Appello: domande ed eccezioni assorbite (art. 346 c.p.c.)
Con la sentenza n. 7940
del 21.3.19 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su
di una questione ritenuta di ‘particolare importanza’, riguardante i termini di
riproposizione nel giudizio di appello delle domande e delle eccezioni rimaste
assorbite, e cioè non esaminate nella sentenza di primo grado, ai sensi
dell’art. 346 c.p.c..
Tale articolo recita: “Decadenza
dalle domande e dalle eccezioni non riproposte. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado,
che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Nonostante l’articolo
parli di domande ed eccezioni non accolte, è principio pacifico (da ultimo
sancito da altra decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la n. 11799
del 12.5.17) che nel caso una domanda o un’eccezione sia stata rigettata in
primo grado, in modo espresso oppure attraverso un’enunciazione indiretta che
ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è
necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di
secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi,
infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.,
utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata
oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo
grado.
Precisato quanto sopra, e
tornando alla pronuncia in commento, la questione rimessa alla Corte riguarda
il momento in cui la riproposizione ex art. 346 c.p.c. può avvenire. Più nello
specifico, se la mancanza di una tempestiva costituzione in appello rispetto al
termine di cui all’art. 347, 1° comma, c.p.c. (che, nel richiamare i termini
per i procedimenti davanti al Tribunale, impone all’appellato di costituirsi
almeno venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto introduttivo del
giudizio di gravame, ex art. 166 c.p.c.), comporti la decadenza dalla facoltà
di riproporre, a norma dell’art. 346 c.p.c., le domande e/o le eccezioni
rimaste assorbite, nella sentenza appellata da Controparte, dal rigetto delle
domande avversarie. Oppure se, al contrario, tali domande ed eccezioni possano
essere riproposte in appello anche in un momento successivo, financo sino
all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente, la Corte
ha ritenuto di sottolineare la non operatività dell’onere di riproposizione di
cui all’art. 346 c.p.c. per le questioni rilevabili d’ufficio dal giudice in
sede di gravame, ove non oggetto di esame e decisione in primo grado. Da ciò
consegue che tali questioni (quali, ad esempio, quelle pregiudiziali di rito),
che non siano state oggetto di alcuna decisione nell’ambito della sentenza di
primo grado, rimangono rilevabili dal giudice di appello anche in assenza di un
motivo di gravame (relativamente ad esse) o della loro riproposizione ex art.
346 c.p.c..
Afferma inoltre la Corte
che l’onere di riproposizione di che trattasi nemmeno riguarda le cd. ‘mere
difese’, che, per loro natura, si limitano alla contestazione o alla negazione
dei fatti costitutivi, fatti che il giudice è già chiamato a conoscere. In
buona sostanza, l’art. 346 c.p.c. si “occupa
solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte
praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che
deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell’appellato, è onere della
parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito”.
La Corte, rimeditando le
argomentazioni svolte nel precedente (Cass. n. 15427 del 2004) richiamato
nell’ordinanza interlocutoria di rimessione, afferma che “Ferma la necessità che la riproposizione da parte dell’appellato
totalmente vittorioso debba avvenire all’atto della costituzione nel giudizio
di appello, in quanto la riproposizione per la prima volta in sede di
precisazione delle conclusioni determina un vulnus al diritto di difesa
dell’appellante (ma anche dell’eventuale altro appellato destinatario della
riproposizione), il dubbio attiene al se a tal fine la costituzione debba
necessariamente essere tempestiva (venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto
di citazione in appello ovvero differita) o possa avvenire direttamente
all’udienza ex art. 350 c.p.c..”.
La Corte, tenuto conto
che le domande e le eccezioni assorbite e non esaminate attengono alla
trattazione di circostanze già rientranti nel thema probandum e nel thema
decidendum del giudizio di primo grado, “e quindi non viene ampliato l’oggetto del giudizio, ma solo mostrato
l’interesse, comunque condizionato all’accoglimento dell’appello, alla
decisione su diritti od eccezioni già a suo tempo ritualmente introdotti in giudizio”,
con riferimento alla riproposizione ex art. 346 c.p.c. ritiene non operante il cd.
principio di ‘preclusione processuale’ (nel senso di perdita di una facoltà
processuale da intendersi quale “facoltà
estinta perché non esercitata nel rispetto di un termine perentorio”), in
quanto l’operatività della norma in esame “sarebbe
deviata in un ambito diverso da quello suo proprio, che va correttamente
impostata sulla base della dicotomia difesa/eccezione ed altrettanto esattamente
risolta nel senso della mera difesa. Diversamente si finirebbe con l’attrarre
nella disciplina dell’appello incidentale anche la riproposizione di domande
condizionate e/o di eccezioni non altrimenti esaminate dal primo giudice”.
Questo dunque il principio
di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui
alla legge n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo
di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae –
nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono
tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi
di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal
primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343
c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni
non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto
difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti
rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo
grado”.
Concludendo, le domande
e/o le eccezioni assorbite e non esaminate nella sentenza di primo grado
debbono essere riproposte, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., con la comparsa di
costituzione e risposta d’appello, ma senza necessità che la stessa venga depositata
entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza fissata ex art. 350 c.p.c.,
potendo avvenire anche in un momento successivo, ma non oltre la medesima
udienza.
Francesca
Robazza
Aprile
2019




