Arbitrato rituale o irrituale?
28 giugno, 2024

Arbitrato rituale o irrituale?

Come noto, in alternativa al giudizio avanti all’Autorità Giudiziaria, le parti possono optare per demandare la risoluzione di determinate controversie ad uno o più Arbitri.
L’Arbitrato che verrà poi ad instaurarsi per la definizione della controversia su diritti disponibili rientra nella categoria delle c.d. “Alternative Disputes Resolution e si suddivide in arbitrato rituale ed arbitrato irrituale. Quest’ultimo inizialmente elaborato dalla dottrina, successivamente ammesso dalla giurisprudenza, ha ottenuto un riconoscimento esplicito nell’art. 808 ter c.p.c. in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40/2006.
Mentre l’arbitrato rituale è ormai dettagliatamente normato nel titolo ottavo del nostro Codice Civile, dall’art. 806 all’art. 838 c.p.c. (convenzione di arbitrato, Arbitri e loro nomina, requisiti e ricusazione, procedimento arbitrale, rapporti con i giudizi avanti l’AGO, lodo e impugnazioni, efficacia e nullità del lodo ed altro), l’arbitrato irrituale sfugge a questa normazione specifica ed è direttamente interessato solo dall’art. 808 ter c.p.c..       
 
L’arbitrato rituale e irrituale.
La scelta tra arbitrato rituale e irrituale è affidata all’autonomia negoziale delle parti e alla loro libertà di scelta nell’ambito dei diritti disponibili (autonomia contrattuale: art. 1322 c.c.) derogando alla giurisdizione ordinaria per ottenere una decisione privata sulla controversia.
E’ noto che la differenza tra le due tipologie di arbitrato è data dal fatto che con l’arbitrato rituale “le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale”, mentre con l’arbitrato irrituale le parti “intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà […][1]. “…vogliono che la controversia sia definita dagli Arbitri mediante determinazione contrattuale(art. 808 ter c.p.c.).
 
Criteri interpretativi della clausola compromissoria per determinare la natura dell’arbitrato
Per quanto concerne i criteri e le modalità di interpretazione della clausola compromissoria al fine di stabilire se essa prevede il deferimento ad un arbitrato di tipo rituale o irrituale, si può fare riferimento ad una sentenza recente della Corte di Cassazione[2] che ha statuito che “occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso della irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni.”[3]. Pertanto, per stabilire se l’arbitrato sia rituale o irrituale, occorre valutare non solo il tenore letterale della clausola compromissoria, ma anche il comportamento complessivo delle parti, seppure come criterio ermeneutico ausiliario (art. 1362 c.c.), quando l’interpretazione letterale e logico-sistematica non forniscano risultati sufficientemente chiari e risolutivi.
In caso di incertezza: arbitrato rituale o irrituale?
Qualora dall’analisi complessiva delle indicazioni testuali del patto compromissorio, dal comportamento delle parti e da altri utili elementi sistematici e generali (non sempre disponibili), permanga ancora dubbia la qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale, la giurisprudenza ritiene che l’incertezza debba essere risolta nel senso che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato rituale[4].  


L’arbitrato secondo diritto e secondo equità.
I compromettenti, oltre alla scelta tra arbitrato rituale o irrituale (come visto, non sempre inequivoca), potrebbero anche stabilire il criterio che guiderà le decisioni degli Arbitri. La norma di riferimento è l’art. 822 c.p.c. che dispone “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità”.
Con qualsiasi espressione” significa che l’interprete dovrà valorizzare le parole o l’insieme di parole, anche non chiare ed esplicite, presenti nella clausola compromissoria che possano indirizzare l’interpretazione, secondo i normali canoni ermeneutici, ancorché le parti non abbiano usato formule sacramentali né espressioni giuridicamente appropriate. Come noto:

  • con l’arbitrato di diritto gli Arbitri dirimeranno la questione applicando la legge vigente, di talché l’impugnazione della decisione arbitrale potrà sindacare l’individuazione della corretta applicazione delle norme attuata e motivata dagli Arbitri;
  • l’arbitrato secondo giudizio di equità, invece, permette agli Arbitri, su scelta e facoltà loro concessa dalle parti, di esimersi dal pronunciare secondo stretta applicazione delle norme di diritto, bensì avvalendosi del giudizio secondo equità.Per stabilire, in mancanza di previsione espressa (“gli Arbitri decideranno secondo diritto/secondo equità”), se è stato conferito agli Arbitri il potere di decidere secondo equità non sono dirimenti formule quali: “il lodo sarà inimpugnabile” o “inappellabile”, “amichevoli compositori”, “vincolati alle norme sostanziali”, mentre espressioni quali “secondo gli usi” o “giusto giudizio” possono esserlo, si tratta sempre di interpretazione della volontà delle parti e del relativo negozio[5]. Se è stato conferito agli Arbitri il potere di decidere secondo equità, gli stessi dovranno comunque motivare la regola di giudizio applicata al caso concreto, riferirsi naturalmente agli elementi della controversia e alle prove acquisite, e non potranno del tutto prescindere dalle norme di diritto, ma semmai attenuarle o farne applicazione emendata, con un ragionamento logico che dovrà essere leggibile.Naturalmente in mancanza di un chiaro disposto della clausola compromissoria o del compromesso, gli Arbitri non potranno che decidere secondo diritto, diversamente violerebbero l’art. 829, primo comma, n.4, c.p.c.. Al contrario, se abbiano ricevuto dalle parti il potere di decidere secondo equità, potranno ugualmente applicare il diritto qualora ritengano che le norme di riferimento coincidano con l’equità o siano appropriate anche al giudizio di equità per quella specifica controversia[6]Il favor per l’arbitrato di diritto è stabilito nell’art. 822, primo comma, c.p.c.


