Art. 72 quater L.F. – Leasing e fallimento: il “credito residuo in linea capitale” si riferisce ai soli canoni non scaduti alla data del fallimento
L’art. 72 quater, comma 2 L.F. stabilisce che, in
caso di fallimento dell’utilizzatore e di scioglimento del contratto di leasing, il concedente è tenuto a
versare al Fallimento l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata
dalla vendita o dalla diversa riallocazione del bene, avvenuta a valori di
mercato, ed il proprio “credito residuo
in linea capitale”.
Nel corso degli anni, la
giurisprudenza (principalmente, di merito) ha assunto diverse posizioni
rispetto all’interpretazione della nozione di “credito residuo in linea capitale”, con conseguenze affatto
rilevanti ai fini pratici.
Principalmente, tema di
dissidio era se il “credito residuo in
linea capitale”, per il quale al concedente è riconosciuto il diritto di
soddisfarsi extra concorso, fosse
rappresentato solo dai canoni (al netto della relativa quota parte di
interessi) con scadenza successiva alla data di fallimento e di scioglimento
del contratto (Trib. Milano 24.4.2012 n. 4902; conforme: Trib. Treviso
5.11.2015 n. 2431), ovvero anche dal credito capitale scaduto prima della
dichiarazione di fallimento e non pagato (Trib. Pordenone 4.11.2009).
Di recente, la VI Sezione
della Corte di Cassazione (ordinanza 4 febbraio 2019 n. 3200) è intervenuta, stabilendo
– in adesione all’orientamento meneghino - che “nel caso di scioglimento del contratto di leasing ad opera del curatore
fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti alla data della sentenza
dichiarativa, può soddisfarsi insinuandosi al passivo in sede di verifica dei
crediti, in quanto il credito è anteriore al concorso. Per il capitale
corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente
ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale di insinuarsi
nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato
alla data del fallimento e quanto ricavato”.
Si tratta di indirizzo coerente
con il principio generale della par
condicio creditorum, che – da un lato - cristallizza come concorsuale il
credito anteriore maturato sino alla data del fallimento e – dall’altro – fa
salva la natura eccezionale della norma dell’art. 72 quater LF, che accorda al concedente il diritto di soddisfarsi
direttamente, al di fuori del riparto dell’attivo fallimentare, per il solo
credito capitale compreso nelle rate con scadenza successiva alla sentenza
dichiarativa di fallimento, periodo in cui – di fatto – il rapporto di leasing non ha più avuto esecuzione tra
le parti.
Chiara
Martin
Marzo
2019




