La riforma Cartabia rivaluta la negoziazione assistita e la estende ai rapporti di lavoro
13 febbraio, 2023

La riforma Cartabia rivaluta la negoziazione assistita e la estende ai rapporti di lavoro

La negoziazione assistita, disciplinata dal D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10.11.2014 n. 62, è un procedimento stragiudiziale tramite il quale le parti, assistite ognuna da uno o più avvocati, convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia civile tra loro insorta. Come noto, in specifici casi indicati all’art. 3 (azioni in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; domanda di pagamento di somme non eccedenti Euro 50.000,00), l’avvio della procedura è obbligatorio per le parti che intendano agire in giudizio per tutelare un proprio diritto, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziale. In ogni caso, si tratta di uno strumento istituito, insieme ad altri, a scopo deflattivo dal contenzioso giudiziale, che mira a ridurre la mole delle cause civili attraverso una preventiva fase stragiudiziale volta a ricercare, e possibilmente raggiungere, una soluzione amichevole della lite con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. ‘Riforma Cartabia’), tra le molte novità riguardanti sia il processo civile che il processo penale, estende la possibilità di ricorrere a questa procedura anche alle controversie in materia di Lavoro. In particolare:

a)    le parti di uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., tra cui spiccano i rapporti di lavoro, ma anche i rapporti cd. ‘parasubordinati’, quali agenzia o collaborazione coordinata e continuativa, potranno concludere un accordo seguendo la procedura del D.L. 12.9.2014, n. 132, quindi con l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte dell’accordo, con gli stessi effetti di un accordo concluso in sede protetta ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.;

b)   viene introdotta la possibilità per i legali delle parti di dare corso ad una fase istruttoria all’interno della negoziazione assistita, il cui esito è utilizzabile nel successivo, eventuale, procedimento giudiziale in Tribunale.

LA MODIFICA DELL’ART. 2113 COD. CIV.

L’art. 2113 cod. civ. stabilisce l’invalidità parziale delle rinunce o delle transazioni sottoscritte dal lavoratore che abbiano ad oggetto un diritto del lavoratore. Tali accordi sono di norma impugnabili dal lavoratore entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, a meno che la rinuncia, la transazione o l’accordo che le contenga non siano intervenuti in sede giudiziale o nelle c.d. ‘sedi protette’ individuate dalla norma stessa.

Alle sedi protette già esistenti, come ad esempio la sede sindacale, le commissioni di conciliazione ed arbitrato, le università, l’Ispettorato Territoriale del lavoro, il D. Lgs. 10.10.2022 aggiunge gli accordi di negoziazione assistita raggiunti dalle parti con l’ausilio dei rispettivi avvocati ai sensi del D.L. 12.9.2014, n. 132 sopra menzionato.

Le controversie di lavoro potranno quindi essere risolte con un accordo raggiunto dalle parti in via stragiudiziale con l’assistenza dei loro avvocati, ai sensi del D.L. 12.9.2014, n. 132, senza che tali accordi incorrano nel rischio di invalidità parziale, dovuta alla impugnabilità da parte del lavoratore nei sei mesi successivi alla loro conclusione.

LA POSSIBILITA’ DI UNA ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE DURANTE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 ha arricchito il D.L. 12.9.2014, n. 132 inserendo la possibilità che i legali delle parti diano corso ad una “istruttoria stragiudiziale” nel corso del procedimento di negoziazione assistita, finalizzata ad accrescere la consapevolezza di ciascuna parte dell’esistenza di elementi a sostegno della posizione propria o di quella della controparte. Gli elementi raccolti dai legali nella suddetta istruttoria potrebbero, alternativamente, contribuire al raggiungimento di una conciliazione della lite nello stesso contesto ovvero risultare utilizzabili nell’eventuale prosieguo del contenzioso in sede giudiziale.

Il nuovo art. 4bis prevede che ciascuna parte assistita dal proprio avvocato possa invitare un soggetto terzo (c.d. ‘informatore’) a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. Tale dichiarazione può essere resa solo presso specifiche sedi, come uno studio professionale o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni che questo ultimo rende vengono verbalizzate in un documento che é sottoscritto tanto dal dichiarante quanto dagli avvocati delle parti, e tale dichiarazione viene a costituire piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza e che può essere prodotto nel successivo contenzioso giudiziale che dovesse insorgere tra le parti.

Il documento in cui l’informatore renda le dichiarazioni sulle domande rivoltegli, debitamente sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati, ‘può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal Giudice a sensi dell’art. 116, primo comma, del Codice di Procedura Penale. Il Giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone’ (art. 4bis, comma sesto).

Inoltre il nuovo art. 4ter prevede, nell’ambito di una stessa logica di ‘anticipazione istruttoria’ nell’ambito della negoziazione assistita, che ciascun avvocato possa invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni confessorie, cioè su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione, ove resa dall’altra parte, è sottoscritta dalla parte che la rende e dall’avvocato che la assiste, ed ha l’efficacia ed é soggetta ai limiti stabiliti dalla legge per la confessione stragiudiziale (art. 2735 cod. civ.).   Per contro il rifiuto ingiustificato di una parte a rendere dichiarazioni su specifici fatti potrà essere valutato dal giudice ai fini della ‘condanna alle spese nel successivo giudizio’, anche ai sensi dell’art. 96, commi 1, 2 e 3, c.p.c. (art. 4ter, comma 3, ‘Dichiarazioni confessorie’).

La riforma Cartabia e tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 entreranno in vigore a partire dal 28.2.2023, e sarà possibile esprimere un giudizio sul loro effettivo funzionamento solo dopo averne riscontrato l’applicazione pratica e i relativi effetti.

Oggi è tuttavia possibile immaginare che, grazie all’inserimento della Negoziazione Assistita nell’elenco delle ‘sedi protette’ indicate dall’art. 2113 cod. civ., le parti di un rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c. che abbiano raggiunto un’intesa con l’assistenza dei rispettivi legali, possano più agevolmente e con immediatezza consolidarla in un accordo scritto definitivo e non più impugnabile, ciò che, anche nelle finalità del legislatore, dovrebbe favorire un effetto deflattivo sul contenzioso di lavoro.

Più difficile stabilire invece oggi se la novità delle attività istruttorie esperibili nel corso della negoziazione assistita, come previste dai nuovi artt. 4bis e 4ter D. L. 12.9.2014, n. 132, inseriti dal D.lgs. 10.10.2022, n. 149, possa effettivamente trovare utile impiego da parte degli avvocati. La scelta delle parti di ‘scoprire le carte’ prima dell’avvio di una causa avanti il Tribunale potrebbe aiutare i legali a comprendere in anticipo le effettive chances di successo o di soccombenza del proprio cliente, ma questo, come ben si comprende, non sempre può essere positivamente valutato con riguardo alla posizione del proprio assistito. Altresì il nuovo strumento richiede una certa fiducia e spirito di collaborazione reciproca tra i legali delle parti. Nei contenziosi tra parti assistite da avvocati di Fori differenti, gli stessi potrebbero essere indotti a tenere un atteggiamento più cauto e conservativo, rinviando il momento della ‘disclosure’ istruttoria alla fase giudiziale avanti il Tribunale.

Febbraio 2023

Edoardo Piccione