SHARENTING – Stato attuale e prospettive
26 marzo, 2024

SHARENTING – Stato attuale e prospettive

L’espressione SHARENTING è un neologismo derivante dall’unione delle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). Viene utilizzata per indicare l’eccessiva condivisione da parte dei genitori, di foto, video e altre informazioni dei figli minori sui social network e apps di messaggistica.

 

Divulgare e rendere fruibili a terzi, non meglio identificati e identificabili a priori, foto e informazioni riguardanti i minori è fonte di innumerevoli rischi per questi ultimi: tra questi vi è l’adescamento da parte di malintenzionati, il furto di identità, la trasformazione in materiale pedopornografico…

 

Ad oggi non vi è, in Italia, una legge specifica che regola lo sharenting ma le norme a cui  si può fare riferimento per inquadrare il fenomeno sono l’art. 10 del codice civile, che disciplina la tutela dell’immagine, il Regolamento per la Protezione dei dati personali, («la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale» e “la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata”), l’art. 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore, che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso,  nonché la Convenzione di New York per i diritti del fanciullo del 1989, all’art. 16, nel punto in cui esprime che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione» e che «il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

 

Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di occuparsi della questione, e quando lo ha fatto ha sempre avuto un approccio restrittivo con riferimento alla condivisione nei social network di informazioni riguardanti minori. Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre.

Il Giudice ha stabilito che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili. Nel caso di diffusione dell’effigie autorizzata da uno soltanto dei genitori, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzioni”.   

 

Finalmente pare che ora sia approdata alla Camera una proposta di legge per proteggere la privacy dei bambini che appaiono nei social dei propri genitori, il che rappresenterebbe una importante conquista per la tutela dei diritti dei minori nell’era digitale.

E’ comunque necessario che i genitori siano consapevoli dei rischi di questo fenomeno e che adottino comportamenti responsabili nel condividere online informazioni e foto riguardanti i propri figli.

 

Marzo 2024

 

Susanna Maso