La riforma Cartabia rivaluta la negoziazione assistita e la estende ai rapporti di lavoro
La negoziazione assistita,
disciplinata dal D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni nella
Legge 10.11.2014 n. 62, è un procedimento stragiudiziale tramite il quale le
parti, assistite ognuna da uno o più avvocati, convengono di cooperare per
risolvere in via amichevole una controversia civile tra loro insorta. Come
noto, in specifici casi indicati all’art. 3 (azioni in materia di risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti; domanda di pagamento di somme
non eccedenti Euro 50.000,00), l’avvio della procedura è obbligatorio per le
parti che intendano agire in giudizio per tutelare un proprio diritto, a pena
di improcedibilità dell’azione giudiziale. In ogni caso, si tratta di uno
strumento istituito, insieme ad altri, a scopo deflattivo dal contenzioso
giudiziale, che mira a ridurre la mole delle cause civili attraverso una
preventiva fase stragiudiziale volta a ricercare, e possibilmente raggiungere, una
soluzione amichevole della lite con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149
(c.d. ‘Riforma Cartabia’), tra le
molte novità riguardanti sia il processo civile che il processo penale, estende
la possibilità di ricorrere a questa procedura anche alle controversie in
materia di Lavoro. In particolare:
a)
le parti di uno dei rapporti di cui all’art. 409
c.p.c., tra cui spiccano i rapporti di lavoro, ma anche i rapporti cd.
‘parasubordinati’, quali agenzia o collaborazione coordinata e continuativa, potranno
concludere un accordo seguendo la procedura del D.L. 12.9.2014, n. 132, quindi
con l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte dell’accordo, con gli
stessi effetti di un accordo concluso in sede protetta ai sensi dell’art. 2113
cod. civ.;
b)
viene introdotta la possibilità per i legali
delle parti di dare corso ad una fase istruttoria all’interno della
negoziazione assistita, il cui esito è utilizzabile nel successivo, eventuale, procedimento
giudiziale in Tribunale.
LA MODIFICA DELL’ART. 2113
COD. CIV.
L’art. 2113 cod. civ. stabilisce
l’invalidità parziale delle rinunce o delle transazioni sottoscritte dal
lavoratore che abbiano ad oggetto un diritto del lavoratore. Tali accordi sono
di norma impugnabili dal lavoratore entro il termine di decadenza di sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della
transazione, a meno che la rinuncia, la transazione o l’accordo che le contenga
non siano intervenuti in sede giudiziale o nelle c.d. ‘sedi protette’
individuate dalla norma stessa.
Alle sedi protette già esistenti,
come ad esempio la sede sindacale, le commissioni di conciliazione ed
arbitrato, le università, l’Ispettorato Territoriale del lavoro, il D. Lgs.
10.10.2022 aggiunge gli accordi di negoziazione assistita raggiunti dalle parti
con l’ausilio dei rispettivi avvocati ai sensi del D.L. 12.9.2014, n. 132 sopra
menzionato.
Le controversie di lavoro potranno
quindi essere risolte con un accordo raggiunto dalle parti in via
stragiudiziale con l’assistenza dei loro avvocati, ai sensi del D.L. 12.9.2014,
n. 132, senza che tali accordi incorrano nel rischio di invalidità parziale,
dovuta alla impugnabilità da parte del lavoratore nei sei mesi successivi alla loro
conclusione.
LA POSSIBILITA’ DI UNA
ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE DURANTE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 ha
arricchito il D.L. 12.9.2014, n. 132 inserendo la possibilità che i legali
delle parti diano corso ad una “istruttoria
stragiudiziale” nel corso del procedimento di negoziazione assistita,
finalizzata ad accrescere la consapevolezza di ciascuna parte dell’esistenza di
elementi a sostegno della posizione propria o di quella della controparte. Gli
elementi raccolti dai legali nella suddetta istruttoria potrebbero,
alternativamente, contribuire al raggiungimento di una conciliazione della lite
nello stesso contesto ovvero risultare utilizzabili nell’eventuale prosieguo
del contenzioso in sede giudiziale.
