Il licenziamento per scarso rendimento
13 ottobre, 2023

Il licenziamento per scarso rendimento

Lo scarso rendimento è un’espressione utilizzata nei rapporti di lavoro per descrivere una moltitudine di situazioni in cui la produttività del lavoratore dipendente, in un prefissato periodo di tempo, è molto inferiore:

a) ai livelli minimi di produzione predeterminati nel contratto,

b) ai livelli di produzione medi dei colleghi addetti alle medesime mansioni.

L’orientamento prevalente colloca il licenziamento motivato da scarso rendimento nel novero dei licenziamenti per motivo soggettivo e in questa sede ci si soffermerà su questa fattispecie e sui requisiti di legittimità di tale recesso.

Per prima cosa la scarsa produttività deve essere valutata con parametri oggettivi: il risultato pattuito nel contratto - o preteso dal datore di lavoro- e non raggiunto nell’arco di un congruo periodo di tempo,  deve rientrare nelle possibilità medie del prestatore di lavoro, e deve sussistere una notevole sproporzione tra la prestazione pretendibile e la prestazione effettuata.

Lo scarso rendimento non potrebbe quindi discendere da una valutazione meramente soggettiva del datore di lavoro o da fattori diversi, come ad esempio l’andamento del mercato in cui opera l’impresa o la condizione di salute temporanea del lavoratore che lo costringe ad assentarsi per malattia.

Lo scarso rendimento deve invece dipendere da un notevole inadempimento, imputabile al lavoratore, agli obblighi contrattuali dovuti ai sensi dell’art. 2104 c.c.: in particolare l’obbligo di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Il riferimento alla natura della prestazione lavorativa compiuto dal legislatore impone di tenere conto del contenuto delle mansioni affidate al lavoratore e al diverso livello di complessità o di responsabilità ad esse connesso caso per caso. Il richiamo all’interesse dell’impresa, invece, impone che l’attività lavorativa svolta sia effettivamente utile e funzionale all’organizzazione aziendale.

La Giurisprudenza ha avuto occasione di distinguere l’ipotesi di scarso rendimento dovuto a numerose assenze dal lavoro che il dipendente avrebbe potuto evitare o ridurre, dall’ipotesi di elevata morbilità che costringe un dipendente a lunghe assenze per malattia, quest’ultima disciplinata dalle norme in materia di periodo di comporto.

Per questo motivo il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove possa essere accertato con parametri oggettivi che la prestazione è stata eseguita con diligenza e professionalità medie, quali richieste dalle mansioni affidate al lavoratore.

Vi è di più, rientrando lo scarso rendimento quasi sempre nell’ambito dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo si ritiene che ricada sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore in un certo periodo di tempo, di una evidente violazione del dovere di diligente collaborazione dovuta dal dipendente, e a lui imputabile, e del nesso di causalità tra la condotta negligente  e il mancato raggiungimento dei risultati attesi.

Infine, il licenziamento per scarso rendimento richiede che il datore di lavoro rispetti la procedura disciplinare ex art. 7 l. 300/1970, contestando al dipendente gli addebiti che intende rivolgergli e che ritiene giustifichino la decisione di recedere dal rapporto di lavoro, consentendo allo stesso di controdedurre a propria difesa. Questo tuttavia impedisce al datore di lavoro di motivare il licenziamento per scarso rendimento con episodi accaduti in passato e che siano già stati oggetto di precedenti provvedimenti disciplinari, a meno che non la contestazione non abbia ad oggetto il verificarsi di una recidiva. Diversamente egli attuerebbe una illegittima duplicazione delle sanzioni disciplinari quale effetto di condotte già esaurite e sanzionate.

La complessità dell’argomento e il rigore con cui i Giudici del Lavoro valutano la legittimità di un licenziamento per scarso rendimento è risultata ancora una volta evidente nella recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 6.4.2023, n. 9453, che ha precisato come il licenziamento per scarso rendimento costituisca un'ipotesi di recesso del datore di lavoro in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie dell’istituto più generale della risoluzione del contratto per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. .

Può quindi ritenersi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento

qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione” (Cass. n. 9453/2023) .

Applicando gli stessi principi la Corte di Cassazione, con sentenza 14.7.2023 n. 20284 ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato ad un dipendente con mansioni di venditore, asseritamente responsabile del mancato rispetto dei programmi di lavoro stabiliti dal datore di lavoro, al quale era stata contestata la recidiva di comportamenti simili in precedenza già sanzionati.

Al contrario, con sentenza n. 1496 di data 21.7.2023 la Corte d’Appello di Bari ha confermato un’ordinanza del Tribunale di Foggia, che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento intimato a un dipendente di Poste Italiane. Al lavoratore, addetto alle mansioni di ‘portalettere’, era stato addebitato di non avere portato con sé metà della posta da distribuire, causando così un disservizio e allo stesso tempo un danno di immagine al datore di lavoro. La motivazione del licenziamento è stata ritenuta generica perché conteneva riferimenti a non precisate norme di legge e regole aziendali asseritamente violate, senza indicarle in modo specifico. Inoltre sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto non soddisfatto l’onere a carico del datore di lavoro di provare che le giacenze eccessive di posta fossero riconducibili ad un comportamento negligente di quel lavoratore.

Con sentenza n. 1931 di data 1.3.2022 anche il Tribunale di Roma confermava la precedente ordinanza che, in sede di c.d. ‘Rito Fornero’, aveva ritenuto illegittimo un licenziamento. Nel procedimento sommario di opposizione al licenziamento il Tribunale aveva accertato: i) che il rapporto in essere, inquadrato solo nella forma come rapporto di agenzia, fosse nella sostanza un rapporto di lavoro subordinato; ii) che il recesso del preponente dal rapporto di agenzia per giusta causa integrava pertanto in realtà un licenziamento per scarso rendimento; iii) che le motivazioni addotte per giustificare l’addebito di scarso rendimento non fossero sufficientemente precise e che non fosse stato dimostrato il discostamento tra la produttività del lavoratore rispetto a quello raggiunto da altri venditori impiegati nelle medesime attività.

Alla luce del quadro complessivo sopra evidenziato il datore di lavoro che intendesse estromettere un proprio dipendente dall’organizzazione aziendale, perché ritenuto poco produttivo, è chiamato ad analizzare in maniera approfondita la situazione specifica. Occorre verificare se effettivamente il dipendente venga meno colpevolmente ai propri obblighi di diligenza, o se esistano altri fattori, indipendenti dalla volontà o capacità prestatore di lavoro, che influiscono sullo scarso rendimento.

Diversamente il datore di lavoro potrebbe correre il rischio di una declaratoria di licenziamento illegittimo da parte del Giudice del Lavoro in sede di impugnazione del licenziamento stesso da parte del lavoratore.

Ottobre 2023

Edoardo Piccione