Ricorso per decreto ingiuntivo su riconoscimento di debito e imposta di registro
Premessa
La
ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa
unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una
dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l’esistenza di una sua
determinata obbligazione.
Quest’atto
non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l’effetto confermativo
di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un’astrazione
meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio
ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell’onere
di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass.
Civ. n. 20689/2016).
Come
noto, secondo il disposto dell’art. 642, comma 2, c.p.c., è possibile chiedere
ed ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per pagamento
somma attraverso la produzione “documentazione sottoscritta dal debitore
comprovante il diritto fatto valere”. La ricognizione di debito rientra
appunto in questa fattispecie.
E,
come noto, un semplice scritto sotto forma di richiesta di dilazione,
assicurazione di prossimo pagamento, giustificazione per il ritardo o simili, è
ritenuta ugualmente sufficiente per integrare il presupposto della norma
codicistica.
Diversi
orientamenti sull’imposta di registro applicabile
In
caso di decreto ingiuntivo con concessione di provvisoria esecutività, a
seguito di produzione di documento qualificabile come “riconoscimento di debito”
posto a base della concessa provvisoria esecutività, il trattamento impositivo
del documento prodotto, ai fini dell’imposta di registro, è stato oggetto di
controverse interpretazioni e applicazioni.
Anzitutto,
lo specifico istituto del negozio “contenente il riconoscimento di debito” o ad
esso equiparabile, non trova regolamentazione in una norma del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR) e questo ha causato
diverse ricostruzioni interpretative.
Secondo
una prima tesi, più onerosa per il contribuente, che nel caso deve
usufruire del servizio Giustizia quale suo utente, sia esso impresa privata o
pubblica, privato od Ente, la ricognizione di debito è soggetta all’imposizione
proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del TUR.
Quest’ultima norma dispone che gli “atti
diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale” debbano essere tassati in misura del 3%.
Un secondo
orientamento ritiene invece che, qualora il documento costituente ricognizione
del debito non contenga in sé la costituzione del rapporto patrimoniale od
obbligatorio sottostante, ma si tratti di dichiarazione confermativa, priva di
contenuto patrimoniale o di valenza costitutiva o modificativa di un diritto, senza
innovazione dell’obbligazione originaria sottostante, debba essere assoggettata
all’imposta proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte I.
Questa disposizione prevede che siano assoggettati all’1% gli “atti di natura dichiarativa relativi a beni
o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7”.
Una terza
lettura si basa, invece, sul principio per cui la ricognizione di debito,
avendo natura dichiarativa e non apportando alcuna modificazione né alla sfera
del creditore né a quella del debitore, ma confermando soltanto un rapporto preesistente,
avrebbe natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale risulta
applicabile l’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda. Tale norma, rubricata “atti soggetti a registrazione solo in caso
d’uso. Conti e rendiconti in genere”, dispone che sono assoggettate ad
imposta di registro in misura fissa di euro 200, in caso d’uso, le “scritture private non autenticate non aventi
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere,
scritti, disegni, modelli, fotografie e simili.”
A
seguito dei diversi e divergenti indirizzi interpretativi, le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema con la recente sentenza
n. 7682 del 16.3.23.
Nel caso
esaminato dalla Suprema Corte, si trattava appunto del ricorso di un contribuente
avverso la tassazione della ricognizione di debito prodotta con la richiesta di
decreto ingiuntivo al fine di ottenere la provvisoria esecutività ex art. 642,
II comma, c.p.c..
In
primo grado la Commissione Tributaria di Napoli (CTP) aveva accolto il ricorso
del contribuente avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di
registro non versata in relazione a una nota di accompagnamento, contenente
ricognizione di debito, prodotta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo
unitamente ad assegno emesso a titolo di prestito personale. Emesso il decreto,
dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’Amministrazione Finanziaria aveva
applicato alla scrittura “ricognitiva” l’aliquota proporzionale del 3% facendo
applicazione dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR e collocando
così la scrittura in questione tra gli “atti
diversi da quelli indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
Riformando
la pronuncia dei giudici di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale
(CTR, ora Corte di Giustizia Tributaria Regionale) aveva respinto la tesi del
contribuente, accogliendo il gravame dell’Amministrazione finanziaria e stabilendo
che “nel caso di specie la scrittura
privata che documenta l’esistenza di un prestito con statuizione delle clausole
ad hoc è stata il supporto probatorio per l’azione in giudizio, per cui è
soggetta a registrazione”.
Con
la pronuncia in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno invece cassato
la sentenza della CTR Campania e, decidendo nel merito la causa ex art. 384,
comma 2, ultima parte, c.p.c., hanno accolto l’originario ricorso del
contribuente poiché “è incontroversa la
natura di atto ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito e il
suo deposito contestualmente ad assegno bancario in sede di ricorso per decreto
ingiuntivo non integra caso d’uso”.
I
due rilevanti principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione.
“La scrittura privata non autenticata di
ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di
situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto
patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso
d’uso”.