Il nuovo art. 4bis prevede che ciascuna
parte assistita dal proprio avvocato possa invitare un soggetto terzo (c.d. ‘informatore’) a rendere dichiarazioni
su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della
controversia. Tale dichiarazione può essere resa solo presso specifiche sedi,
come uno studio professionale o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Le domande rivolte
all’informatore e le dichiarazioni che questo ultimo rende vengono verbalizzate
in un documento che é sottoscritto tanto dal dichiarante quanto dagli avvocati
delle parti, e tale dichiarazione viene a costituire piena prova di quanto gli
avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza e che può essere prodotto
nel successivo contenzioso giudiziale che dovesse insorgere tra le parti.
Il documento in cui l’informatore
renda le dichiarazioni sulle domande rivoltegli, debitamente sottoscritto
dall’informatore e dagli avvocati, ‘può
essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione
assistita ed è valutato dal Giudice a sensi dell’art. 116, primo comma, del
Codice di Procedura Penale. Il Giudice può sempre disporre che l’informatore
sia escusso come testimone’ (art. 4bis, comma sesto).
Inoltre il nuovo art. 4ter
prevede, nell’ambito di una stessa logica di ‘anticipazione istruttoria’ nell’ambito
della negoziazione assistita, che ciascun avvocato possa invitare la
controparte a rendere per iscritto dichiarazioni
confessorie, cioè su fatti, specificamente individuati e rilevanti in
relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla
parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione, ove resa dall’altra
parte, è sottoscritta dalla parte che la rende e dall’avvocato che la assiste, ed
ha l’efficacia ed é soggetta ai limiti stabiliti dalla legge per la confessione
stragiudiziale (art. 2735 cod. civ.). Per contro il rifiuto ingiustificato di una
parte a rendere dichiarazioni su specifici fatti potrà essere valutato dal
giudice ai fini della ‘condanna alle spese nel successivo giudizio’, anche ai
sensi dell’art. 96, commi 1, 2 e 3, c.p.c. (art. 4ter, comma 3, ‘Dichiarazioni
confessorie’).
La riforma Cartabia e tutte le
novità introdotte dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 entreranno in vigore a partire
dal 28.2.2023, e sarà possibile esprimere un giudizio sul loro effettivo
funzionamento solo dopo averne riscontrato l’applicazione pratica e i relativi
effetti.
Oggi è tuttavia possibile
immaginare che, grazie all’inserimento della Negoziazione Assistita nell’elenco
delle ‘sedi protette’ indicate dall’art. 2113 cod. civ., le parti di un
rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c. che abbiano raggiunto un’intesa con
l’assistenza dei rispettivi legali, possano più agevolmente e con immediatezza
consolidarla in un accordo scritto definitivo e non più impugnabile, ciò che,
anche nelle finalità del legislatore, dovrebbe favorire un effetto deflattivo
sul contenzioso di lavoro.
Più difficile stabilire invece oggi se la novità delle attività istruttorie esperibili nel corso della negoziazione assistita, come previste dai nuovi artt. 4bis e 4ter D. L. 12.9.2014, n. 132, inseriti dal D.lgs. 10.10.2022, n. 149, possa effettivamente trovare utile impiego da parte degli avvocati. La scelta delle parti di ‘scoprire le carte’ prima dell’avvio di una causa avanti il Tribunale potrebbe aiutare i legali a comprendere in anticipo le effettive chances di successo o di soccombenza del proprio cliente, ma questo, come ben si comprende, non sempre può essere positivamente valutato con riguardo alla posizione del proprio assistito. Altresì il nuovo strumento richiede una certa fiducia e spirito di collaborazione reciproca tra i legali delle parti. Nei contenziosi tra parti assistite da avvocati di Fori differenti, gli stessi potrebbero essere indotti a tenere un atteggiamento più cauto e conservativo, rinviando il momento della ‘disclosure’ istruttoria alla fase giudiziale avanti il Tribunale.
Febbraio 2023
Edoardo Piccione




