Decreto Correttivo Cartabia
Schema del decreto legislativo concernente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 in attesa di approvazione dal Senato della Repubblica
Il codice
di procedura civile, già oggetto di sistematiche e rilevanti modifiche apportate
dalla Riforma Cartabia, sarà, presumibilmente, sottoposto ad ulteriori interventi
in forza di quanto ora previsto dal decreto correttivo Cartabia.
Lo scopo
del decreto è da un lato offrire una soluzione a problemi di natura
applicativa, dall’altro attuare correzioni ed integrazioni ritenute necessarie
per una migliore applicazione della Legge di Riforma.
Infatti,
ora si rinvengono problematiche e/o lacune nascenti da un omesso od incompleto
coordinamento tra il sistema processuale pre e post Cartabia.
Di
seguito gli interventi che, ove approvati sia dalla Camera che dal Senato,
avranno maggiori ripercussioni sul piano processuale:
Competenza
Art. 38 c.p.c.: l’art. 38 prevede che il difetto di
competenza per materia, per valore e per territorio ex art. 28 c.p.c., possa
essere rilevato dal giudice d’ufficio entro la prima udienza di cui all’art.
183 c.p.c.. Il decreto correttivo intende anticipare alle verifiche preliminari
di cui all’art. 171 bis c.p.c. il momento ultimo in cui il giudice potrà
provvedervi d’ufficio. Questa modifica risponde da un lato all’esigenza di accelerare
l’iter processuale, dall’altro permette alle parti di prendere posizione sulla
questione con le successive memorie integrative;
Art. 50 bis c.p.c.: la disposizione individua quali controversie
sono soggette alla competenza collegiale e quali invece, in via residuale, sono
rimesse al giudice monocratico. La norma, già ridotta dalla riforma Cartabia,
subirà un’ulteriore modifica consistente nell’abrogazione del n. 7 bis inerente
alle controversie di cui all’art. 140 bis del D.lgs. 206/2005. L’intervento appare necessario considerato che
la disciplina circa le class action di cui al Codice del Consumo è stata abrogata
nel 2019 e sostituita con le azioni di classe di cui agli artt. 840 bis c.p.c.
segg. di competenza delle Sezioni Specializzate a tutela delle Imprese;
Modalità
di svolgimento dell’udienza
Art. 127 ter c.p.c.: lo svolgimento dell’udienza mediante il
deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni è ammissibile,
secondo il vigente sistema, ove all’udienza non debbano prendere parte soggetti
ulteriori rispetto alle parti stesse, ai loro difensori, al p.m. e agli
ausiliari del giudice ed ove ne facciano formale richiesta tutte le parti
costituite. Il decreto correttivo dispone che l’udienza cartolare non potrà
aversi qualora la presenza personale sia espressamente prevista per legge o
disposta dal giudice. Al comma quinto dell’art. 127 ter c.p.c. si propone,
inoltre, di aggiungere il seguente periodo: “il provvedimento depositato
entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in
udienza”;
Art. 128 c.p.c.: l’art. 128 c.p.c., ai sensi del quale
l’udienza di discussione è pubblica a pena di nullità, verrà modificato nel
senso che il Giudice potrà disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi
dell’art. 127 ter c.p.c., salvo che una delle parti non faccia opposizione;
Notifica a
mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’Ufficiale Giudiziario
Art. 149 bis c.p.c.: l’attuale
lettera della norma prevede che la notifica effettuata a mezzo pec
dall’ufficiale giudiziario debba ritenersi perfezionata nel momento in cui il
gestore rende visibile la copia conforme notificata nella casella di posta
elettronica del destinatario; in forza del correttivo potrà essere notificato
anche il duplicato informatico del documento elettronico. Viene inoltre
introdotta una precisazione quanto al momento perfezionativo: se la riforma
Cartabia si era limitata a circoscrivere il momento perfezionativo
limitatamente al destinatario, prevedendo invece che per il notificante si
ricorresse alla disciplina della conoscenza legale, il correttivo in esame prevede
espressamente che per il notificante le formalità si dovranno considerare
perfezionate nel momento in cui il documento informatico verrà consegnato
all’ufficiale giudiziario. Non solo, si prevede altresì l’aggiunta di un
settimo comma ai sensi del quale, ove la notifica a mezzo pec non possa essere effettuata
o non abbia avuto buon esito per fatto non imputabile al destinatario, la
stessa venga effettuata secondo le diverse modalità previste dal codice di rito;
ove invece la notifica non possa essere eseguita o abbia avuto esito infausto
per fatto imputabile al destinatario, l’ufficiale dovrà eseguirla mediante
inserimento nel portale del Ministero della Giustizia. La suddetta modifica andrebbe così a colmare
una lacuna normativa attualmente presente;
Costituzione
di parte attrice e termini a comparire
Art. 163 c.p.c.: l’art. 163 avente ad oggetto il contenuto
dell’atto di citazione è stato già ampliamento modificato con la riforma
Cartabia; secondo quanto previsto nel decreto correttivo, si dovrà però indicare
anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante dai
pubblici elenchi;
Art. 163 bis c.p.c.: la norma prevede che, ove il presidente del
Tribunale anticipi su istanza di parte l’udienza di comparizione, i termini per
le memorie integrative devono computarsi dall’udienza così fissata e non invece
dall’udienza indicata nell’atto di citazione; il decreto correttivo si limita
in questo caso ad una mera precisazione ovvero chiarisce che il computo dei
termini per le memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c. dovrà essere calcolato a
ritroso;
Art. 165 c.p.c.: la proposta di riforma interviene sull’art.
