Omicidio e lesioni stradali
La sanzione accessoria della revoca “automatica” della patente di guida è intangibile in caso di giudicato antecedente la dichiarazione di incostituzionalità (Cass. pen. Sez. I° - Sentenza n. 1804/2020)
Come è noto, nel 2016 sono stati introdotti nel
Codice penale gli artt. 589 e 590 bis, in relazione alle fattispecie di
omicidio e lesioni personali gravi o gravissime nell’ambito della circolazione
stradale.
Contestualmente, il disposto di cui all’art. 222,
comma 2 del Codice della Strada, indiscriminatamente per tali fattispecie, aveva
previsto l’automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente in caso di condanna.
Con sentenza n. 88/2019 (ud. 19.2.2019 – dep.
17.4.2019) la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada,
“nella parte in cui non prevede che, in
caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli
artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o
gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla
revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo
e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non
ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi
secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”.
Nel periodo intercorrente tra il 2016 e la
declaratoria di incostituzionalità sopra richiamata, numerose sono state le
condanne irrogate dai Tribunali, soprattutto mediante decreti penali non
opposti e divenuti esecutivi a carico di imputati rei di aver causato incidenti
stradali e provocato lesioni non particolarmente apprezzabili (ma con prognosi
anche di poco superiore a quaranta giorni): solitamente condanne ad una pena
pecuniaria sostitutiva della reclusione, condizionalmente sospesa, ed
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente (riconseguibile solo trascorsi 5 anni).
Chi ha ora adito il Giudice dell’esecuzione nel
tentativo di ottenere la rideterminazione della sanzione accessoria, a seguito
della sopravvenuta incostituzionalità, è però rimasto deluso.
Recentemente si è espressa sul punto la Corte di
Cassazione (Cass. pen. n. 1804/2020), che ha ritenuto che la sanzione
amministrativa, cui non sia attribuita natura sostanzialmente penale, è pacificamente
esclusa dall’ambito applicativo della previsione di legge di cui all’art. 30
co. 4 legge n. 87 del 1953, che dispone che, quando in applicazione della norma
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione a tutti gli effetti penali.
La Suprema Corte ha affrontata, in punto di diritto, l’attribuzione
o meno, alla revoca della patente di guida come disciplinata dall’art. 222 C.d.S., di “effetto penale” della condanna, ferma
restando la qualificazione nominalistica di “sanzione amministrativa
accessoria”.
Ha ritenuto che, dall’analisi del testo di legge e
dagli stessi contenuti della decisione Corte Cost. n. 88/2019, emerge tanto la
prevalente finalità preventiva della revoca della patente che la temporaneità del
divieto di conseguire nuovo titolo, aspetti che portano ad escludere la
possibilità di attribuire a tale misura l’etichetta di ‘sanzione penale’ ed ha
concluso che non vi sia pertanto alcuna ‘attrazione’ in ambito penale del tema
della revoca della patente di guida.
Ha precisato altresì che la revoca della patente è
concepita dal legislatore come misura inibitoria correlata all’avvenuta
manifestazione di pericolosità del soggetto, autore dell’illecito penale,
dunque essenzialmente quale misura di prevenzione, atteso che la inibizione
alla guida assicura la collettività dalla possibile reiterazione del
comportamento pericoloso, con estraneità funzionale agli aspetti meramente
afflittivi della pena.
Ha quindi escluso che la rimozione dell’automatismo
della revoca, prima previsto dall’art. 222, comma 2, C.d.S. e dichiarato
incostituzionale, possa avere l’effetto di ‘ridiscussione’ del giudicato, anche
in ragione delle caratteristiche obiettive di detta misura accessoria.
Maggio 2020
Alessandro Spreafico




