Scontro sugli sci
23 dicembre, 2021

Scontro sugli sci

Il Tribunale di Bolzano interviene sul tema della responsabilità risarcitoria in caso di scontro tra sciatori


L’avvicinarsi delle festività natalizie, unitamente alla neve scesa in grande quantità sulle nostre montagne, induce gli appassionati di sci a sognare il ritorno sulle piste, specialmente dopo un inverno difficile come quello 2020-2021.

Riemerge di conseguenza anche l’annoso tema degli incidenti sulle piste da sci dovuti a collisioni tra sciatori durante la discesa, e la conseguente necessità di stabilire quali siano le regole che ciascuno deve rispettare e quali i criteri per definire le eventuali responsabilità risarcitorie di ogni sciatore rispetto ad altri.

Sul punto l’art. 19, l. 24.12.2003, n. 363 stabilisce che “in caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. La norma è stata ripresa anche all’art. 28 del recente Decreto Legislativo 28.2.2021, n.40, che regola e aggiorna le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

La scelta del legislatore di introdurre una presunzione di concorso di colpa nell’ipotesi di scontro tra sciatori suggerisce un confronto tra l’art. 28 D. Lgs. 40/2021 e l’art. 2054  cod. civ. in tema di responsabilità per circolazione di veicoli. Infatti anche il comma 2 dell’art. 2054 cod. civ. stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Tuttavia la presunzione di concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. è temperata dal comma 1, in cui è stabilito che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ci si può quindi domandare se un onere analogo a quello di cui al comma 1 dell’art. 2054 cod. civ. sussista anche in capo allo sciatore che si trova suo malgrado coinvolto in un incidente sulle piste da sci e agisca in giudizio nei confronti degli altri soggetti interessati per ottenere il risarcimento del danno.

La questione è stata esaminata dal Tribunale di Bolzano nella sentenza 13.2.2020. Nella fattispecie due sciatori sono rimasti coinvolti in un incidente durante la discesa di una pista e l’attore addebitava al convenuto l’intera responsabilità dello scontro affermando di essere stato travolto da questi, il quale si trovava a proprio dire alle sue spalle e sopraggiungeva da dietro al momento della collisione. Il secondo sciatore si è difeso sostenendo invece di aver sciato al fianco del primo, l’attore, e che la collisione era stata provocata da un cambio di direzione repentino e imprevedibile dello stesso attore.

Nel corso dell’istruttoria i testimoni di parte attrice e quelli di parte convenuta hanno fornito ricostruzioni dei fatti contradditorie, tuttavia il Giudice non ha giudicato attendibili i testimoni di parte convenuta. Pertanto le circostanze riferite dall’attore sono state ritenute nel complesso confermate.

Nell’accogliere la richiesta risarcitoria dell’attore il Tribunale di Bolzano ha ribadito il principio generale della presunzione di concorso di colpa descritto sopra, ricordando allo stesso tempo la similitudine tra la presunzione di concorso di colpa ex art. 19 l. 363/2003 e la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ.

Tuttavia, se da un lato nel contesto della circolazione stradale il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta genericamente diligente  e rispettosa delle normali regole di prudenza, nella materia sciistica l’art. 28 D. Lgs. 40/2021 (e già art. 19 l. n. 363/2003)  non contiene analoghe disposizioni.

Per questo motivo il Tribunale ha concluso che “ lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l’altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci”.

Se l’interpretazione fornita dal Tribunale di Bolzano trovasse conferma in altre pronunce si potrebbe dunque affermare che lo  sciatore coinvolto in un incidente sulle piste, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno, è gravato da oneri probatori meno gravosi rispetto al conducente di un veicolo che si trova coinvolto in un indicente stradale.  

dicembre 2021

Edoardo Piccione