
Legittimità della clausola statutaria che esclude il risarcimento del danno dell'amministratore revocato senza giusta causa
Gli amministratori delle
s.p.a., per espressa previsione legislativa, possono essere revocati in
qualsiasi tempo ove si ravvisi una causa giustificatrice dell’interruzione del
rapporto societario. In assenza, invece, di giusta causa spetta
all’amministratore revocato il diritto ad un risarcimento del danno: “Gli
amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono
revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se
la revoca avviene senza giusta causa” (art. 2383 comma 3° c.c.).
Un tema da tempo
dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza attiene alla possibilità di inserire
in uno statuto societario la clausola che preveda la possibilità di revocare
l’amministratore senza giusta causa e senza risarcimento del danno.
Il panorama
giurisprudenziale sul punto è ampio e diversificato, non potendosi allo stato
ravvisare un orientamento da qualificarsi come ‘definitivo’, piuttosto
maggioritario.
Partendo però da quella
che è la posizione minoritaria, si sottolinea come, ad avviso di alcuni
giuristi, la previsione di una clausola di tale tenore dovrebbe considerarsi
nulla in quanto la stessa figurerebbe quale rinunzia ad un diritto futuro, non
essendo ancora sorto il diritto al risarcimento, e pertanto sarebbe una
rinunzia priva di oggetto (in questo senso vedasi Trib. Ancona n. 749/2019: “E’
nulla la clausola statutaria che escluda
il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta
causa in quanto tale clausola rappresenterebbe una rinuncia ad un diritto
futuro che, in quanto tale, non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente
diritto ed integra pertanto una rinunzia priva di oggetto”).
L’opinione prevalente
propende, invece, per ritenere legittima la clausola che prevede l’esclusione
del diritto al risarcimento in favore dell’amministratore revocato senza giusta
causa. Il fondamento di detto orientamento si rinviene nel fatto che,
astrattamente, lo statuto di una società potrebbe anche prevedere la gratuità
dell’ufficio dell’amministratore, escludendo pertanto qualsivoglia forma di
compenso o retribuzione nei confronti di costui. In forza di detto assunto,
parrebbe illogico ammettere la clausola che esclude il diritto al compenso, e
ritenere invece illegittima la clausola di esclusione del risarcimento del
danno in caso di revoca senza giusta causa. In virtù di ciò, plurime pronunce
giurisprudenziali si sono espresse nel senso di ritenere derogabile l’art. 2383
comma 3 c.p.c. e per l’effetto ritenere valida ed efficace una clausola posta in
questi termini (vedasi Cass. Civ. n. 4586/2023: “La revoca
dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in
ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma,
essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species"
a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato
"ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del
danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa
pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario”).
Non si comprende,
infatti, quale potrebbe essere l’utilità di impedire una rinuncia preventiva al
risarcimento del danno (l’inserimento di tale clausola nello statuto implica
l’accettazione delle stessa da parte dell’amministratore, e pertanto la
rinuncia ad un diritto) trattandosi di un diritto disponibile ed avente natura
patrimoniale, con l’ovvia precisazione che trattasi di una clausola applicabile
ai soli amministratori nominati in un momento successivo rispetto all’approvazione
della stessa.
Conferma di ciò arriva
anche dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie,
Orientamento n. H.C.10 che afferma “Ammissibilità della previsione statutaria
che escluda il risarcimento del danno agli amministratori revocati senza giusta
causa – 1° pubb. 9/06) La disposizione dell’ultima parte del comma
3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto, è legittima la clausola
statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori
revocati senza giusta causa. Tale clausola sarà opponibile esclusivamente
agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione”.
In conclusione, sebbene
non vi sia una posizione univoca, sembrerebbe più corretto propendere per la
legittimità della clausola statutaria in essere.
Dicembre 2024
Orsola Scanferlato