165 c.p.c. su un triplice fronte: in primo luogo si propone si elidere il
riferimento all’iscrizione a ruolo, considerata superflua in forza del pct; in
secondo luogo, il decreto riterrebbe opportuno eliminare altresì il riferimento
al fascicolo cartaceo, posto che l’intero processo, salve eccezioni, è stato per
intero informatizzato; in ultimo è stato precisato che ove l’attore si costituisca
personalmente senza il ministero di un difensore, potrà, alternativamente alla
dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un
domicilio digitale speciale ai sensi 3-bis, comma 4-quinquies del CAD;
Verifiche
preliminari e memorie integrative
Art. 171 c.p.c.: la disposizione in commento prevede il
regime processuale applicabile in caso di costituzione delle parti oltre il
termine; nello specifico, qualora la parte, sia l’attore che il convenuto, si
costituisca oltre il termine di 70 giorni prima dell’udienza, la stessa verrà
dichiarata contumace con ordinanza emessa dal giudice istruttore; si noti però
una contraddizione tra detta norma ed il successivo art. 171 bis c.p.c. ai
sensi del quale la declaratoria di contumacia deve essere dichiarata con
decreto. Ecco dunque che il correttivo propone di risolvere detta antinomia
prevedendo la sostituzione all’art. 171 c.p.c. del termine “ordinanza” con il
termine “decreto di cui all’art. 171 bis c.p.c.”;
Art. 171 bis c.p.c.: il nuovo articolo 171 bis c.p.c., recante le
verifiche preliminari svolte d’ufficio dal giudice istruttore nei 55 giorni
prima dell’udienza di comparizione, potrà essere modificato in quanto il
decreto propone di espugnare il riferimento alla declaratoria di contumacia di
cui all’art. 171 comma terzo c.p.c., aggiungendo invece il riferimento all’art.
271 c.p.c. circa la costituzione del terzo chiamato (il che implicherebbe che
l’eventuale richiesta del terzo di chiamare a sua volta in causa un ulteriore
soggetto dovrà essere esaminata con le verifiche preliminari). Non solo, se
l’attuale testo della norma prevede che il giudice si limiti ad indicare le
questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, il
testo riformato prevederebbe la possibilità per il giudice di convocare le
parti indicando le questioni di cui ritenga opportuna la trattazione.
Il nuovo testo dell’articolo introduce poi un
elemento ulteriore, andando così a risolvere un problema interpretativo già
esistente, ovvero specifica che qualora venga adottato un provvedimento di
quelli elencati nel comma primo dell’art. 171 bis c.p.c. con decreto, il
giudice debba in un certo qual senso “tornare indietro” ovvero svolgere
nuovamente le verifiche preliminari al fine di verificare che le prescrizione
impartite siano state effettivamente assolte, verifiche che dovranno sempre
essere effettuate nel termine di 55 giorni dall’udienza così fissata nel
decreto. In ultimo, il correttivo vorrebbe anticipare sempre alle verifiche
preliminari il momento in cui il giudice può disporre il mutamento di rito: se
così fosse, non sarebbe necessario attendere la prima udienza, come attualmente
accade ex art. 183 bis c.p.c., ma il giudice potrebbe disporre già prima
dell’udienza che si proceda con il rito di cui all’art. 281 decies c.c. s.s.,
evitando così di dover attendere il deposito delle memorie integrative;
Art. 171 ter c.p.c.: il legislatore interviene sulla seconda
memoria integrativa al fine di porre rimedio ad un errore materiale, prevedendo
che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle
domande, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella
memoria di cui al numero 1).
Nuovo
rito semplificato di cognizione
Art.
