SHARENTING – Stato attuale e prospettive
L’espressione SHARENTING è un neologismo derivante dall’unione delle parole
inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). Viene
utilizzata per indicare l’eccessiva condivisione da parte dei genitori, di
foto, video e altre informazioni dei figli minori sui social network e apps
di messaggistica.
Divulgare e rendere
fruibili a terzi, non meglio identificati e identificabili a priori, foto e
informazioni riguardanti i minori è fonte di innumerevoli rischi per questi
ultimi: tra questi vi è l’adescamento da parte di malintenzionati, il furto di
identità, la trasformazione in materiale pedopornografico…
Ad oggi non vi è,
in Italia, una legge specifica che regola lo sharenting ma le norme a cui si può fare riferimento per inquadrare il
fenomeno sono l’art. 10 del codice civile, che disciplina la tutela
dell’immagine, il Regolamento per la Protezione dei dati personali, («la
immagine fotografica dei figli costituisce dato personale» e “la sua
diffusione integra una interferenza nella vita privata”), l’art. 96 della
legge 633/1941 sul diritto d’autore, che prevede che il ritratto di una persona
non possa essere esposto senza il suo consenso,
nonché la Convenzione di New York per i diritti del fanciullo del 1989,
all’art. 16, nel punto in cui esprime che «nessun fanciullo sarà oggetto di
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo
onore e alla sua reputazione» e che «il fanciullo ha diritto alla
protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».
Anche la giurisprudenza
di merito ha avuto modo di occuparsi della questione, e quando lo ha fatto ha
sempre avuto un approccio restrittivo con riferimento alla condivisione nei social
network di informazioni riguardanti minori. Tra le ultime pronunzie vi è la
sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso
di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma
social la foto di due bambini senza il consenso del padre.
Il Giudice ha
stabilito che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti
soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di
entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto
che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di
dati sensibili. Nel caso di diffusione dell’effigie autorizzata da uno soltanto
dei genitori, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto
all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in
modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzioni”.
Finalmente pare che
ora sia approdata alla Camera una proposta di legge per proteggere la privacy
dei bambini che appaiono nei social dei propri genitori, il che rappresenterebbe
una importante conquista per la tutela dei diritti dei minori nell’era digitale.
E’ comunque necessario
che i genitori siano consapevoli dei rischi di questo fenomeno e che adottino
comportamenti responsabili nel condividere online informazioni e foto
riguardanti i propri figli.
Marzo 2024
Susanna Maso