Ricorso per decreto ingiuntivo su riconoscimento di debito e imposta di registro
21 aprile, 2023

Ricorso per decreto ingiuntivo su riconoscimento di debito e imposta di registro

Premessa

La ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l’esistenza di una sua determinata obbligazione.

Quest’atto non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l’effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un’astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016).

Come noto, secondo il disposto dell’art. 642, comma 2, c.p.c., è possibile chiedere ed ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per pagamento somma attraverso la produzione “documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere”. La ricognizione di debito rientra appunto in questa fattispecie.

E, come noto, un semplice scritto sotto forma di richiesta di dilazione, assicurazione di prossimo pagamento, giustificazione per il ritardo o simili, è ritenuta ugualmente sufficiente per integrare il presupposto della norma codicistica.

Diversi orientamenti sull’imposta di registro applicabile

In caso di decreto ingiuntivo con concessione di provvisoria esecutività, a seguito di produzione di documento qualificabile come “riconoscimento di debito” posto a base della concessa provvisoria esecutività, il trattamento impositivo del documento prodotto, ai fini dell’imposta di registro, è stato oggetto di controverse interpretazioni e applicazioni.

Anzitutto, lo specifico istituto del negozio “contenente il riconoscimento di debito” o ad esso equiparabile, non trova regolamentazione in una norma del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR) e questo ha causato diverse ricostruzioni interpretative.

Secondo una prima tesi, più onerosa per il contribuente, che nel caso deve usufruire del servizio Giustizia quale suo utente, sia esso impresa privata o pubblica, privato od Ente, la ricognizione di debito è soggetta all’imposizione proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del TUR. Quest’ultima norma dispone che gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” debbano essere tassati in misura del 3%.

Un secondo orientamento ritiene invece che, qualora il documento costituente ricognizione del debito non contenga in sé la costituzione del rapporto patrimoniale od obbligatorio sottostante, ma si tratti di dichiarazione confermativa, priva di contenuto patrimoniale o di valenza costitutiva o modificativa di un diritto, senza innovazione dell’obbligazione originaria sottostante, debba essere assoggettata all’imposta proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte I. Questa disposizione prevede che siano assoggettati all’1% gli “atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7”.

Una terza lettura si basa, invece, sul principio per cui la ricognizione di debito, avendo natura dichiarativa e non apportando alcuna modificazione né alla sfera del creditore né a quella del debitore, ma confermando soltanto un rapporto preesistente, avrebbe natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale risulta applicabile l’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda. Tale norma, rubricata “atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Conti e rendiconti in genere”, dispone che sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa di euro 200, in caso d’uso, le “scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili.”

A seguito dei diversi e divergenti indirizzi interpretativi, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema con la recente sentenza n. 7682 del 16.3.23.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava appunto del ricorso di un contribuente avverso la tassazione della ricognizione di debito prodotta con la richiesta di decreto ingiuntivo al fine di ottenere la provvisoria esecutività ex art. 642, II comma, c.p.c..

In primo grado la Commissione Tributaria di Napoli (CTP) aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro non versata in relazione a una nota di accompagnamento, contenente ricognizione di debito, prodotta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo unitamente ad assegno emesso a titolo di prestito personale. Emesso il decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’Amministrazione Finanziaria aveva applicato alla scrittura “ricognitiva” l’aliquota proporzionale del 3% facendo applicazione dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR e collocando così la scrittura in questione tra gli “atti diversi da quelli indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

Riformando la pronuncia dei giudici di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale (CTR, ora Corte di Giustizia Tributaria Regionale) aveva respinto la tesi del contribuente, accogliendo il gravame dell’Amministrazione finanziaria e stabilendo che “nel caso di specie la scrittura privata che documenta l’esistenza di un prestito con statuizione delle clausole ad hoc è stata il supporto probatorio per l’azione in giudizio, per cui è soggetta a registrazione”.

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno invece cassato la sentenza della CTR Campania e, decidendo nel merito la causa ex art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., hanno accolto l’originario ricorso del contribuente poiché “è incontroversa la natura di atto ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito e il suo deposito contestualmente ad assegno bancario in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non integra caso d’uso”.

I due rilevanti principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione.

La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso”.