Gli effetti derivanti dalla pronuncia del lodo rituale e del lodo irrituale.
Solamente il lodo rituale, emanato a conclusione dell’arbitrato rituale, ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria ed è quindi suscettibile di passare in giudicato, indipendentemente dalla richiesta di exequatur (art. 825 c.p.c.). Al contrario, il lodo irrituale non può avere gli effetti della sentenza, non potrà mai passare in giudicato[7], costituendo un contratto tra le parti sia pure concluso tra gli Arbitri, su mandato compromissorio delle parti, in luogo delle parti stesse e al fine di decidere una controversia.
Infatti, nel caso in cui il lodo rituale venga munito di exequatur, la parte soccombente non potrà sottrarsi al pagamento o all’esecuzione forzata, a meno che non impugni il lodo avanti la Corte d’Appello competente, e questa conceda la sospensione dell’esecutività del lodo medesimo; laddove vi sia un arbitrato irrituale, invece, la parte vittoriosa, in caso di mancato adempimento spontaneo, non potrà agire esecutivamente ma dovrà prima ottenere in sede giudiziaria un titolo esecutivo chiedendo, sulla base del lodo, un decreto ingiuntivo (se ve ne sono i presupposti) oppure promuovere un giudizio ordinario per ottenere la condanna della parte soccombente in arbitrato ad eseguire la o le prestazioni contemplate nel lodo irrituale.
 
Il diverso regime di impugnazione.
Con riguardo al regime di impugnazione il lodo rituale potrà essere impugnato avanti la Corte d’Appello nei cui distretto l’arbitrato ha la sede attraverso i tre mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 827-831 c.p.c. (impugnazione per nullità del lodo, impugnazione per revocazione, impugnazione per opposizione di terzo).
Il lodo irrituale, invece, non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale, bensì ai mezzi di gravame per annullamento specificamente stabiliti nell’art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.[8], da proporre avanti al giudice di primo grado secondo gli ordinari criteri di competenza (Giudice di Pace o Tribunale).
Va aggiunto che, laddove gli Arbitri abbiano considerato l’arbitrato come rituale e abbiano seguito le forme dell’art. 816 e ss. c.p.c., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato e i conseguenti errores in procedendo commessi dagli Arbitri, va proposta avanti la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 827 e ss. c.p.c. L’impugnazione, dunque, non andrà svolta nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinario[9].


Il favor per l’arbitrato amministrato.
L’arbitrato amministrato (art. 832, primo comma, c.p.c.) si riferisce a quel tipo di arbitrato in cui tutte le fasi della procedura sono regolate da Regolamenti - autonomi rispetto al codice di rito - stabiliti da Istituzioni Arbitrali. La clausola compromissoria deve richiamare in maniera chiara, comunque desumibile, il regolamento Arbitrale o la Camera o la Corte Arbitrale prescelta. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto di cui al Regolamento (spesso i regolamenti della Camere Arbitrali consentono alle parti di opzionare più soluzioni alternative sul numero e la nomina degli Arbitri, la lingua e la sede dell’Arbitrato, ed altro; in caso di controversia tra le parti sarà la Corte Arbitrale a decidere ogni aspetto preliminare.


Giugno 2024


Silvia De Lorenzi

 


[1] Cass. Civ., sez. I, 2.12.2015, n. 24558.
[2] Cass. Civ., sez. III, 7.3.2024, n. 6140.
[3] Si vedano Cass. Civ., sez. VI, 6.5.2021, n. 11847; Cass. Civ., sez. I, 7.8.2019, n. 21059.
[4] La Cassazione con sentenza 7.4.2015, n. 6909, ha statuito che in ipotesi di clausola compromissoria arbitrale dubbia si deve dare preferenza all’arbitrato rituale, conf. Cass. Civ., Sez. I, 20.5.2024, n. 13884.
[5] L. Salvaneschi, Commentario del Codice di procedura civile, (a cura di) S. Chiarloni, 745 ss.
[6] Cass. Civ., sez. I, 13.3.1998, n. 2741, la Cassazione ha precisato che gli arbitri di equità ben possono decidere secondo diritto, allorché essi ritengano che equità e diritto coincidano, senza che sia necessario per loro affermare e spiegare una tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente.
[7] Cfr. Cass. Civ., sez. II, 13.4.2022, n.12058.
[8] Trib. Piacenza, sez. II, 24.5.2023, n. 309, ha stabilito che le ipotesi di annullamento del lodo arbitrale irrituale ex art. 808-ter, 2°comma, c.p.c., sono tassative “e tra queste non si annovera il vizio di motivazione per l’ovvia ragione che trattasi di un negozio compositivo e non già di un provvedimento, quale è il lodo rituale, i cui effetti sono invece equiparati alla sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.)”.
[9] Cass. Civ., sez. II, 18.2.2016, n. 3197; Cass. Civ., sez. II, 8.11.2013, n. 25258 secondo cui “l’impugnazione non va svolta nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che posson inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale.”.