ALBERI IN CONDOMINIO: DELIBERE E MAGGIORANZE
03 novembre, 2021

ALBERI IN CONDOMINIO: DELIBERE E MAGGIORANZE

 

La cura e la gestione degli alberi in proprietà di tutti i condomini è da sempre origine di contrasti e dissidi condominiali.

Una delle tematiche più diffuse riguarda la maggioranza richiesta per l’approvazione della delibera assembleare volta a disporre l’eliminazione di alberi di proprietà comune.

Le norme applicabili al caso di abbattimento di alberi condominiali e le diverse pronunce giurisprudenziali sul tema permettono di delineare il regime delle maggioranze richieste per l’abbattimento degli alberi sulla scorta delle possibili finalità sottese a una tale decisione.

 

La normativa applicabile

Nel caso di alberi di proprietà comune, la disciplina applicabile si rinviene innanzitutto nel principio generale espresso in materia di comunione dall’art. 1102 c.c., applicabile al condominio in forza del richiamo di cui all’art. 1139 c.c., secondo cui ‘ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto’, ed altresì nella disciplina afferente le ‘innovazioni’ di cui agli artt. 1120 c.c., comma primo e secondo, n.1, c.c. e 1121 c.c..

Per ‘innovazione’ si intende non soltanto quella modificazione materiale che alteri l’entità sostanziale o muti la destinazione originaria della cosa, ma anche quella modificazione che miri a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune lasciandone immutate la consistenza e la destinazione (Massimiliano Di Pirro, Codice del nuovo condominio operativo, pag. 137, Simone, 2013).

Il primo e il secondo comma dell’attuale art. 1120 c.c. dettano i casi in cui le innovazioni possono essere oggetto di delibere assembleari con le maggioranze dei voti indicate dall’art. 1136 c.c.

In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 1120 c.c., i condomini ‘possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136 c.c. (ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio).

Il secondo comma dell’art. 1120, n.1, c.c., prevede che con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma secondo, c.c. (ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), i condomini possono disporre le innovazioni che hanno ad oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti.

Sono invece vietate, secondo l’art. 1120, ultimo comma, c.c. ‘le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino’.

In altre parole, secondo quest’ultimo disposto, l’assemblea non può, salvo il consenso unanime dei condomini, disporre una innovazione che limiti l’uso del bene comune anche ad uno solo dei condomini ovvero che pregiudichi ed alteri il decoro architettonico (Marcello Daniela, L’assemblea di condominio, in La comunione e il condominio, CEDAM, 2013, Vol. III, p. 317; Angelo Jannuzzi, Giovanni Iannuzzi, Il condominio negli edifici, Giuffrè Editore, 1994, pag. 212).

L’art. 1121 c.c., invece, disciplina le innovazioni gravose o voluttarie stabilendo che esse sono vietate qualora consistano in opere, impianti o manufatti non suscettibili di utilizzazione separata, ‘salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa’.  

Da ultimo, l’art. 1117 ter, primo e secondo comma, c.c., entrato in vigore a seguito della riforma del condominio (Legge 220/2012), prevede la possibilità di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, ossia di adottare delle modifiche sostanziali all’impiego del bene comune,  per esigenze di interesse condominiale, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, anche nel caso in cui esse pregiudichino l’uso del bene comune da parte di uno o più condomini, con il solo limite della salvaguardia della stabilità o della sicurezza del fabbricato e del decoro architettonico.

 

Le pronunce giurisprudenziali

Sulla base delle suddette disposizioni, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la decisione di abbattere gli alberi di proprietà comune a tutti i condomini costituisca distruzione di un bene comune che richiede pertanto il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio (cfr.: Corte d’Appello di Roma, Sez. IV 6.2.2008).

 

Secondo altre parte pronunce giurisprudenziali, gli alberi del giardino condominiale possono costituire il decoro architettonico del condominio ‘allorquando si integrino con le linee architettoniche e strutturali dell’edificio stesso costituendone le note uniformi dominanti’ (Tribunale Savona, 20.6.2019).

In tal caso, l’innovazione è vietata ex art. 1120, ultimo comma, c.c. (salvo il consenso unanime dei condomini) qualora l’abbattimento dell’albero comporti un’apprezzabile alterazione del decoro architettonico e ‘si traduca in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese’ (Cass. Civ. n. 15319 del 12.7.2011).

 

Dovrà invece considerarsi legittima la decisione dell’assemblea di abbattere gli alberi di proprietà comune, adottata con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c., nelle ipotesi in cui l’abbattimento degli alberi possa ‘comportare un miglioramento, un uso più comodo o un maggior rendimento’ di un bene comune ai sensi dell’art. 1120, comma 1 c.c. (Cass. Civ. n. 23937 del 27.12.2012 e, nello stesso senso, Tribunale di Pordenone 2.2.2016).

 

Infine, autorevole dottrina ha precisato che potrebbe essere adottata con la maggioranza di cui all’art. 1117 ter c.c. (un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio) e non all’unanimità, la delibera che disponga l’abbattimento degli alberi per lasciar spazio ad aree destinate a parcheggio, giacché è evidente che la modifica della destinazione d’uso è idonea a soddisfare un’esigenza di interesse generale (Marcello Daniela, L’assemblea di condominio, in La comunione e il condominio, CEDAM, 2013, Vol. III, p. 319).

 

Conclusione

Riassumendo, si possono individuare cinque casi di maggioranze a seconda delle finalità cui è diretta l’eliminazione degli alberi di proprietà comune:

 

1.    numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio nel caso in cui l’abbattimento dell’albero sia strumentale al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (ex artt. 1120, primo comma, c.c. e 1136, quinto comma, c.c.);

 

2.    numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio nel caso in cui l’abbattimento sia volto a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti (ex artt.1120, comma secondo, n.1 c.c. e 1136, secondo comma, c.c.);

 

3.    numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio qualora l’abbattimento integri una  modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni per esigenze di interesse condominiale (art. 1117 ter, primo comma, c.c.);

 

4.    unanimità dei consensi nel caso in cui l’eliminazione degli alberi comporti una modificazione della destinazione d’uso, per esigenze di interesse condominiali, ma alteri il decoro architettonico dell’edificio (art. 1117 ter, ultimo comma, c.c.);

 

5.    unanimità dei consensi nel caso di abbattimento che, non consistendo in una modificazione della destinazione d’uso per esigenze di interesse condominiale, alteri il decoro architettonico dell’edificio o sia meramente voluttuario (1120, ultimo comma, c.c. e 1102 c.c.).

 

Le maggioranze necessarie per l’approvazione della delibera variano quindi a seconda del singolo caso concreto.

I condomini dissenzienti, che non condividono i motivi a supporto della decisione di eliminazione degli alberi, dovranno necessariamente impugnare giudizialmente la delibera adottata (nel termine di trenta giorni, che decorre dalla data della delibera per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti, ex art. 1137, comma secondo, c.c.).

La verifica e l’accertamento della finalità della delibera e del rispetto delle maggioranze richieste saranno pertanto demandati all’insindacabile apprezzamento del Giudice nell’ambito del giudizio di merito.

 

novembre 2021

 

Arianna Da Rios