Scontro sugli sci
Il Tribunale di Bolzano interviene sul tema della responsabilità risarcitoria in caso di scontro tra sciatori
L’avvicinarsi
delle festività natalizie, unitamente alla neve scesa in grande quantità sulle
nostre montagne, induce gli appassionati di sci a sognare il ritorno sulle
piste, specialmente dopo un inverno difficile come quello 2020-2021.
Riemerge
di conseguenza anche l’annoso tema degli incidenti sulle piste da sci dovuti a
collisioni tra sciatori durante la discesa, e la conseguente necessità di
stabilire quali siano le regole che ciascuno deve rispettare e quali i criteri
per definire le eventuali responsabilità risarcitorie di ogni sciatore rispetto
ad altri.
Sul
punto l’art. 19, l. 24.12.2003, n. 363 stabilisce che “in caso di scontro
tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia
concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. La norma è stata
ripresa anche all’art. 28 del recente Decreto Legislativo 28.2.2021, n.40, che regola
e aggiorna le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali.
La
scelta del legislatore di introdurre una presunzione di concorso di colpa nell’ipotesi
di scontro tra sciatori suggerisce un confronto tra l’art. 28 D. Lgs. 40/2021 e
l’art. 2054 cod. civ. in tema di
responsabilità per circolazione di veicoli. Infatti anche il comma 2 dell’art.
2054 cod. civ. stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tuttavia
la presunzione di concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod.
civ. è temperata dal comma 1, in cui è stabilito che il conducente di un
veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del proprio veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno.
Ci
si può quindi domandare se un onere analogo a quello di cui al comma 1
dell’art. 2054 cod. civ. sussista anche in capo allo sciatore che si trova suo
malgrado coinvolto in un incidente sulle piste da sci e agisca in giudizio nei
confronti degli altri soggetti interessati per ottenere il risarcimento del
danno.
La
questione è stata esaminata dal Tribunale di Bolzano nella sentenza 13.2.2020. Nella
fattispecie due sciatori sono rimasti coinvolti in un incidente durante la
discesa di una pista e l’attore addebitava al convenuto l’intera responsabilità
dello scontro affermando di essere stato travolto da questi, il quale si
trovava a proprio dire alle sue spalle e sopraggiungeva da dietro al momento
della collisione. Il secondo sciatore si è difeso sostenendo invece di aver
sciato al fianco del primo, l’attore, e che la collisione era stata provocata
da un cambio di direzione repentino e imprevedibile dello stesso attore.
Nel
corso dell’istruttoria i testimoni di parte attrice e quelli di parte convenuta
hanno fornito ricostruzioni dei fatti contradditorie, tuttavia il Giudice non
ha giudicato attendibili i testimoni di parte convenuta. Pertanto le
circostanze riferite dall’attore sono state ritenute nel complesso confermate.
Nell’accogliere
la richiesta risarcitoria dell’attore il Tribunale di Bolzano ha ribadito il
principio generale della presunzione di concorso di colpa descritto sopra,
ricordando allo stesso tempo la similitudine tra la presunzione di concorso di
colpa ex art. 19 l. 363/2003 e la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2,
cod. civ.
Tuttavia,
se da un lato nel contesto della circolazione stradale il conducente non può
limitarsi a provare di avere tenuto una condotta genericamente diligente e rispettosa delle normali regole di
prudenza, nella materia sciistica l’art. 28 D. Lgs. 40/2021 (e già art. 19 l. n.
363/2003) non contiene analoghe
disposizioni.
Per
questo motivo il Tribunale ha concluso che “ lo sciatore che, pure non
riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare
l’incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali
specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti
che l’altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo
fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci”.
Se
l’interpretazione fornita dal Tribunale di Bolzano trovasse conferma in altre
pronunce si potrebbe dunque affermare che lo sciatore coinvolto in un incidente sulle piste,
che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno, è gravato da
oneri probatori meno gravosi rispetto al conducente di un veicolo che si trova
coinvolto in un indicente stradale.
dicembre 2021
Edoardo Piccione




