Arbitrato societario - Clausola compromissoria statutaria - Nomina degli arbitri: al Presidente del Tribunale si sostituisce il Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa?
Il titolo di questo intervento propone una questione interpretativa in ordine alla competenza del Presidente del Tribunale, ovvero in sua sostituzione del Presidente della Sezione Specializzata in materia d’impresa, relativamente al potere di nomina degli arbitri spesso previsto nell’ambito delle clausole compromissorie societarie. Di seguito il testo di alcune clausole compromissorie frequentemente rinvenibili negli statuti di società (per lo più SRL):
“Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci e fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritto disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrali ai sensi di legge”.
“Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci e la società, l’organo amministrativo e l’organo di liquidazione o i membri di tali organi ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L’arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.
La questione nasce dal fatto che, ai
sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L. n.
27/2012, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti in via
esclusiva per le cause ed i procedimenti in materia societaria, relativi alle
società di capitali. Inoltre, l’art. 5 del citato D.Lgs. n. 168/2003 prevede
che “Nelle materie di cui all’art. 3, le
competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente
della corte d’appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni
specializzate”.
Pochi i precedenti giurisprudenziali che si sono espressi sul punto.
Il Tribunale di Mantova, con ordinanza 15.10.2013 resa in un procedimento cautelare, dopo aver ritenuto rientrare, tra i procedimenti attribuiti alla sezione specializzata, stante la portata generale ed omnicomprensiva della norma (art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 cit.), anche quelli di volontaria giurisdizione, ha così statuito: “Ove l’arbitrato riguardi una controversia societaria attribuita alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, alla nomina degli arbitri deve provvedere, giusta il disposto dell’art. 5 d.lgs. 168/2003, il Presidente della sezione specializzata” (v. in www.ilcaso.it).
Analogamente ha ritenuto la Corte d’Appello di Firenze con sentenza 7.6.2022 (v. in www.ilcaso.it), per la quale “Nel procedimento di nomina dell’arbitro in materia societaria sussiste una competenza funzionale attribuita per legge al Presidente del Tribunale, cui deve sostituirsi necessariamente il Presidente della sezione imprese del tribunale competente per territorio; l’assunto è fondato sulla base dell’art. 810 c.p.c., che si occupa del procedimento di nomina degli arbitri, e che prevede al comma 4 la applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1- 3 anche alle ipotesi di potere di nomina dell’arbitro conferito direttamente all’autorità giudiziaria. Vi è pertanto un richiamo alle fattispecie in cui è stabilita la competenza del Presidente del tribunale, attributiva quindi per legge di una competenza che deve intendersi effettuata, ai sensi della norma speciale di cui al citato art. 5, nel caso di arbitrato in materia societaria, in testa al Presidente della sezione specializzata”. Dirimente quindi, anche per tale pronunzia, la previsione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 168/2003 cit., con conseguente sostituzione ex lege del Presidente della Sezione Specializzata al Presidente del Tribunale.
La stessa Corte d’Appello di Firenze è però intervenuta sulla medesima questione con una precedente decisione la quale, sviluppando un’argomentazione più articolata rispetto alle precedenti pronunzie, giunge ad una conclusione (in parte) diversa. Ed infatti, con la sentenza 1.10.2019, n. 2340 (in Rivista dell’Arbitrato 2020, 4, 765), la Corte ha così deciso: “Nell’arbitrato societario, quando le parti conferiscono il potere di nomina degli arbitri all’Autorità Giudiziaria, nella specie al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale la società, l’autorità giudiziaria è investita di tale potere non direttamente dalla legge ma dalla libera e legittima (in quanto conforme all’art. 34 comma 2 d.lgs. 5 del 2003) norma pattizia.
Conferendo
le parti un incarico privato all’A.G., non si deve ricorrere ai criteri legali
di attribuzione della competenza per materia che interverrebbero invece se non
esistesse la clausola arbitrale, nel qual caso la fattispecie ricadrebbe nel
secondo periodo dell’art. 34, comma 2. Non trova quindi applicazione l’art. 5
d.lgs. 168 del 2003 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di
impresa”.
Inoltre,
l’identità lessicale (Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede
legale) tra la dicitura con cui le parti hanno indicato l’appointing authority
e il dettato del secondo paragrafo dell’art. 34, che indica l’A.G. competente
in caso di inerzia del soggetto incaricato, non fa venir meno la natura
convenzionale della nomina”.
Secondo tale ultima pronuncia, dunque, l’art. 5 D.Lgs. n. 168/2003 cit. si riferisce ai casi in cui non esista una clausola arbitrale, e quindi vigano le ordinarie competenze di legge, ovvero quando, nell’inerzia del soggetto estraneo designato dalle parti alla nomina degli arbitri, ci si debba rivolgere al Presidente del Tribunale (del luogo ove ha sede la società) ai sensi dell’art. 34, secondo periodo del 2° comma D.Lgs. n. 5/2003, ora abrogato e sostituito dall’art. 838 bis, secondo periodo 2° comma, c.p.c..
In tal caso, dunque, opera la
‘sostituzione’ del Presidente della Sezione Specializzata al Presidente del
Tribunale.
Laddove invece le parti hanno liberamente e legittimamente attribuito il potere di nomina degli arbitri all’Autorità Giudiziaria, indicando nel Presidente del Tribunale ove ha sede la società il soggetto che deve (appunto) creare l’organo arbitrale, anche tenuto conto dei canoni di diritto interpretativi dei contratti, qual è la clausola compromissoria, a quella specifica autorità deve aversi riguardo (e cioè il Presidente del Tribunale territorialmente competente), non operando la disposizione dell’art. 5 D.Lgs. n. 168/2003 in quanto estranea alla fattispecie.
Concludendo, perché intervenga il giudice specializzato non devono essere le parti a scegliere il Presidente del Tribunale, bensì la legge a individuarne la competenza (come nel caso dell’inerzia del terzo estraneo indicato dalle parti, per effetto della quale interviene il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, ex art. 838 bis c.p.c. cit., già art. 34 D.Lgs. n. 5 /2003).
Maggio
2023
Francesca Robazza




