione di conformità per i
prodotti e i servizi che rispettano le norme armonizzate a livello europeo o le
specifiche tecniche che siano conformi a quelle di cui al decreto.
Sotto
il profilo dei controlli, l’art. 21 attribuisce all’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID) funzioni di vigilanza sui servizi e prevede, in caso
di non conformità, la possibilità di richiedere misure correttive e
ulteriori quali, nei casi previsti, oscuramento dello specifico servizio o, per
le applicazioni mobili, al ritiro dallo store.
Il
decreto prevede anche specifiche sanzioni amministrative.
Il
quadro normativo nazionale si inserisce in un contesto più ampio. Infatti, il
mercato di riferimento, a partire da un sito web, può estendersi anche al di
fuori dei confini italiani ed europei. Così, possono assumere particolare
rilevo anche leggi straniere, quali, ad esempio – con riferimento agli Stati
Uniti - il Title III dell’Americans with Disabilities Act (legge nota anche
come “ADA”) del 1990, come successivamente modificata dall’ADA Amendments Act.
Da
ultimo, nella medesima prospettiva di tutela dell’accessibilità, la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce,
all’art. 21, il diritto delle persone con disabilità ad accedere alle
informazioni e alle comunicazioni su base di uguaglianza con gli altri individui
richiamando la necessità di promuovere l’accessibilità dei servizi forniti al
pubblico, anche attraverso internet.
Accanto
alle fonti normative, assumono rilievo anche elaborazioni di regole tecniche
quali le EN 301 549 – che costituiscono lo standard europeo di riferimento sui
requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi ICT (Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione) - e le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), recanti
standard internazionali per rendere i siti web e i contenuti digitali
accessibili alle persone con disabilità.
Alla
luce di quanto sopra, è consigliabile per le imprese che offrono prodotti e
servizi online, procedere a una verifica dell’accessibilità dei
rispettivi siti web non soltanto sotto il profilo grafico e informativo, ma
dell’intero processo di interazione e acquisto, valutando anche la
documentazione e le soluzioni tecniche adottate in conformità alla normativa
di riferimento.
Settembre
2026
Martina
Baraldo




