Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari
09 aprile, 2021

Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

Lo scudo penale per la somministrazione del vaccino

Il D.L. 44/21 pubblicato l’1.4.21 ha definitivamente sancito l’obbligatorietà del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS COV 2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 6 del D.L. 44/2021).

L’unica deroga viene stabilita per i casi in cui il vaccino potrebbe causare un pericolo alla salute dell’operatore sanitario: dovrà quini essere prodotta documentazione idonea a comprovare che la somministrazione del vaccino, in relazione a particolare condizioni cliniche accertare dal medico di medicina generale, potrebbe comportare un rischio per la salute.

Per l’operatore sanitario che, in assenza di accertato pericolo per la salute, non si sottoponga alla vaccinazione obbligatoria è prevista la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del COVID.

Per il periodo di durata della sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso all’operatore non vaccinato.

Il D. L. 44/21 all’art. 3 sancisce inoltre la non punibilità per morte o lesioni personali causate dalla somministrazione del vaccino (cd “scudo penale”) quando l’uso è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione dall’immissione in commercio messo dalle competenti autorità.


Aprile 2021 


Susanna Maso