Cassazione Civile: la ‘doppia conforme’
La Suprema Corte vive da
anni sotto l’assedio dell’eccesso di domanda. Ragione per cui è stata avvertita
l’esigenza di limitare, tanto in sede civile quanto in sede penale, la
proponibilità di ricorsi avanti alla stessa.
Sarà qui trattato l’ambito
di operatività del limite posto dalla cd. doppia conforme in sede civile, avvertendo che la soluzione adottata per il giudizio
penale non vi si discosta di molto.
Con l’espressione doppia conforme si fa riferimento all’ipotesi
in cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, o la sentenza d’appello che
lo rigetta, sia pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della
decisione di primo grado. Insomma allorché si sia in presenza di sentenza di
primo o di secondo grado contenente uguali valutazioni del fatto.
Le disposizioni che prevedono
la – seppur scarna – disciplina della preclusione derivante da tale omogeneità
di pronunce nei due gradi di giudizio di merito sono contenute nell’art. 348-bis, commi IV e V, c.p.c..
La norma ivi contenuta stabilisce
che, in ipotesi di questo tipo, sia esclusa la possibilità di ricorrere in
Cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art 360, I comma, c.p.c. (‘per omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’).
Ne consegue che, per
evitare l’inammissibilità di tale motivo di gravame in sede di legittimità, in
presenza di doppia conforme sul fatto,
il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della
decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza
di inammissibilità dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(così, ex multis, Cass., 29715/2018).
In assenza di specifiche
indicazioni da parte del legislatore, è stata la stessa Corte di Cassazione a
definire l’ambito di operatività del limite posto dalla doppia conforme, nonché le relative eccezioni.
In particolare, è stato
affermato che non opera la preclusione in esame qualora l’ordinanza di
inammissibilità/sentenza di rigetto in appello sia motivata da ragioni
processuali (ad es. per tardività o per difetto di specificità dei motivi), non
contenendo tali decisioni alcun giudizio prognostico negativo circa la
fondatezza nel merito del gravame (Cass., S.U., 1914/2016).
Inoltre, la Suprema Corte
ha anche precisato che non trova applicazione la limitazione derivante dalla doppia conforme quando il vizio di
motivazione si fonda sul travisamento di una prova, la cui risultanza
utilizzata per la decisione è smentita da uno specifico atto processuale,
perché in tal caso si è al di fuori dell’ambito della conforme valutazione dei
fatti (Cass. 28174/2018).
In conclusione, deve
ritenersi che la preclusione derivante da una doppia conforme, lungi dal celare una violazione del diritto di
difesa di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – come da alcuni sostenuto – rappresenti,
piuttosto, un filtro di ragionevolezza.
Carlo
Cortellazzo-Wiel
Marzo
2019




