Insolvenza e crisi delle imprese ai tempi del Covid-19
11 maggio, 2020

Insolvenza e crisi delle imprese ai tempi del Covid-19

Il Decreto Legge n. 23/2020 (cd. ‘Decreto Liquidità’), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 aprile 2020, ha introdotto alcune misure urgenti che interessano le procedure concorsuali delle imprese che versino in stato di insolvenza o di crisi, atte a fronteggiare l’attuale fase di emergenza sanitaria che colpisce il nostro Paese.

 

fallimenti

L’art. 10 del Decreto Liquidità ha sancito l’improcedibilità di tutte le istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate nel periodo decorrente dal 9 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020.

Ove dunque nel predetto periodo di tempo sia depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento di un’impresa, in proprio oppure su iniziativa di uno o più creditori, la relativa domanda verrà dichiarata improcedibile dal Tribunale, con conseguente chiusura del procedimento.

Lo scopo del legislatore nell’introdurre tale misura eccezionale e temporanea è quello di – per quanto possibile – tutelare quegli imprenditori che possono oggi trovarsi in uno stato di grave difficoltà finanziaria a causa di fattori esterni e del tutto straordinari e, conseguentemente, preservare il patrimonio produttivo nazionale.

L’unica eccezione alla improcedibilità è prevista nei casi in cui l’istanza di fallimento sia chiesta dal Pubblico Ministero e con essa sia richiesta l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi (ad es. il sequestro di beni e conti correnti), atti ad evitare rischi di dissipazione del patrimonio aziendale a tutto danno dei creditori. Sono pertanto esclusi dalla generale regola di improcedibilità solo quei casi particolarmente gravi, in cui siano coinvolti imprenditori che abbiano posto in essere condotte dannose per i propri creditori e potenzialmente rilevanti anche sotto il profilo penale.

 

Al contrario, le istanze di fallimento presentate prima del 9 marzo 2020 sono procedibili, trovando però generalmente trattazione una volta che l’emergenza Covid-19 sarà rientrata (verosimilmente, dal mese di giugno 2020 in poi). Il Tribunale però, ove ritenga sussistenti dei motivi di urgenza (soprattutto ove la ritardata trattazione del procedimento possa produrre grave pregiudizio ai creditori, come nel caso in cui stia per spirare il termine per il consolidamento di un’ipoteca), può decidere di procedere ugualmente, senza ritardo, alla trattazione del procedimento.

 

 

concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti al 23/2/2020

Il Decreto Liquidità (art. 9) è intervenuto anche sui termini che interessano le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., disponendo, in particolare:


- la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti aventi scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;

- per i procedimenti di omologazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 la possibilità, per il soggetto ammesso a procedura, di:

(i) chiedere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta concordataria, oppure di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoporre al vaglio del Tribunale;

(ii) modificare, prima della udienza fissata per l’omologa, unicamente i termini di adempimento del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, sempreché gli stessi non siano superiori di 6 mesi rispetto alle scadenze originari.  

- nei procedimenti cd. con riserva, proposti in base all’art. 161, co. 6 L.F., per i quali il debitore abbia già chiesto ed ottenuto la proroga del termine ivi consentita, la possibilità di ottenere una ulteriore, del tutto eccezionale, proroga di 90 giorni per il deposito del piano e della proposta concordataria ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da omologare, ove sussistenti concreti e giustificati motivi riferiti a fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Si tratta di interventi che, nella attuale situazione, potrebbero non risultare risolutivi delle importanti ripercussioni che il generale blocco del mondo produttivo e del mercato portano e porteranno al settore delle acquisizioni e delle operazioni straordinarie. Tuttavia, tali misure si prefiggono l’obiettivo di agevolare in extremis la sopravvivenza di quei tentativi di soluzione della crisi di impresa promossi in epoca anteriore all’emergenza Covid-19, nell’auspicato fine di poter conservare i complessi aziendali nazionali.

 

Nulla invece la legge ha disposto con riferimento ai termini concessi in caso di presentazione di domanda di concordato ‘con riserva’ ex art. 161, co. 6 L.F..

Pertanto, per questi, la decisione è rimessa ai Tribunali che, in alcuni casi, hanno ben presto preso posizione in merito all’estensione della ‘generale’ sospensione dei termini processuali (art. 83 DL 18/20 e art. 36 DL 23/20) anche a detti termini.

Su tutti, il Tribunale di Milano ha con Circolare del 15.4.2020 espressamente disposto che per i “concordati che avevano avuto l’assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per cui una parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse in vigore ai sensi del decreto n. 11 del 8.3.2020 la sospensione dei termini, dopo la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora non trascorso”. Coerentemente, invece, per i cd. ‘concordati con riserva nuovi’, ovverosia depositati dopo il 9.3.2020 “tutto il termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020”.

Alcuni Tribunali risultano aver aderito – come prevedibile – all’orientamento di Milano, tra cui, da ultimo, anche il Tribunale di Treviso, le cui Linee Guida del Presidente del Tribunale Dott. A. Fabbro, pubblicate il 5.5.2020, hanno così stabilito:

CONCORDATI PREVENTIVI

TERMINI

Se si tratta di concordati nuovi, cioè introdotti con ricorso depositato dal 9.03.2020 in poi, tutto il termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020.

Se si tratta di concordati che avevano avuto l’assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per cui una parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse in vigore ai sensi del decreto n. 11 del 8.3.2020, la sospensione dei termini, dopo la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora non trascorso (tutto ciò è avulso da eventuali altre proroghe che le parti in virtù di altre disposizioni di legge intendessero o potessero richiedere)”.

 

Maggio 2020

 

Chiara Martin