Deontologia: le Sezioni Unite escludono il conflitto di interessi per l'Avvocato difensore di una s.n.c. nel successivo giudizio instaurato dal socio receduto
Una norma-cardine per la Professione Forense è l’art. 24 del Codice Deontologico Forense, che disciplina il possibile “Conflitto di interessi” dell’avvocato.
In
particolare, l’avvocato deve, in nome del suo dovere di indipendenza
nell’esercizio dell’attività professionale, ‘difendere
la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere’ (art.
24.2), astenendosi da attività che ‘possa determinare un conflitto con gli
interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento
di altro incarico anche non professionale’ (24.1). Secondo lo stesso canone
deontologico ‘il conflitto di interessi
sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del
segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la
conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra
parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti
l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico’ (24.3).
La
sanzione è rilevante, essendo prevista per la violazione dei canoni primo,
terzo, e quinto la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre
anni.
Può
capitare che non sia così chiaro e definibile il perimetro in cui si colloca il
mandato conferito e l’opera professionale dell’avvocato, ad esempio quando la
vicenda che lo coinvolge sia peculiare.
Recentemente
le Sezioni Unite della Cassazione (sent.
n. 8337, dep. 15.3.2022) hanno avuto occasione di occuparsi del caso di
Tizio, avvocato difensore di una s.n.c. al tempo in cui ne era socio Caio, il
quale poi esercitava diritto di recesso dalla società ai sensi dell’art. 2285
c.c.. Da tale recesso sorgeva un contenzioso, instaurato da Caio, avente ad
oggetto l’accertamento della giusta causa di recesso, e nel quale l’avvocato
Tizio assumeva la difesa di Sempronio e Mevio, gli altri soci della s.n.c.
medesima.
Quesito:
così facendo l’avvocato Tizio si è posto in conflitto di interessi e ha violato
la norma deontologica dell’art. 24.3 sopra richiamata?
Secondo
il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, interessato della vicenda disciplinare,
e per il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di secondo grado, c’erano
gli estremi per ritenere violato l’art. 24 CDF: in particolare, secondo i due
Collegi di disciplina forense, poiché che la s.n.c. è priva di personalità
giuridica, e i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le
obbligazioni sociali, l’incarico assunto nell’interesse della società deve
intendersi ‘automaticamente assunto anche
nell’interesse dei soci’.
Tra
l’altro, nel giudizio sul recesso l’avvocato Tizio aveva formulato istanza di
interrogatorio formale del socio Caio e prodotto documenti.
Il
C.N.F. aveva ritenuto sussistente la violazione e applicato la sanzione della
sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due,
riducendola così dai sei mesi applicata in primo grado.
L’avvocato
Tizio ricorreva perciò per Cassazione, sostenendo l’illegittimità del
provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti e chiedendo la riforma
della decisione del C.N.F..
In
sintesi, il legale rappresentava che l’assunzione dell’incarico era avvenuta dopo
la comunicazione di recesso del socio Caio (che di per sé produceva effetto
verso la s.n.c. e verso gli altri soci), che la s.n.c. ‘è soggetto giuridico autonomo, né ciò è contraddetto dalla
responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali: dunque, [il]
proprio cliente mandante e parte assistita era solo la società, e non mai i
singoli soci’.
Da
ultimo, egli rilevava che il conflitto di interessi sanzionato dal CDF attuale,
pubblicato nella G.U. del 16.10.2014, è “potenziale”
(24.1: “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando
questa possa determinare un conflitto
con gli interessi ...”), mentre il CDF previgente richiedeva l’attualità
del conflitto (37.1: “L'avvocato ha
l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico
anche non professionale”), e dunque “tale
deve ritenersi quello rilevante anche ai sensi delle nuove disposizioni”.
Il
Procuratore Generale della Cassazione chiedeva l’accoglimento del ricorso, e
l’annullamento con rinvio della sentenza del C.N.F..
Il
Supremo Collegio (Cons. Rel. Nazzicone) ha ravvisato “decisivo l’errore di diritto contenuto nella decisione impugnata” ove
si affermava che un incarico assunto nell’interesse di una s.n.c. sarebbe “automaticamente relativo anche a un
interesse dei singoli soci”, e ha ripercorso le regole per le quali le
s.n.c. sebbene prive di personalità giuridica hanno indubitabilmente
soggettività giuridica, cioè sono soggetti di diritto (quali: l’art. 2266 cod.
civ., secondo cui la società “acquista diritti e assume obbligazioni”; le
regole sulla sede, sulla ragione sociale, sul divieto di concorrenza tra i
soci, sul conferimento di beni in proprietà della società; ed altresì gli artt.
2659 e 2839 c.c., in tema di trascrizioni ed iscrizioni immobiliari).
In
secondo luogo, efficacemente la Corte ha chiarito che se è vero che il socio
illimitatamente responsabile di società personale risponde per le obbligazioni
sociali (artt. 2191, 2267 e 2313 c.c.), tuttavia la sua è una responsabilità “assimilabile ad una garanzia patrimoniale
legale”, che ha i caratteri di una responsabilità immediata, solidale,
sussidiaria e per obbligazione altrui. Si parla anche di una “responsabilità da posizione” (così la
Cassazione nel 2020 e 2019). Insomma, il socio non risponde di un debito sorto
immediatamente in capo a lui, ma di un debito della società, soggetto distinto
(arg. ex artt. 2269 e 2290 c.c.): egli risponde non dello specifico debito
contratto in nome e per conto dell’ente, ma per tutti i debiti sociali.
Pertanto “non si tratta di debito
originato come proprio”, ma di un debito unicamente della società, e il
socio “viene ad assumere la posizione di
mero garante ex lege per un debito altrui”.
La
società in nome collettivo resta pertanto un distinto centro di interessi e di imputazione
di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci.
Queste
dunque le conseguenze che il Supremo Collegio ha ritenuto di trarre: per quanto
sia innegabile che l’esercizio dell’impresa e le obbligazioni che ne derivano
siano riferibili ai soci, questo assunto – di natura economica e fattuale – non
deve indurre “a concludere che manchi un
diverso soggetto giuridico”.
E
pertanto, in definitiva “l’avere assunto
incarichi per la società o per i soci in posizioni analoghe (quelli non
receduti), e successivamente in posizione contrapposta a quella di altro socio
(quello receduto) non integra l’illecito de quo”.
Cosicché,
accogliendo il ricorso e cassando la decisione impugnata, le SS.UU. hanno
dichiarato insussistente l’illecito contestato, e la sanzione disciplinare è
stata annullata.
Nonostante
detta recente pronuncia delle Sezioni Unite in senso “più liberale”, il tema
del conflitto di interessi resta delicato e scivoloso per ogni avvocato, e come
tale meritevole di attenzione.
Giulio Calcinotto
Aprile
2022