281 decies c.p.c.: il decreto correttivo intende apportare delle
modifiche al nuovo rito semplificato di cognizione. In forza della disciplina
attualmente vigente, il procedimento deve necessariamente essere introdotto
nelle forme del rito semplificato ove vi siano i requisiti previsti all’art. 281
decies ovvero se la domanda è fondata su prova scritta, o è di pronta
soluzione, se l’istruttoria non è complessa o se i fatti non sono controversi,
sia che il giudizio appartenga astrattamente alla competenza del Giudice
monocratico che collegiale; quanto invece alle controversie di competenza del
monocratico, attualmente possono sempre essere introdotte nelle forme del nuovo
rito semplificato anche ove non vi siano i presupposti di cui all’art. 281 decies
c.p.c. sebbene ciò non sia espressamente precisato dalla norma; con il
correttivo il legislatore intende aggiungere al comma secondo “anche se non ricorrono i presupposti di cui al
primo comma” andando così ad esplicitare un aspetto che per ora si ricava solo
in via interpretativa. Oltre a ciò, il rito semplificato sarà applicabile anche
ai giudizi di opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi
nonché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
Art.
281 duodecies c.p.c.: quanto alla concessione dei termini per il deposito
delle due memorie (nelle quali in un certo senso viene accorpato quanto dedotto
con le memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c.), se ora la concessione degli
stessi è subordinata alla sussistenza di un giustificato motivo, ai sensi di
quanto disposto dal correttivo gli stessi saranno concessi solo ove ne sorga la
necessità quale conseguenza delle difese di parte convenuta;
Art.
281 terdecies c.p.c.: secondo il sistema vigente, il Giudice provvede ex
art. 275 bis c.p.c. ove si tratti di una questione di competenza del Giudice
collegiale, a norma invece dell’art. 281 sexies c.p.c. se dovesse trattarsi di
una controversie rimessa al monocratico. Con il correttivo, ferma
l’applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., si potrà procedere ex art. 275 bis
c.p.c. solo se una delle parti ne faccia richiesta, diversamente l’Istruttore disporrà la discussione orale
della causa davanti a sé riservandosi all’esito di riferire al collegio.
Tardiva
costituzione della parte dichiarata contumace
Art. 293 c.p.c.: come si può notare, la lettera della norma
in oggetto ammette la tardiva costituzione non oltre l’udienza di precisazione
delle conclusioni, sebbene detta udienza sia stata soppressa o, meglio,
sostituita dal deposito delle note di precisazione delle conclusioni. Sul
punto, in attesa di un’interpretazione giurisprudenziale o di un intervento
normativo, la recente dottrina aveva cercato di offrire un correttivo: vi è,
infatti, chi riteneva che il contumace potesse costituirsi non oltre il termine
di 60 giorni per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, chi
invece ipotizzava essere può congruo ammettere la costituzione fino all’udienza
di rimessione al collegio, e chi ancora la ammetteva fino al momento in cui
veniva fissata l’udienza stessa di rimessione al collegio.
Quest’ultima posizione è proprio quella a cui
ha aderito il correttivo, proponendo infatti che la costituzione possa avvenire
fino al momento in cui il Giudice istruttore provvede alla fissazione
dell’udienza di rimessione al collegio ex art. 189 c.p.c.
Giudizio
avanti al Giudice di Pace
Art. 318 c.p.c.: alcune modifiche verranno apportante anche
al procedimento avanti al Giudice di Pace, già alquanto riformato con la
Riforma Cartabia che ha previsto l’applicazione allo stesso del nuovo rito
semplificato. Il correttivo si propone di modificare l’art. 318 c.c.
aggiungendo gli avvertimenti di cui all’art. 163 comma 3 n. 7, nello specifico
l’avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui
all’art. 281 undecies commi 3 e 4, che la difesa tecnica è obbligatoria
in tutti i giudizi il cui valore eccede Euro 1.100, 00 (soglia che a partire
dal 31.10.2025 verrà innalzata ad Euro 2.500,00) salve le ipotesi previste
dall’art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti
di legge, potrà presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato;
Art. 321 c.p.c.: tale disposizione disciplina la fase
decisoria del procedimento prevedendo l’applicazione dell’art. 281 sexies
c.p.c. ai sensi del quale viene emessa sentenza dando lettura del dispositivo e
della succinta esposizione in fatto ed in diritto della controversia. A tale
proposito, verrà abrogato il comma secondo che prevede il deposito della
sentenza in cancelleria entro 15 giorni dalla discussione, prevedendo invece il
deposito solo qualora non ne venga data lettura in udienza;
Giudizio
di appello
Art. 342 c.p.c.: quanto al primo comma dell’articolo, si assiste
di una mera riscrittura più che una vera e propria modifica di natura
sostanziale;
Art. 347 c.p.c.: viene parzialmente modificato anche l’art.
