La clausola penale è vessatoria ex art. 1341 c.c.?
15 novembre, 2024

La clausola penale è vessatoria ex art. 1341 c.c.?

 

inquadramento giuridico

La clausola penale, disciplinata all’art. 1382 c.c., è un patto con cui i contraenti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, la parte debitrice sia tenuta ad una determinata prestazione, solitamente a pagare una determinata somma di denaro a titolo di penale.

Si tratta di una clausola con cui si stabilisce un’obbligazione accessoria e sussidiaria con funzione di:

rafforzare l’obbligazione, incentivando le parti alla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni inserite nel contratto;

prevedere una sanzione per la parte inadempiente;

predeterminare convenzionalmente e preventivamente l’ammontare del danno dovuto alla parte creditrice. Quest’ultima, se rimasta insoddisfatta e nel caso in cui dovesse agire in giudizio per far valere quanto disposto dalla penale, sarà esonerata dalla necessità di provare il danno e il suo ammontare;

evitare l’eventuale risoluzione del contratto e la conseguente fase giudiziale, liquidando in via anticipata e forfettaria il danno, indipendentemente dal suo ammontare effettivo, che potrebbe essere minore o maggiore rispetto a quello previsto dalla penale;

limitare il risarcimento alla prestazione promessa, a meno che non sia stata convenuta dalle parti la risarcibilità del danno ulteriore - clausola, quest’ultima, che appare opportuno inserire per evitare che la somma sia esaustiva e non raggiunga l’ammontare di tutti i danni subiti.

Come stabilito dall’art. 1383 c.c., il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo. In caso di inadempimento, dunque, si dovrà scegliere se chiedere al debitore la prestazione principale o la penale.

La caratteristica principale della penale è il suo funzionamento automatico: l’importo stabilito dalla clausola è dovuto solo per il fatto dell’esistenza di un inadempimento o di un ritardo. L’unica via per il contraente inadempiente o ritardatario di rifiutare il versamento della somma stabilita è quello di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo non sussista o è dovuto ad una causa a lui non imputabile.

La clausola penale ha una natura mista, sia risarcitoria sia penale a seconda del suo modo di atteggiarsi in concreto:

·        se la penale è convenuta per un ritardo, anche minimo, assolverà la funzione prevalentemente punitiva e detentiva;

·        se invece, è convenuta in modo proporzionato al danno, avrà funzione prevalentemente risarcitoria.

 

riduzione della penale

La penale stabilita in contratto dovrà essere equa e proporzionata al valore della prestazione principale stabilita nel contratto.

L’art. 1384 c.c. concede al Giudice il potere di ridurre l’ammontare della penale quando l’obbligazione principale è stata eseguita parzialmente ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo: si tratta di una forma di controllo che l’ordinamento si riserva in termini di prevalenza sull’autonomia negoziale delle parti interessate.

 

La clausola penale è clausola vessatoria? tassatività dell’elenco di cui all’art. 1341, II co., c.c.

È noto che sono clausole vessatorie quelle che determinano a carico di una parte del contratto uno squilibrio delle posizioni contrattuali, ossia una significativa sperequazione di diritti ed obblighi derivanti dal contratto.

Tali clausole onerose si trovano con maggior frequenza nei contratti standard e nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di formulari e moduli predisposti unilateralmente e utilizzati continuativamente da uno dei contraenti, ad esempio i contratti delle utenze telefoniche ed energia elettrica.

La vessatorietà presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto, tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali.

Per i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in via uniforme specifici rapporti contrattuali, sarà onere dell’altra parte provare che le clausole del contratto sono state oggetto di specifica approvazione dell’altra parte, ancorché unilateralmente predisposte.

Detto questo, la clausola penale non appare riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c., trattandosi di un elenco che viene considerato tassativo[1].

Esiste tuttavia un orientamento minoritario che sostiene la tesi contraria: “la clausola penale acquista carattere vessatorio quando appare sproporzionata rispetto all’equilibrio sinallagmatico del contratto[2], benché non rientri nell’elencazione di cui all’art. 1341 c.c.

Secondo tale tesi spetterà al Giudice valutare, caso per caso, se la penale è effettivamente una clausola vessatoria che necessita di doppia sottoscrizione a pena di inefficacia, oppure no.

In ogni caso, anche qualora non fosse ritenuta vessatoria, contro la clausola penale eccessivamente onerosa è possibile, come anzidetto, fare ricorso al Giudice affinché determini una riduzione della stessa, ex art. 1384 c.c.. Secondo orientamento consolidato, la riduzione della penale può essere disposta anche d’ufficio, senza specifica istanza di parte[3].

L’orientamento dottrinale

Anche la dottrina prevalente sostiene che l’elenco delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c., abbia il carattere della tassatività, sicché alle ipotesi normativamente previste non possano aggiungersene altre per via in interpretazione analogica, mentre l’interpretazione estensiva è ammissibile solo allorché la fattispecie considerata possa farsi rientrare nella stessa ratio di quelle espressamente previste.

Vi è, però, anche una dottrina minoritaria che afferma, in senso contrario, il carattere esemplificativo e non tassativo dell’elenco.

conclusioni

Pertanto, alla luce dell’orientamento prevalente andrebbe esclusa la possibilità di ricondurre la clausola penale tra le condizioni contrattuali previste dall’art. 1341, secondo comma, c.c., per la cui validità ed efficacia è richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti.

Novembre 2024


Silvia De Lorenzi 

 

 



[1] Cass. Civ. n. 18550 del 30.6.2021 e Trib. Padova n. 274 del 29.1.2015: “la clausola penale, inserita in un contratto non si considera vessatoria e, pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace”; “le caparre, le clausole penali e altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione”.”

[2] Trib. Milano, n. 109 del 9.1.2023.

[3] Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 18128 del 13.9.2005: “il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'

art. 1384 cod. civ. al giudice, può essere esercitato anche ‘'ufficio”.