Il trasferimento di azienda
5. Il
trasferimento di parte dell’azienda
Già prima dell’espresso riconoscimento sul piano legislativo (avvenuto
con il D. Lgs. n. 18/2011) dottrina e giurisprudenza avevano ammesso
l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. al trasferimento del cd. “ramo” d’azienda.
Si è subito però posta la questione se il ramo dovesse essere
attualmente e astrattamente idoneo all’esercizio dell’impresa.
La questione sembra esser stata definitivamente risolta dalla più
recente giurisprudenza, nel senso che:
“Ai fini del trasferimento di ramo
d’azienda, previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art.
32, d. lgs. n. 276/2003, è elemento costitutivo della cessione l’autonomia
funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello
scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i
propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – senza
integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione
finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente”.
(Cass. Sez. Lav. 24 gennaio 2018, n. 1769).
“ Costituisce elemento costitutivo
della cessione di ramo di azienda prevista dall’art. 2112 cod. civ., anche nel
testo modificato dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale
del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal
complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con propri mezzi,
funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e
senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la
funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento
della cessione”.
(Cass. Sez. Lav. 13 giugno 2018, n. 15525).
§
6. Cessione d’azienda e successione
nell’appalto
Mentre nel trasferimento d’azienda, o parte di essa, oggetto della
cessione sono i mezzi organizzati dal cedente per lo svolgimento dell’attività,
in caso di successione nell’appalto ciò che viene continuata dal nuovo
appaltatore è l’attività senza la cessione dell’organizzazione (Cass. Sez. Lav.
n. 6770 del 2017).
In linea teorica, pertanto, le due figure sono essenzialmente diverse.
Se ne tratta, tuttavia, poiché la giurisprudenza ha considerato
applicabile l’art. 2112 c.c. anche alla successione nell’appalto laddove si
accompagni anche il passaggio dei beni organizzati per l’esercizio
dell’attività oggetto dell’appalto (Cass. Sez. Lav. n. 2285 del 1992).
La Corte di Giustizia ha ricondotto al trasferimento d’azienda il caso
in cui il nuovo appaltatore del servizio “……
riassuma, in forza di un contratto collettivo di lavoro, una parte del
personale subappaltatore, a condizione che la riassunzione (…) riguardi una
parte essenziale in termini di numero e di competenza dei dipendenti che il
subappaltatore destinava all’esecuzione dei lavoro appaltati”. E questo anche
se l’operazione non sia accompagnata “da alcuna cessione di elementi
dell’attivo materiali o immateriali” tra i due imprenditori (Corte Giust.
CE 24.1.2002, in Foro It. 2002).
Va detto come, nel nostro Paese, la contrattazione collettiva del
settore ‘servizi’ preveda, nella quasi totalità, l’obbligo del subentrante
nell’appalto di assumersi i dipendenti del precedente appaltatore.
E’ evidente come il problema non sia meramente teorico, in quanto, ove
si ritenga applicabile l’art. 2112 c.c., i lavoratori avranno diritto alla
continuità dei rapporti ed alla conservazione dei diritti, in caso di
successione nell’appalto, no.
Paolo Ferraresi