Il trasferimento di azienda
02 settembre, 2019

Il trasferimento di azienda

5.  Il trasferimento di parte dell’azienda

Già prima dell’espresso riconoscimento sul piano legislativo (avvenuto con il D. Lgs. n. 18/2011) dottrina e giurisprudenza avevano ammesso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. al trasferimento del cd. “ramo” d’azienda.

Si è subito però posta la questione se il ramo dovesse essere attualmente e astrattamente idoneo all’esercizio dell’impresa.

La questione sembra esser stata definitivamente risolta dalla più recente giurisprudenza, nel senso che:

Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda, previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32, d. lgs. n. 276/2003, è elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente”.

(Cass. Sez. Lav. 24 gennaio 2018, n. 1769).

Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo di azienda prevista dall’art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con propri mezzi, funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione”.

(Cass. Sez. Lav. 13 giugno 2018, n. 15525).

                                                                    §

6.  Cessione d’azienda e successione nell’appalto

Mentre nel trasferimento d’azienda, o parte di essa, oggetto della cessione sono i mezzi organizzati dal cedente per lo svolgimento dell’attività, in caso di successione nell’appalto ciò che viene continuata dal nuovo appaltatore è l’attività senza la cessione dell’organizzazione (Cass. Sez. Lav. n. 6770 del 2017).

In linea teorica, pertanto, le due figure sono essenzialmente diverse.

Se ne tratta, tuttavia, poiché la giurisprudenza ha considerato applicabile l’art. 2112 c.c. anche alla successione nell’appalto laddove si accompagni anche il passaggio dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto (Cass. Sez. Lav. n. 2285 del 1992).

La Corte di Giustizia ha ricondotto al trasferimento d’azienda il caso in cui il nuovo appaltatore del servizio “…… riassuma, in forza di un contratto collettivo di lavoro, una parte del personale subappaltatore, a condizione che la riassunzione (…) riguardi una parte essenziale in termini di numero e di competenza dei dipendenti che il subappaltatore destinava all’esecuzione dei lavoro appaltati”. E questo anche se l’operazione non sia accompagnata “da alcuna cessione di elementi dell’attivo materiali o immateriali” tra i due imprenditori (Corte Giust. CE 24.1.2002, in Foro It. 2002).

Va detto come, nel nostro Paese, la contrattazione collettiva del settore ‘servizi’ preveda, nella quasi totalità, l’obbligo del subentrante nell’appalto di assumersi i dipendenti del precedente appaltatore.

E’ evidente come il problema non sia meramente teorico, in quanto, ove si ritenga applicabile l’art. 2112 c.c., i lavoratori avranno diritto alla continuità dei rapporti ed alla conservazione dei diritti, in caso di successione nell’appalto, no.


Paolo Ferraresi