Brevetti – Contraffazione per equivalenti
11 gennaio, 2022

Brevetti – Contraffazione per equivalenti

Con la recente ordinanza n. 120/22 del 4.1.2022, la I Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalenti, confermando il ruolo fondamentale delle rivendicazioni per quanto attiene la valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, così come con riferimento alla fase di accertamento della sua contraffazione, sia essa letterale o per equivalenti. La Corte con tale pronunzia si è posta sulla scia del proprio più recente orientamento, espresso in particolare con l’ordinanza n. 2977 del 7.2.2020, con il quale si è inteso superare l’ormai risalente approccio in tema di contraffazione per equivalenti incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso, ricostruita cioè sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, interpretata quale “idea di soluzione”, ovvero quale “nucleo inventivo protetto”, ovvero ancora quale “cuore dell’invenzione brevettata”, con buona pace delle esigenze di certezza dei terzi in ordine all’ampiezza dell’esclusiva brevettuale.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 52 del Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.2.2005, n. 30), come modificato dal D.Lgs. 13.8.2010, n. 131, ai commi 1, 2, 3 e 3bis, stabilisce quanto segue: “1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3 bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”.

Con la suddetta norma si è quindi attribuita una assoluta centralità alle rivendicazioni, chiamate a determinare la portata di un brevetto, nonché l’ambito della relativa contraffazione anche per equivalenti, il cui concetto (si veda il comma 3 bis) va dunque riferito ai singoli elementi indicati nelle rivendicazioni stesse, anziché all’invenzione nel suo complesso.

Sul punto, val la pena ricordare che per valutare l’equivalenza sono state formulate due principali metodologie: a) quella denominata triple test o metodo FWR (function, way, result) di origine statunitense, secondo la quale nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che svolgono la stessa funzione, nello stesso modo e con lo stesso risultato finale, e b) quella cd. dell’ovvietà (di derivazione tedesca), per la quale rientrano nella contraffazione per equivalenti tutte le realizzazioni che, in forza della tecnica nota, costituiscono per il tecnico del ramo ‘un’ovvia variante’ ovvero ‘una risposta banale e ripetitiva’ rispetto a quanto rivendicato.

La Corte di Cassazione aveva aderito prevalentemente alla seconda metodologia di cui sopra (Cass. 257/2004, Cass. 9549/2012, Cass., 24658/2016); con l’ordinanza in esame, così come con la precedente ordinanza n. 2977/2020, la Corte ha affermato la valenza di entrambe le teorie citate, sottolineando il fatto che, al di là della teoria utilizzata, l’esame della contraffazione per equivalenti deve essere condotto in termini, per così dire, ‘oggettivi’, non potendo attribuirsi rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto.

Con l’ordinanza in esame n. 120/22 la Corte, che diversamente dalle precedenti pronunzie ha inteso privilegiare la prima metodologia sopra descritta, ha quindi espresso il seguente principio di diritto:

In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice di Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del d.lgs. 131 del 13/8/2010, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio – deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni singolo elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”.

Concludendo, l’orientamento così espresso, del tutto incentrato sulle rivendicazioni dei brevetti, risulta senz’altro più idoneo a contemperare l’equa protezione del titolare del brevetto con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi (posti in grado di comprendere l’effettiva portata del trovato e l’ambito di una potenziale contraffazione anche per equivalenti).

Gennaio 2022

Francesca Robazza