Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari
Lo scudo penale per la somministrazione del vaccino
Il D.L.
44/21 pubblicato l’1.4.21 ha definitivamente sancito l’obbligatorietà del
vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS COV 2 per tutti
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
(art. 6 del D.L. 44/2021).
L’unica
deroga viene stabilita per i casi in cui il vaccino potrebbe causare un
pericolo alla salute dell’operatore sanitario: dovrà quini essere prodotta documentazione
idonea a comprovare che la somministrazione del vaccino, in relazione a
particolare condizioni cliniche accertare dal medico di medicina generale,
potrebbe comportare un rischio per la salute.
Per l’operatore
sanitario che, in assenza di accertato pericolo per la salute, non si
sottoponga alla vaccinazione obbligatoria è prevista la sospensione del diritto
di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o
comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del COVID.
Per il
periodo di durata della sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso
all’operatore non vaccinato.
Il D. L. 44/21 all’art. 3 sancisce inoltre la non punibilità per morte o lesioni personali causate dalla somministrazione del vaccino (cd “scudo penale”) quando l’uso è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione dall’immissione in commercio messo dalle competenti autorità.




