Legittimazione dell'ex socio ex art. 2476, 3° comma, c.c.
Con la sentenza n. 39
dell’8.1.2022, il Tribunale di Milano ha ribadito un recente orientamento in
tema di legittimazione a promuovere, ai sensi dell’art. 2476, 3° comma, c.c.,
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di SRL, spettante,
in base all’indicata norma, “a ciascun
socio”.
Nella fattispecie
l’attrice, quale socia di una SRL, aveva convenuto in giudizio l’amministratore
delegato della società, unitamente ad altro soggetto in qualità - a suo dire -
di amministratore di fatto, oltre alla società stessa, proponendo azione di
responsabilità ex art. 2476, 3° comma, c.c., per il risarcimento del danno
subito dalla società in conseguenza di scelte gestionali imprudenti e
negligenti poste in essere dagli amministratori. I convenuti si costituivano
eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità dell’azione di responsabilità sociale
ex art. 2476, 3° comma, c.c. svolta nei loro confronti, attesa la sopravvenuta
perdita della qualità di socia in capo all’attrice.
Sul punto, il Tribunale
ha rilevato come, distanza di pochi giorni dalla iscrizione a ruolo della causa,
l’attrice avesse effettivamente ceduto l’intera quota di partecipazione
posseduta perdendo, così, la qualità di socia.
Partendo dal presupposto
del carattere derivativo della legittimazione ex art. 2476, 3° comma, c.c.
cit., dal momento che il socio nel proporre l’azione di responsabilità verso
l’amministratore esercita un diritto proprio della società, rientrando tale legittimazione
tra le ipotesi di sostituzione processuale previste dalla legge (come
confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass., 31.5.2016, n.
11264; Cass., 25.7.2018 n. 1974), il Tribunale, nel rigettare la domanda
dell’attrice, ha così motivato: “La
legittimazione ad esperire il rimedio contemplato dal terzo comma dell’art.
2476 c.c. compete – oltre che alla società interessata – esclusivamente a
coloro che rivestano la qualità di soci della s.r.l. danneggiata dalle condotte
di mala gestio degli amministratori. Inoltre, in quanto integrante il
presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto
processuale della società danneggiata, lo status di socio in capo all’istante
deve persistere per l’intera durata del giudizio. Le condizioni dell’azione,
infatti, devono sussistere non solo all’atto della proposizione della domanda
giudiziale, ma anche al momento della pronuncia” (così anche Trib. Roma,
29.9.2017 in www.giurisprudenzadelleimprese.it,
e Trib. Milano, 20.10.2019 in Le Società, 2020, fasc. 3, 370).
Alla luce di quanto
sopra, il Tribunale ha pertanto dichiarato improcedibile la domanda
dell’attrice per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
Il suddetto orientamento, in particolare per quanto attiene la necessità che la qualifica di socio permanga in capo all’attore sino al momento della decisione, risulta oltremodo significativo: si pensi alle ipotesi in cui l’avvio di un’azione di responsabilità sia solo frutto di strategie tra potenziali soci e/o ex soci, magari al fine di precostituire eventuali ragioni di credito da utilizzare quale contropartita nell’ambito di future negoziazioni post fuoriuscita dalla compagine societaria. E’ evidente che l’improcedibilità dell’azione, conseguente alla perdita della qualità di socio, è questione dirimente, tale da impedire l’instaurazione di cause per così dire ‘pilotate’, comunque contrastanti con la ratio della suddetta previsione di legge.
Febbraio 2022
Francesca
Robazza




