Legittimità della clausola statutaria che esclude il risarcimento del danno dell'amministratore revocato senza giusta causa
16 dicembre, 2024

Legittimità della clausola statutaria che esclude il risarcimento del danno dell'amministratore revocato senza giusta causa

Gli amministratori delle s.p.a., per espressa previsione legislativa, possono essere revocati in qualsiasi tempo ove si ravvisi una causa giustificatrice dell’interruzione del rapporto societario. In assenza, invece, di giusta causa spetta all’amministratore revocato il diritto ad un risarcimento del danno: “Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa” (art. 2383 comma 3° c.c.).

Un tema da tempo dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza attiene alla possibilità di inserire in uno statuto societario la clausola che preveda la possibilità di revocare l’amministratore senza giusta causa e senza risarcimento del danno.

Il panorama giurisprudenziale sul punto è ampio e diversificato, non potendosi allo stato ravvisare un orientamento da qualificarsi come ‘definitivo’, piuttosto maggioritario.

Partendo però da quella che è la posizione minoritaria, si sottolinea come, ad avviso di alcuni giuristi, la previsione di una clausola di tale tenore dovrebbe considerarsi nulla in quanto la stessa figurerebbe quale rinunzia ad un diritto futuro, non essendo ancora sorto il diritto al risarcimento, e pertanto sarebbe una rinunzia priva di oggetto (in questo senso vedasi Trib. Ancona n. 749/2019: “E’  nulla la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa in quanto tale clausola rappresenterebbe una rinuncia ad un diritto futuro che, in quanto tale, non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente diritto ed integra pertanto una rinunzia priva di oggetto”).

L’opinione prevalente propende, invece, per ritenere legittima la clausola che prevede l’esclusione del diritto al risarcimento in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa. Il fondamento di detto orientamento si rinviene nel fatto che, astrattamente, lo statuto di una società potrebbe anche prevedere la gratuità dell’ufficio dell’amministratore, escludendo pertanto qualsivoglia forma di compenso o retribuzione nei confronti di costui. In forza di detto assunto, parrebbe illogico ammettere la clausola che esclude il diritto al compenso, e ritenere invece illegittima la clausola di esclusione del risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. In virtù di ciò, plurime pronunce giurisprudenziali si sono espresse nel senso di ritenere derogabile l’art. 2383 comma 3 c.p.c. e per l’effetto ritenere valida ed efficace una clausola posta in questi termini (vedasi Cass. Civ. n. 4586/2023: “La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario”).

Non si comprende, infatti, quale potrebbe essere l’utilità di impedire una rinuncia preventiva al risarcimento del danno (l’inserimento di tale clausola nello statuto implica l’accettazione delle stessa da parte dell’amministratore, e pertanto la rinuncia ad un diritto) trattandosi di un diritto disponibile ed avente natura patrimoniale, con l’ovvia precisazione che trattasi di una clausola applicabile ai soli amministratori nominati in un momento successivo rispetto all’approvazione della stessa.

Conferma di ciò arriva anche dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.C.10 che afferma “Ammissibilità della previsione statutaria che escluda il risarcimento del danno agli amministratori revocati senza giusta causa – 1° pubb. 9/06) La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto, è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa. Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione”.

In conclusione, sebbene non vi sia una posizione univoca, sembrerebbe più corretto propendere per la legittimità della clausola statutaria in essere.

Dicembre 2024

Orsola Scanferlato