Lavoro – il diritto alle ferie
Il diritto alle ferie è
il diritto di ciascun lavoratore a godere di un periodo fisso nel corso
dell’anno, di astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa pur
continuando a percepire retribuzione.
Il concetto di ‘ferie’ è
nato in età moderna, dopo confronti politici che hanno visto come protagonisti i
datori di lavoro supportati dalle relative associazioni datoriali da un lato, i
lavoratori con le associazioni sindacali dall’altro. Gli elementi essenziali del
diritto ad un periodo di ferie sono i) il bisogno fisiologico di un
periodo di riposo di ciascun lavoratore, ii) l’importanza di rigenerare le
energie fisiche e mentali mediante un periodo di astensione dal lavoro più
lungo di un fine settimana.
A livello europeo, la
direttiva comunitaria n. 88/2003, articolo 7, stabilisce che ogni lavoratore ha
diritto di beneficiare di un periodo di ferie retribuito della durata di almeno
quattro settimane ogni anno, nel rispetto delle legislazioni nazionali di
ciascun paese. La stessa direttiva sancisce altresì il principio della non
rinunciabilità di tale diritto e della non commutabilità dello stesso con una
indennità monetaria, a meno che il rapporto di lavoro non venga a cessare.
L’applicazione e
l’interpretazione della direttiva consentono di adeguare tali principi ai
cambiamenti della società, anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Ad
esempio con la sentenza C-118/12 la Corte di Giustizia della Comunità Europea
ha stabilito che quando il lavoratore muore prima che il rapporto di lavoro sia
cessato e residuino dei giorni di ferie non goduti, il diritto di ricevere l’indennità
monetaria si trasmette agli eredi. Con la successiva pronuncia C-916/16 la
Corte ha precisato che tale diritto non può considerarsi rinunciato tacitamente
per il solo fatto che il lavoratore non abbia chiesto di utilizzare i giorni di
ferie maturati quando era ancora in vita.
Il diritto italiano ha
elevato le ferie a istituto fondamentale dell’ordinamento giuslavoristico
nazionale, sancito anche dall’art. 36 della Costituzione Italiana, comma 3, il
quale stabilisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Ai sensi dell’art. 2109
cod. civ. il datore di lavoro può pertanto decidere il periodo di ferie del
lavoratore considerati l’esigenza aziendale nonché gli interessi del
lavoratore. L’istituto ha poi trovato speciale disciplina nella legge n.
66/2003. Quest’ultima prevede all’art. 10 che almeno metà del periodo annuale
di ferie debba essere usufruito dal lavoratore nello stesso anno in cui sorge,
che la fruizione sia continuativa e che la durata minima del periodo sia di
almeno due settimane. La restante parte di ferie maturate durante l’anno può
invece essere usufruita durante i 18 mesi successivi all’anno in cui maturano. Sono
fatte salve le disposizioni di maggiore dettaglio previste dai contratti
collettivi di comparto, a cui la legge rinvia.
Tale è l’importanza
riconosciuta dall’ordinamento alle ferie, che un’eventuale malattia di
apprezzabile importanza sopravvenuta durante il godimento ne sospende il
decorso, a condizione che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione
all’imprenditore (v. Cass. 31.7.2018, n. 20317). Per contro lo stato di
malattia non è incompatibile in assoluto con l’utilizzo del periodo di ferie, e
il lavoratore assente per malattia può chiedere di utilizzare i giorni di ferie
maturati allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto ex art.
2110 c.c. (v. Cass. 29.10.2018, n. 27392).
Fermo quanto sopra, il
diritto alle ferie del lavoratore non può mai essere oggetto di rinuncia,
neppure in cambio di un compenso, con le seguenti eccezioni:
1) in
forza dell’art. 24 d. lgs. n. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo
gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri colleghi dipendenti
dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di
assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di
cure costanti;
2) anche in Italia in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i giorni di ferie maturati ma non goduti vengono convertiti in una indennità monetaria, a condizione che il lavoratore fornisca la prova di aver lavorato durante i giorni nei quali avrebbe dovuto essere in ferie (v. Trib. Roma 18.1.2018, conf. Trib. Messina 2.2.2018). Con riferimento alle ferie maturate e non godute entro i 18 mesi, invece, il lavoratore ha la facoltà di azionare la tutela civilistica chiedendo all’ormai ex datore di lavoro il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (si veda Cass. 10.10.2017, n. 23697).
Nella prassi i datori di lavoro verificheranno periodicamente il godimento puntuale delle ferie da parte dei dipendenti, specialmente per coloro che hanno una maggiore anzianità aziendale, onde evitare che a rapporto di lavoro cessato sorga l’obbligo di corrispondere un eventuale elevato indennizzo per ferie non godute.
Edoardo
Piccione