Dunque,
con tale principio, le SS.UU. hanno ritenuto opportuno dare continuità
all’orientamento secondo cui “alla ricognizione
di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non
apportando modifiche né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la
sottoscrive, né al creditore che la riceve”, limitandosi così a confermare
un’obbligazione già esistente (Cass. n. 1132/2009), “deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza e per questo
risulta applicabile l’art. 4, Parte II della Tariffa, secondo cui, sono
assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00
come determinato dal D.L. n. 104 del 12/09/2013), le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni
a contenuto patrimoniale”.
“Il deposito di documenti a fini probatori in
procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione
all’art. 6 del d.P.R n. 131/1986”.
Questo
postulato richiama l’attuale art. 6, comma 1, TUR, nel quale si afferma che: “si ha caso d’uso quando un atto si deposita,
per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie
nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello
Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo,
salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle
suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o
regolamento”.
Alla
stregua di questa disposizione perciò, vi sarà caso d’uso, con il conseguente
obbligo di registrazione, solo se il deposito di un atto venga fatto presso una
cancelleria giudiziaria nell’esplicazione di attività amministrativa da parte
dell’organismo giudiziario, e non invece nell’ipotesi del deposito di un atto
che avvenga nell’ambito di un procedimento di giurisdizione contenziosa.
In
questo senso, come rilevato anche in dottrina (A. Busani, L’imposta di
registro, 2009, p. 102-103) “occorre innanzitutto sottolineare che
l’attività osservata dalla legge è quella di “deposito” di un atto e cioè la sua stessa messa a disposizione del
destinatario, affinchè questi lo acquisisca al proprio archivio; se si abbia
invece una mera “esibizione”, vale a dire
la presentazione di un atto per permetterne la visione (terminata la quale,
l’atto viene restituito all’esibitore), si è al di fuori del perimetro disposto
dalla legge per il verificarsi del “caso
d’uso”. Quanto al deposito “presso una cancelleria giudiziaria”, va notato
che esso in tanto provoca il “caso d’uso” in quanto il deposito sia fatto
dall’organismo giudiziario; pertanto, nell’ipotesi del deposito che sia
effettuato nell’ambito dell’attività tipica dell’organismo giudiziario, e cioè
nell’ambito di un procedimento di giurisdizione contenziosa, il “caso d’uso”
non si verifica.”
L’autore
prosegue affermando: “dato quindi che il
presupposto per il verificarsi del caso d’uso è lo svolgimento di “attività amministrative”
da parte di una cancelleria giudiziaria, occorre domandarsi quali siano queste
ipotesi: la risposta è che ci si trova in un ambito “amministrativo” e non di
giurisdizione contenziosa in ogni caso in cui il giudice non sia chiamato a
pronunciarsi per risolvere un conflitto, ma appunto, per “amministrare” una
situazione giunta alla sua cognizione e nella quale la legge impone una sua
pronuncia. Questo ambito “amministrativo” della giurisdizione è usualmente
definito “volontaria giurisdizione” e vi rientrano, ad esempio, le pronunce
richieste in tema d tutela dei minori e degli interdetti, in tema di
separazione e divorzio, in tema di omologazione degli atti societari”.
Pertanto,
in applicazione dei due suddetti principi, da un lato il documento ricognitivo
ma meramente dichiarativo prodotto dal ricorrente nella specifica fattispecie
non costituiva negozio costitutivo o modificativo estintivo di diritti, proprio
perché mera dichiarazione di scienza e, dall’altro la produzione del documento
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria
esecutività non costituisce caso “d’uso”
ai sensi dell’attuale art. 6 del TUR, non rientrando nelle ipotesi considerate
dalla norma.
Conclusioni
Si
deve quindi concludere che il deposito di una scrittura privata unilaterale tra
i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, ancorché su di essa
si fondi una richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 642, 2 comma, c.p.c., poi
accolta, da un lato non è soggetta ad imposta fissa, dall’altro non costituisce
caso d’uso ai sensi dell’art. 6 TUR.
Dobbiamo
dire che questa conclusione risulta, in termini del tutto generali, conforme al
precetto costituzionale dell’art. 24
Cost., che sancisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi, come inviolabile ed universale. Ed è
evidente che imposizioni fiscali duplicative degli oneri (già il provvedimento
giudiziario è soggetto ad un regime di tassazione specifico ex art. 37, TUR)
anche in termini potenzialmente molto onerosi e frutto non di chiara norma di
legge, ma di interpretazione dell’amministrazione finanziaria, costituiscono un
evidente ostacolo al diritto di avere giustizia. Tanto più che, come tutti
sanno, a fronte di fondate ragioni di credito, l’azione giudiziale non assicura
affatto il concreto soddisfacimento del diritto, pur comportando inevitabili
costi che il creditore anticipa.
In
virtù di quanto sopra, risulta fortemente iniquo gravare l’utente del servizio
giustizia di imposizioni fiscali “aggravate” per chi si trova, suo malgrado, a ricorrere
all’esercizio di un diritto, quello di agire in giudizio, costituzionalmente
tutelato.
Aprile 2023
Silvia De Lorenzi




