Il ‘Titolare Effettivo’ ai sensi della normativa in materia di ‘antiriciclaggio’ (D.Lgs. n. 231/2007)
La nozione di ‘Titolare Effettivo’ è regolamentata nella normativa antiriciclaggio, nazionale ed europea, ed ha come finalità quella di ‘rivelare’ l’identità dei reali beneficiari di un’operazione e, in questo modo, garantire la trasparenza dei patrimoni, allo scopo ultimo di scongiurare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il ‘titolare effettivo’ è quindi ‘ la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita’ (art. 1, co. 2 lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007).
Qualora il cliente non sia una
persona fisica, il titolare
effettivo, soggetto diverso dal cliente, va individuato ‘con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza,
è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo’
(art. 20, 1° comma, D.Lgs. n. 231/07, come modificato con D. Lgs 125/2019).
Ciò significa che se il cliente è persona diversa da una persona fisica, il titolare effettivo coincide sempre con la persona fisica o con le persone fisiche che possiedono, direttamente o indirettamente, ovvero controllano il cliente stesso in favore del quale la prestazione è effettuata.
L’art. 20 del D.Lgs. n. 231/07 individua inoltre i criteri per la
determinazione della titolarità effettiva con riferimento ai clienti
diversi dalle persone fisiche e, in particolare, nell’ipotesi in cui il cliente
sia una società di capitali.
Per tale caso la norma prevede l’applicazione di tre criteri, secondo il
seguente ordine gerarchico: (i) il criterio della proprietà, (ii)
il criterio del controllo, ed infine, (iii) il criterio residuale
relativo ai poteri di rappresentazione legale, direzione e amministrazione
dell’ente.
(i)
criterio della proprietà’, che si distingue in:
a) proprietà
diretta: costituisce
indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore
al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) proprietà
indiretta: costituisce
indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di
partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto
(sempre da una persona fisica) per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona.
(ii) Qualora dal (solo) esame dell’assetto proprietario del
cliente/società di capitali non sia possibile individuare in maniera univoca
la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta
o indiretta del cliente, soccorre il criterio
del controllo’),
disciplinato al 3° comma dell’articolo 20 come segue: ‘il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo
in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in
assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che
consentano di esercitare un’influenza dominante.
(iii) Ove l’applicazione dei criteri sopra indicati non fosse
ancora sufficiente per l’univoca individuazione di uno o più titolari
effettivi, dovrà in ultima istanza farsi ricorso al terzo criterio, residuale e suppletivo, così disciplinato
al 5° comma del medesimo art. 20: ‘il
titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari,
conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di
rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del
cliente comunque diverso dalla persona fisica’.
Come noto, il Decreto Direttoriale di data 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9.10.2023, ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 3 del D.M. 55/2022, con conseguente obbligo di effettuare telematicamente la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nel termine perentorio di 60 giorni, e quindi entro e non oltre l’11 dicembre 2023.
L'omessa comunicazione dei dati identificativi del titolare effettivo è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico dei soggetti tenuti,
da Euro 103 ad Euro 1.032. Tuttavia, se la comunicazione viene effettuata nei
trenta giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione amministrativa
pecuniaria è ridotta ad un terzo (art. 21, co. 1 D. Lgs 231/2007 ed art. 2630
c.c.).
Novembre 2023
Avv. Chiara Martin




