La clausola penale è vessatoria ex art. 1341 c.c.?
inquadramento
giuridico
La clausola penale, disciplinata
all’art. 1382 c.c., è un patto con cui i contraenti convengono che, in caso di
inadempimento o di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, la parte
debitrice sia tenuta ad una determinata prestazione, solitamente a pagare una
determinata somma di denaro a titolo di penale.
Si tratta di una clausola con cui
si stabilisce un’obbligazione accessoria e sussidiaria con funzione di:
rafforzare
l’obbligazione, incentivando le parti alla corretta e tempestiva esecuzione
delle prestazioni inserite nel contratto;
prevedere
una sanzione per la parte inadempiente;
predeterminare
convenzionalmente e preventivamente l’ammontare del danno dovuto alla parte
creditrice. Quest’ultima, se rimasta insoddisfatta e nel caso in cui dovesse
agire in giudizio per far valere quanto disposto dalla penale, sarà esonerata
dalla necessità di provare il danno e il suo ammontare;
evitare
l’eventuale risoluzione del contratto e la conseguente fase giudiziale,
liquidando in via anticipata e forfettaria il danno, indipendentemente dal suo
ammontare effettivo, che potrebbe essere minore o maggiore rispetto a quello
previsto dalla penale;
limitare
il risarcimento alla prestazione promessa, a meno che non sia stata convenuta
dalle parti la risarcibilità del danno ulteriore - clausola, quest’ultima, che
appare opportuno inserire per evitare che la somma sia esaustiva e non
raggiunga l’ammontare di tutti i danni subiti.
Come stabilito dall’art. 1383
c.c., il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la
penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo. In caso di
inadempimento, dunque, si dovrà scegliere se chiedere al debitore la
prestazione principale o la penale.
La caratteristica principale della
penale è il suo funzionamento automatico: l’importo stabilito dalla
clausola è dovuto solo per il fatto dell’esistenza di un inadempimento o di un
ritardo. L’unica via per il contraente inadempiente o ritardatario di rifiutare
il versamento della somma stabilita è quello di dimostrare che l’inadempimento
o il ritardo non sussista o è dovuto ad una causa a lui non imputabile.
La clausola penale ha una natura
mista, sia risarcitoria sia penale a seconda del suo modo di atteggiarsi in
concreto:
· se
la penale è convenuta per un ritardo, anche minimo, assolverà la funzione
prevalentemente punitiva e detentiva;
· se
invece, è convenuta in modo proporzionato al danno, avrà funzione
prevalentemente risarcitoria.
riduzione
della penale
La penale stabilita in contratto
dovrà essere equa e proporzionata al valore della prestazione principale
stabilita nel contratto.
L’art. 1384 c.c. concede al
Giudice il potere di ridurre l’ammontare della penale quando l’obbligazione
principale è stata eseguita parzialmente ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente
eccessivo: si tratta di una forma di controllo che l’ordinamento si riserva in
termini di prevalenza sull’autonomia negoziale delle parti interessate.
La
clausola penale è clausola vessatoria? tassatività dell’elenco di cui all’art.
1341, II co., c.c.
È noto che sono clausole
vessatorie quelle che determinano a carico di una parte del contratto uno
squilibrio delle posizioni contrattuali, ossia una significativa sperequazione di
diritti ed obblighi derivanti dal contratto.
Tali clausole onerose
si trovano con maggior frequenza nei contratti standard e nei contratti
conclusi mediante la sottoscrizione di formulari e moduli predisposti unilateralmente
e utilizzati continuativamente da uno dei contraenti, ad esempio i contratti delle
utenze telefoniche ed energia elettrica.
La vessatorietà presuppone che vi
sia stata una predisposizione unilaterale del contratto, tale da impedire una contrattazione
specifica sulle condizioni contrattuali.
Per i contratti conclusi mediante
moduli o formulari predisposti per disciplinare in via uniforme specifici
rapporti contrattuali, sarà onere dell’altra parte provare che le clausole del
contratto sono state oggetto di specifica approvazione dell’altra parte,
ancorché unilateralmente predisposte.
Detto questo, la clausola penale
non appare riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 1341, secondo comma,
c.c., trattandosi di un elenco che viene considerato tassativo[1].
Esiste tuttavia un orientamento minoritario
che sostiene la tesi contraria: “la clausola penale acquista
carattere vessatorio quando appare sproporzionata rispetto all’equilibrio
sinallagmatico del contratto”[2],
benché non rientri nell’elencazione di cui all’art. 1341 c.c.
Secondo tale tesi spetterà al
Giudice valutare, caso per caso, se la penale è effettivamente una clausola
vessatoria che necessita di doppia sottoscrizione a pena di inefficacia, oppure
no.
In ogni caso, anche qualora non
fosse ritenuta vessatoria, contro la clausola penale eccessivamente onerosa è
possibile, come anzidetto, fare ricorso al Giudice affinché determini una
riduzione della stessa, ex art. 1384 c.c.. Secondo orientamento consolidato, la
riduzione della penale può essere disposta anche d’ufficio, senza specifica
istanza di parte[3].
L’orientamento dottrinale
Anche la dottrina prevalente
sostiene che l’elenco delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, secondo
comma, c.c., abbia il carattere della tassatività, sicché alle ipotesi
normativamente previste non possano aggiungersene altre per via in
interpretazione analogica, mentre l’interpretazione estensiva è ammissibile solo
allorché la fattispecie considerata possa farsi rientrare nella stessa ratio
di quelle espressamente previste.
Vi è, però, anche una dottrina minoritaria che afferma, in senso contrario, il carattere esemplificativo e non tassativo dell’elenco.
conclusioni
Pertanto, alla luce
dell’orientamento prevalente andrebbe esclusa la possibilità di ricondurre la
clausola penale tra le condizioni contrattuali previste dall’art. 1341, secondo
comma, c.c., per la cui validità ed efficacia è richiesta la specifica
approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti.
Novembre 2024
Silvia De Lorenzi
[1]
Cass. Civ. n. 18550 del 30.6.2021 e Trib. Padova n. 274 del 29.1.2015: “la
clausola penale, inserita in un contratto non si considera vessatoria e,
pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace”;
“le caparre, le clausole penali e altre simili, con le quali le
parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico
dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo
natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione”.”
[2] Trib. Milano, n.
109 del 9.1.2023.
[3] Cass. Civ.,
Sezioni Unite, n. 18128 del 13.9.2005: “il potere di diminuire equamente la
penale, attribuito dall'
art. 1384 cod. civ. al giudice,
può essere esercitato anche ‘'ufficio”.