Esdebitazione del Fallito – La Corte d’Appello di Venezia riforma la sentenza del Tribunale di Treviso
Nonostante il parere
favorevole del Curatore del Fallimento, il Giudice del Tribunale di Treviso ha
rigettato l’istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 142 L.F. presentata da
un imprenditore fallito in proprio.
La sentenza del Tribunale
prendeva le mosse da una pronunzia della Corte di Cassazione la n. 24214 del
2011 e restituiva una interpretazione discutibilmente restrittiva della stessa
pronunzia e dell’art. 142 L.F., tenuto conto “del suo carattere eccezionale in quanto derogante ai principi della
responsabilità patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) e di sopravvivenza delle
obbligazioni insoddisfatte dal fallimento”.
All’esito del procedimento
di impugnazione, la Corte d’Appello ha, invece, ritenuto che l’interpretazione
del beneficio dell’esdebitazione offerta dal Giudice di Primo Grado non fosse
condivisibile proprio in base alla logica sottesa alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24214 del 2011, come chiarito dalla stessa Suprema Corte con
l’ordinanza 7550/18.
L’art. 142 L.F. deve
essere, infatti, interpretato estensivamente perché tale norma è ispirata al favor debitoris: “l’effetto ostativo della
concessione del beneficio – in armonia con il dettato legislativo – deve essere
circoscritto entro l’orbita di vicende di tipo soggettivo (…) onde una più
penetrante indagine da parte del giudice di merito sui comportamenti, anche
anteriori all’apertura del Fallimento – più o meno (o nient’affatto) virtuosi
dell’imprenditore - può valere a
determinare il necessario punto di equilibrio
fra le contrastanti esigenze di un tempestivo e quanto possibile libero
ritorno sule mercato da pare del fallito ed il soddisfacimento delle legittime
ragioni di credito da parte dei creditori”.
In buona sostanza, l’imprenditore meritevole in quanto abbia collaborato con la procedura, non abbia beneficiato di precedenti esdebitazioni, non abbia distratto attivo o esposto passività insussistenti, non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica o compiuti in connessione con l’attività d’impresa, anche nel caso in cui avesse pagato solo parzialmente i creditori concorsuali, potrà comunque essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione.
Susanna
Maso
Febbraio
2019