347 c.p.c. precisando che le parti diverse dall’appellante, e pertanto anche
l’appellato, si dovranno costituire nel termine di 20 giorni dall’udienza
fissata, andando così a dirimere definitivamente le perplessità sollevate agli albori
della Cartabia circa la costituzione del convento, ovvero se dovesse avvenire
nel termine di 20 o 70 giorni dall’udienza. I commentatori della Riforma
Cartabia avevano rilevato fin da subito che ipotizzare la costituzione del
convenuto in appello nel termine di 70 giorni dall’udienza avrebbe
rappresentato per quest’ultimo un notevole pregiudizio alle esigenze di difesa
posto che ciò implicava lasciare poco più di venti giorni per approntare la
comparsa. Sebbene detti dubbi siano stati ab origine risolti, ammettendo
in via interpretativa la costituzione nel termine di 20 giorni dall’udienza,
con il correttivo il problema sarebbe risolto a monte posto che sarebbe la
norma stessa ad indicare il termine senza lasciare dubbio alcuno;
Procedimento
in materia di famiglia
Art. 473 bis c.p.c.: la
disposizione in oggetto circoscrive l’ambito applicativo del nuovo rito
unificato in materia di famiglia; con il decreto correttivo vengono implementati
i casi di esclusione ovvero, oltre ai già menzionati procedimenti inerenti
all’adozione dei minori e dei procedimenti rimessi alle sezioni specializzate
in materia di immigrazione, esuleranno dal procedimento di cui agli artt. 473
bis c.c. anche i
procedimenti di scioglimento della comunione legale. Viene poi prevista
l’aggiunta di ulteriori commi; in modo particolare, vengono indicati gli
adempimenti che dovranno essere attuati in caso di errore di rito ovvero sia
nell’ipotesi in cui venga introdotto con le forme del 473 bis c.p.c. un
giudizio diverso da quelli indicati nel comma primo del medesimo articolo, sia
l’ipotesi contraria; in entrambi i casi il giudice, entro la prima udienza,
ordinerà il mutamento di rito;
Processo esecutivo
Art.
475 c.p.c.: sebbene la riforma Cartabia sia già intervenuta
sensibilmente in punto di esecutività del titolo, abrogando la formula
esecutiva e prevedendo il rilascio del titolo in copia attestata conforme
all’originale, ora il Decreto Correttivo intende ammettere anche la possibilità
che il titolo si consideri esecutivo anche ove dovesse trattarsi di un
duplicato informatico, tale per cui la norma disporrà in questi termini “copia
conforme o in duplicato informatico”;
Art.
480 c.p.c.: quanto all’atto di precetto, il decreto correttivo
si pone l’obbiettivo di definire ancor di più il contenuto dello stesso; in
modo particolare dovrà essere indicato il Giudice competente per l’esecuzione,
mentre la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio dovrà essere
effettuata solo ove il creditore procedente si costituisca personalmente;
Art.
616 e 618 c.p.c.: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione
agli atti esecutivi altro non sono che procedimenti di cognizione ordinaria e
rappresentano, quindi, lo strumento per mezzo del quale il principio
costituzionalmente garantito del contraddittorio rientra nell’esecuzione.
Entrambe le disposizioni summenzionate verranno modificate in modo analogo con
l’aggiunta del seguente periodo “Quando il giudizio di merito è introdotto
nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i
termini di cui agli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter”.
Procedimento di
ingiunzione
Art. 634 c.p.c.: la norma in esame individua quali documenti
possano essere considerati alla stregua di atto scritto rilevante ai fini del
giudizio monitorio; nella prassi, non è infrequente che un decreto ingiuntivo
venga emesso sulla base di fatture, alle quali viene sì riconosciuto valore
probatorio limitatamente alla fase monitoria, ma non invece nel giudizio di
opposizione; ad avviso del correttivo Cartabia saranno idonee le fatture
elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate;
Art. 648 c.p.c.: viene aggiunto un terzo comma il quale
introduce un meccanismo similare a quanto previsto dall’art. 351 comma 2 c.p.c.:
anche nel procedimento monitorio, infatti, sarà possibile per il giudice
dichiarare la provvisoria esecuzione con ordinanza non impugnabile emessa prima
dell’udienza qualora vi siano ragioni di urgenza;
Procedimento
di convalida di sfratto
Art. 658 c.p.c.: la
riforma Cartabia era intervenuta sul procedimento di convalida di sfratto per
finita locazione di cui all’art. 657 c.p.c.
estendendo la legittimazione passiva non più solo al conduttore,
mezzadro, colono, affittuario coltivatore diretto, ma anche all’affittuario
d’azienda ed al comodatario di beni immobili; quanto invece allo sfratto per
morosità nulla era stato specificato, sebbene il richiamo all’art. 657 c.p.c.
facesse presumere che l’ampliamento della legittimazione passiva trovasse
applicazione anche nel caso di specie; con il decreto correttivo, invece, non
ci sarà più spazio a dubbio alcuno in quando all’art. 658 c.p.c. alla parola
“conduttore” verranno aggiunti “all’affittuario di azienda, all'affittuario
coltivatore diretto, al mezzadro o al colono”.
Orsola Scanferlato
agosto 2024