
Termini ex art. 183, vi comma, c.p.c. – decorrenza differita e dies a quo
Secondo un orientamento
formatosi nella giurisprudenza di merito, qualora il Giudice disponga la decorrenza
differita dei termini per le memorie previste dall’art. 183, VI comma, c.p.c., deve essere
computato, per il calcolo della scadenza del termine, anche il giorno iniziale
(dies a quo), non essendo applicabile
– in tale ipotesi - il principio generale di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c.,
nella parte in cui dispone che ‘nel
computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali’
(nel senso del computo del dies a quo:
Tribunale di Como, ord. 7.3.2011; Tribunale di Padova, ord. 26.1.2017).
In particolare, il
Giudice del Tribunale di Padova aveva fissato la decorrenza dei termini ex art.
183, comma VI, c.p.c., in un giorno
non coincidente con quello dell’udienza, ma esplicitamente differito a data
successiva (nello specifico il 31.10.2016).
Risultando i tre
termini per le memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., scaduti
rispettivamente in date 29.11.16, 29.12.16 e 18.1.17, il Giudice riteneva
tardivi i depositi effettuati dall’attore il 30.12.16 (seconda memoria) e il 19.1.17
(terza memoria). Secondo il Giudice, infatti, nel calcolo dei termini ex art.
183, comma 6, c.p.c., non poteva escludersi il giorno iniziale (31.10.16), non
trovando applicazione il disposto di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c., e ciò
in conseguenza della esplicita indicazione del dies a quo. Secondo tale pronuncia, l’art. 155, comma 1, c.p.c.,
sarebbe una norma per così dire ‘astratta’, operante nei soli casi in cui difetta
l’espressa indicazione del giorno di decorrenza.
A seguire tale
tesi, pertanto, il giorno iniziale (dies
a quo) deve essere computato ogni qualvolta il Giudice, nell’assegnare dei
termini processuali, individui esplicitamente nel proprio provvedimento
istruttorio il primo giorno di decorrenza.
Tale tesi non è peraltro
unanime. Infatti, secondo altro orientamento, il disposto di cui all’art. 155, comma
1, c.p.c. trova sempre applicazione, anche laddove il giorno di decorrenza sia
espressamente individuato, come appunto nel caso di decorrenza differita dei
termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (in tal senso, lo stesso Tribunale di
Padova, ord. 1.6.2016).
Va da sé che il suddetto
contrasto di orientamenti può dare luogo a gravi conseguenze processuali, determinando
cioè il rischio di vedersi dichiarate inammissibili memorie istruttorie in
quanto depositate fuori termine, in ragione dell’erronea mancata inclusione del
dies a quo.
Anche alla luce di
tali criticità, si registra (favorevolmente) la recente tendenza da parte dei
Giudici di precisare espressamente nell’ordinanza, in caso di assegnazione dei
termini differiti, l’inclusione o meno del giorno iniziale di decorrenza.
Gennaio 2021
Arianna
Da Rios