La rappresentanza della parte nella procedura di mediazione obbligatoria
Con la sentenza n. 8473
del 27 marzo 2019, richiamata anche dalla più recente pronuncia n. 19346 del 7
luglio 2021, la Cassazione Civile si è espressa in merito alla possibilità
della parte di farsi sostituire da un terzo - quindi anche dal proprio
difensore - nella procedura di mediazione obbligatoria disciplinata dal D.lgs.
28 del 2010, il cui preventivo esperimento è previsto, a pena di
improcedibilità della domanda giudiziale, per le controversie nelle materie indicate
dall’art. 5, comma 1 bis dello stesso Decreto.
Preliminarmente, la
Cassazione chiarisce che nel procedimento di mediazione obbligatoria, affinché
si possa ritenere esperita la condizione di procedibilità prevista dalla citata
disciplina, è necessaria la comparizione personale delle parti (e, più
precisamente, della parte che propone la mediazione)[1].
Tuttavia, la Cassazione
osserva che la comparizione personale delle parti costituisca una attività
delegabile a terzi di talché la parte può validamente farsi sostituire,
nell’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, da un terzo e
quindi anche dal suo difensore.
Perché ciò avvenga
validamente, la parte dovrà rilasciare, in favore del terzo, una procura speciale sostanziale, avente lo
specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del
potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Ne consegue che il potere
di partecipare alla mediazione non può essere validamente conferito con una
procura speciale autenticata dallo stesso difensore in quanto il conferimento del
potere di partecipare alla mediazione, in sostituzione della parte, non rientra
nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabile direttamente dal
difensore.
La Corte di Cassazione ha
quindi espresso i seguenti principi di
diritto:
-
nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore,
assistite dal difensore;
-
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi
sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella
persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura
sostanziale.
-
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo
incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal
mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione,
comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Successivamente alla predetta
sentenza, i Giudici di merito non si sono sempre uniformati all’insegnamento
dettato dalla Cassazione.
In particolare, alcune pronunce
hanno seguito il suesposto orientamento specificando la necessità del rilascio
di procura sostanziale notarile. In questo senso, si segnala la sentenza del Tribunale
di Latina del 28 dicembre 2021 la quale chiarisce che la procura conferita per
la rappresentanza sostanziale della parte in mediazione debba avere
necessariamente la forma dell’atto
pubblico, dovendo trovare applicazione le ordinarie norme in materia di
rappresentanza, “sicché la procura, ai
sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse
forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”:
non dubitandosi della natura pubblica dell’accordo di mediazione che
costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, la procura per la
relativa conclusione “deve
necessariamente rivestire, a sua volta, la forma
solenne dell’atto pubblico”. Conseguentemente, in mancanza di idonea
procura notarile “non può ritenersi
sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né validamente
introdotto ed espletato il procedimento di mediazione”. Sulla necessità
della procura sostanziale notarile si è pronunciato anche il Tribunale di
Milano con sentenza del 4 ottobre 2021.
In altri casi, invece, i
giudici di merito hanno solamente riportato il principio della Cassazione,
senza specificare la tipologia di forma che dovrebbe avere la procura speciale
sostanziale: si segnala, in questo senso, la sentenza della Corte d’Appello di
Napoli del 31 gennaio 2022.
Altre pronunce, pur
condividendo i principi espressi dalla Cassazione con riferimento alla
necessità della partecipazione personale delle parti e alle formalità richieste
per la valida sostituzione della parte con un rappresentate, non condividono la
conseguenza che discenderebbe dall’assenza personale delle parti: ossia il
mancato avveramento della condizione di procedibilità. Sul punto, si segnala la
sentenza del Tribunale di Bergamo dell’8 marzo 2022 secondo cui “la partecipazione alla mediazione del solo
difensore della parte onerata dell'attivazione del procedimento, in assenza di
valida procura speciale, è sì equiparabile alla mancata comparizione della
parte, ma non comporta di per sé l'improcedibilità dell'azione giudiziale” in quanto la condizione di
procedibilità si intenderebbe esperita per effetto del mancato accordo ai sensi
dell’art. 5, comma 2 bis del D.lgs
28/2010[2].
Va da sé che l’attuale e discordante giurisprudenza di merito può dar luogo a gravi conseguenze processuali, determinando il rischio di dichiarazioni di improcedibilità della domanda, qualora la parte - onerata dell’avvio della procedura di mediazione obbligatoria - abbia delegato il terzo a rappresentarla in assenza di procura sostanziale notarile.
Marzo 2022
Arianna
Da Rios
[1]
Art. 8 D.lgs 28/2010: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al
termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza
dell’avvocato”
[2]
Art. 5, comma 2 bis, c.p.c. “Quando l’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude
senza l’accordo”.




