QUALE TUTELA PER I NONNI ESCLUSI DALLE FREQUENTAZIONI DEI NIPOTINI?
La posizione dei
nonni sia materni che paterni, trova riconoscimento nell’ordinamento italiano
che tutela il legame affettivo tra ascendenti e nipoti e prevede la possibilità
di agire nei confronti di chiunque ostacoli tale rapporto.
Secondo 317 bis del Codice Civile invero ‘gli ascendenti hanno diritto di mantenere
rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito
l’esercizio di tale diritto può ricorrere al Giudice del luogo di residenza
abituale del minore affinché siano adottati i provvedimeni più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si
applica l’art. 336, secondo comma’.
I legittimati
attivi a presentare il ricorso sono gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
In linea teorica il
ricorso potrebbe essere presentato anche da uno solo dei nonni materni o
paterni, ma tale circostanza, in costanza di rapporto matrimoniale e convivenza
tra ascendenti, risulterebbe alquanto singolare e potrebbe inficiare l’accoglimento
stesso del ricorso.
I legittimati
passivi, sul presupposto che non vi sia una separazione, anche di fatto, in
essere e che, pertanto, le decisioni afferenti il minore vengano prese
concordemente dalla madre e dal padre, sono entrambi i genitori del minore.
In linea teorica,
comunque, potrebbe essere legittimato passivo ‘qualsiasi terzo che ponga ostacoli al naturale estrinsecarsi del
diritto degli ascendenti’(‘Diritto di Famiglia formulario Commentato’ M.G.
Cubeddu Wiedemann e P. Corder, pag. 1401) così come individuato dall’art. 317 bis c.c..
Si presume comunque
che le decisioni relative alla vita del minore siano prese esclusivamente dai
genitori.
Il diritto dei
nonni a frequetare i nipoti non ha però carattere incondizionato perchè è subordinato a una valutazione del Giudice
volta a salvaguardare l’esclusivo interesse del minore.
Ciò significa che
il diritto dei nonni a stare con i nipoti può essere escluso o assogettato a
restrizione da parte del Giudice qualora non risulti funzionale ad una crescita
serena e equilibrata dei nipotini (Cass. 19779/2018).
La competenza a
conoscere dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 317 bis è stata attribuita
esclusivamente al Tribunale dei
Minorenni, il relativo procedimento si svolge in Camera di Consiglio con
istruttoria deformalizzata come indicato dal richiamato art. 336, secondo
comma, c.c. Il Tribunale può inoltre disporre l’ascolto del minore che abbia
compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove sia capace di discernimento.
Luglio 2021