Dunque, con tale principio, le SS.UU. hanno ritenuto opportuno dare continuità all’orientamento secondo cui “alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando modifiche né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né al creditore che la riceve”, limitandosi così a confermare un’obbligazione già esistente (Cass. n. 1132/2009), “deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza e per questo risulta applicabile l’art. 4, Parte II della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00 come determinato dal D.L. n. 104 del 12/09/2013), le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

Il deposito di documenti a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R n. 131/1986”.

Questo postulato richiama l’attuale art. 6, comma 1, TUR, nel quale si afferma che: “si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”.

Alla stregua di questa disposizione perciò, vi sarà caso d’uso, con il conseguente obbligo di registrazione, solo se il deposito di un atto venga fatto presso una cancelleria giudiziaria nell’esplicazione di attività amministrativa da parte dell’organismo giudiziario, e non invece nell’ipotesi del deposito di un atto che avvenga nell’ambito di un procedimento di giurisdizione contenziosa.

In questo senso, come rilevato anche in dottrina (A. Busani, L’imposta di registro, 2009, p. 102-103)  “occorre innanzitutto sottolineare che l’attività osservata dalla legge è quella di “deposito” di un atto e cioè la sua stessa messa a disposizione del destinatario, affinchè questi lo acquisisca al proprio archivio; se si abbia invece una mera “esibizione”, vale a dire la presentazione di un atto per permetterne la visione (terminata la quale, l’atto viene restituito all’esibitore), si è al di fuori del perimetro disposto dalla legge per il verificarsi del “caso d’uso”. Quanto al deposito “presso una cancelleria giudiziaria”, va notato che esso in tanto provoca il “caso d’uso” in quanto il deposito sia fatto dall’organismo giudiziario; pertanto, nell’ipotesi del deposito che sia effettuato nell’ambito dell’attività tipica dell’organismo giudiziario, e cioè nell’ambito di un procedimento di giurisdizione contenziosa, il “caso d’uso” non si verifica.”

L’autore prosegue affermando: “dato quindi che il presupposto per il verificarsi del caso d’uso è lo svolgimento di “attività amministrative” da parte di una cancelleria giudiziaria, occorre domandarsi quali siano queste ipotesi: la risposta è che ci si trova in un ambito “amministrativo” e non di giurisdizione contenziosa in ogni caso in cui il giudice non sia chiamato a pronunciarsi per risolvere un conflitto, ma appunto, per “amministrare” una situazione giunta alla sua cognizione e nella quale la legge impone una sua pronuncia. Questo ambito “amministrativo” della giurisdizione è usualmente definito “volontaria giurisdizione” e vi rientrano, ad esempio, le pronunce richieste in tema d tutela dei minori e degli interdetti, in tema di separazione e divorzio, in tema di omologazione degli atti societari”.

Pertanto, in applicazione dei due suddetti principi, da un lato il documento ricognitivo ma meramente dichiarativo prodotto dal ricorrente nella specifica fattispecie non costituiva negozio costitutivo o modificativo estintivo di diritti, proprio perché mera dichiarazione di scienza e, dall’altro la produzione del documento unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività non costituisce caso “d’uso” ai sensi dell’attuale art. 6 del TUR, non rientrando nelle ipotesi considerate dalla norma.

Conclusioni

Si deve quindi concludere che il deposito di una scrittura privata unilaterale tra i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, ancorché su di essa si fondi una richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 642, 2 comma, c.p.c., poi accolta, da un lato non è soggetta ad imposta fissa, dall’altro non costituisce caso d’uso ai sensi dell’art. 6 TUR.

Dobbiamo dire che questa conclusione risulta, in termini del tutto generali, conforme al precetto costituzionale dell’art. 24 Cost., che sancisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, come inviolabile ed universale. Ed è evidente che imposizioni fiscali duplicative degli oneri (già il provvedimento giudiziario è soggetto ad un regime di tassazione specifico ex art. 37, TUR) anche in termini potenzialmente molto onerosi e frutto non di chiara norma di legge, ma di interpretazione dell’amministrazione finanziaria, costituiscono un evidente ostacolo al diritto di avere giustizia. Tanto più che, come tutti sanno, a fronte di fondate ragioni di credito, l’azione giudiziale non assicura affatto il concreto soddisfacimento del diritto, pur comportando inevitabili costi che il creditore anticipa.

In virtù di quanto sopra, risulta fortemente iniquo gravare l’utente del servizio giustizia di imposizioni fiscali “aggravate” per chi si trova, suo malgrado, a ricorrere all’esercizio di un diritto, quello di agire in giudizio, costituzionalmente tutelato.

Aprile 2023

Silvia De Lorenzi