Gli “altri atti di frode” nel concordato preventivo: la disclosure del debitore
11 giugno, 2020

Gli “altri atti di frode” nel concordato preventivo: la disclosure del debitore

Com’è noto, in tema di concordato preventivo, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione che sempre più è andato consolidandosi, rientrano tra gli atti in frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell’art. 173 L.F., anche tutti quei fatti che non siano stati adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati e che siano scoperti dal Commissario.

Gli atti in frode vanno altresì intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente ingannevole per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la categoria degli “altri atti di frode” non comprenda i comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma soltanto la condotta del proponente il concordato volta ad occultare detti comportamenti in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzandone il giudizio, così da escludere la configurabilità della frode con riferimento a condotte chiaramente individuate e rese note ai creditori attraverso la domanda di concordato (in questi termini gli atti di frode non sono gli interventi sul patrimonio del debitore ma il loro occultamento da parte del proponente il concordato) .

Rilevanti, a questo senso, sono non soltanto i fatti del tutto pretermessi dal debitore ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta di concordato e nei suoi allegati.

La Corte ravvisa infatti tale condotta decettiva allorché “i fatti rilevanti sottaciuti o non adeguatamente esposti nella loro gravità nella proposta, con lo specifico riferimento alla artificiosa sottovalutazione delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti, nell’omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero” (Cass. n. 9050/2014, conf.  Cass. n. 16856/2018). 

Anche la giurisprudenza di merito ha osservato che sussistono condotte rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F. quando pur non essendo sottaciute determinate circostanze, delle stesse viene fornita notizia generica senza adeguata descrizione dei fatti rilevanti a corredo.

 

Con riguardo alla prospettiva dalla quale occorre vagliare la disclosure effettuata dal debitore, appare utile segnalare, tra le molte, un’interessante recente pronuncia della Corte d’Appello di Torino secondo cui il corredo informativo deve essere completo, veritiero e trasparente “non soltanto per l’esperto del settore, ma per qualunque componente della massa che dovrà esprimere il suo voto e che tocca al debitore, e a nessun altro, porre i creditori … che non necessariamente sono tutti avvocati specializzati in materia … nella posizione di poter valutare consapevolmente le diverse alternative e, quindi, di esprimere un voto consapevole”; non solo, nella citata sentenza si afferma anche che “una gestione mai partita e mantenuta in vita tramite operazioni contabili infra gruppo), pur menzionate nella domanda di concordato e nei suoi allegati, erano state invero esposte in modo non chiaro, in quanto alla semplice enunciazione degli accadimenti non aveva fatto seguito un’adeguata descrizione della loro reale portata ed una conseguente adeguata spiegazione delle relative natura e finalità” (Corte d’Appello di Torino, n. 1528 del 19.9.2019).

Occorre dunque porre particolare attenzione alle modalità, in termini di chiarezza e puntualità, con cui esporre nel piano concordatario fatti, operazioni e condotte in genere, rilevanti e comunque idonei ad influire sul giudizio e sul voto consapevole dei creditori.

  

Giugno 2020

  

Andrea Parabelli