Insolvenza e crisi delle imprese ai tempi del Covid-19
Il
Decreto Legge n. 23/2020 (cd. ‘Decreto Liquidità’), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale lo scorso 8 aprile 2020, ha introdotto alcune misure urgenti che
interessano le procedure concorsuali delle imprese che versino in stato di
insolvenza o di crisi, atte a fronteggiare l’attuale fase di emergenza
sanitaria che colpisce il nostro Paese.
fallimenti
L’art.
10 del Decreto Liquidità ha sancito l’improcedibilità di tutte le istanze di
fallimento, comprese quelle in proprio, presentate nel periodo decorrente dal 9 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020.
Ove
dunque nel predetto periodo di tempo sia depositato ricorso per la
dichiarazione di fallimento di un’impresa, in proprio oppure su iniziativa di
uno o più creditori, la relativa domanda verrà dichiarata improcedibile dal
Tribunale, con conseguente chiusura del procedimento.
Lo
scopo del legislatore nell’introdurre tale misura eccezionale e temporanea è
quello di – per quanto possibile – tutelare quegli imprenditori che possono
oggi trovarsi in uno stato di grave difficoltà finanziaria a causa di fattori
esterni e del tutto straordinari e, conseguentemente, preservare il patrimonio
produttivo nazionale.
L’unica
eccezione alla improcedibilità è prevista nei casi in cui l’istanza di
fallimento sia chiesta dal Pubblico Ministero e con essa sia richiesta
l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi (ad es. il sequestro di
beni e conti correnti), atti ad evitare rischi di dissipazione del patrimonio
aziendale a tutto danno dei creditori. Sono pertanto esclusi dalla generale
regola di improcedibilità solo quei casi particolarmente gravi, in cui siano
coinvolti imprenditori che abbiano posto in essere condotte dannose per i
propri creditori e potenzialmente rilevanti anche sotto il profilo penale.
Al
contrario, le istanze di fallimento presentate prima del 9 marzo 2020 sono
procedibili, trovando però generalmente trattazione una volta che l’emergenza
Covid-19 sarà rientrata (verosimilmente, dal mese di giugno 2020 in poi). Il
Tribunale però, ove ritenga sussistenti dei motivi di urgenza (soprattutto ove
la ritardata trattazione del procedimento possa produrre grave pregiudizio ai
creditori, come nel caso in cui stia per spirare il termine per il
consolidamento di un’ipoteca), può decidere di procedere ugualmente, senza
ritardo, alla trattazione del procedimento.
concordati
preventivi ed accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti al 23/2/2020
Il Decreto Liquidità (art. 9) è intervenuto anche sui termini che interessano le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., disponendo, in particolare:
- la proroga di 6 mesi dei termini di
adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei
debiti aventi scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31
dicembre 2021;
- per i procedimenti di omologazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 la possibilità, per il soggetto ammesso a procedura, di:
(i) chiedere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta concordataria, oppure di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoporre al vaglio del Tribunale;
(ii) modificare, prima della udienza fissata per l’omologa, unicamente i termini di adempimento del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, sempreché gli stessi non siano superiori di 6 mesi rispetto alle scadenze originari.
- nei procedimenti cd. con riserva, proposti in base all’art. 161, co. 6 L.F., per i quali il debitore abbia già chiesto ed ottenuto la proroga del termine ivi consentita, la possibilità di ottenere una ulteriore, del tutto eccezionale, proroga di 90 giorni per il deposito del piano e della proposta concordataria ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da omologare, ove sussistenti concreti e giustificati motivi riferiti a fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Si
tratta di interventi che, nella attuale situazione, potrebbero non risultare
risolutivi delle importanti ripercussioni che il generale blocco del mondo
produttivo e del mercato portano e porteranno al settore delle acquisizioni e
delle operazioni straordinarie. Tuttavia, tali misure si prefiggono l’obiettivo
di agevolare in extremis la
sopravvivenza di quei tentativi di soluzione della crisi di impresa promossi in
epoca anteriore all’emergenza Covid-19, nell’auspicato fine di poter conservare
i complessi aziendali nazionali.
Nulla
invece la legge ha disposto con riferimento ai termini concessi in caso di
presentazione di domanda di concordato ‘con riserva’ ex art. 161, co. 6 L.F..
Pertanto,
per questi, la decisione è rimessa ai Tribunali che, in alcuni casi, hanno ben
presto preso posizione in merito all’estensione della ‘generale’ sospensione
dei termini processuali (art. 83 DL 18/20 e art. 36 DL 23/20) anche a detti
termini.
Su
tutti, il Tribunale di Milano ha con
Circolare del 15.4.2020
espressamente disposto che per i “concordati
che avevano avuto l’assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per cui una
parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse in
vigore ai sensi del decreto n. 11 del 8.3.2020 la sospensione dei termini, dopo
la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora non trascorso”.
Coerentemente, invece, per i cd. ‘concordati con riserva nuovi’, ovverosia
depositati dopo il 9.3.2020 “tutto il
termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020”.
Alcuni
Tribunali risultano aver aderito – come prevedibile – all’orientamento di
Milano, tra cui, da ultimo, anche il Tribunale
di Treviso, le cui Linee Guida
del Presidente del Tribunale Dott. A. Fabbro, pubblicate il 5.5.2020, hanno
così stabilito:
“CONCORDATI
PREVENTIVI
TERMINI
Se si tratta di
concordati nuovi, cioè introdotti con ricorso depositato dal 9.03.2020 in poi,
tutto il termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020.
Se si tratta di
concordati che avevano avuto l’assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per
cui una parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse
in vigore ai sensi del decreto n. 11 del 8.3.2020, la sospensione dei termini,
dopo la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora non
trascorso (tutto ciò è avulso da eventuali altre proroghe che le parti in virtù
di altre disposizioni di legge intendessero o potessero richiedere)”.
Maggio
2020
Chiara Martin




